Art. 35. 
 
  Prima  ancora  che  siano  costituite  le  Sezioni  speciali  delle
Commissioni  provinciali,  il  presidente  del  Tribunale  puo',   su
richiesta dell'Alto Commissario o  dell'Amministrazione  finanziaria,
disporre, con  proprio  decreto,  il  sequestro  conservativo,  anche
presso terzi, dei beni mobili o immobili di pertinenza delle  persone
indicate all'art. 26. 
 
  La stessa facolta' spetta, anche di ufficio,  ai  presidenti  delle
Commissioni. 
 
  Si applicano le disposizioni del settimo e ottavo  comma  dell'art.
19 del Testo unico delle leggi in materia  di  imposta  straordinaria
sui maggiori utili relativi  allo  stato  di  guerra,  approvato  col
decreto 3 giugno 1943, n. 598.