Art. 35.
                       (Campo di applicazione)

  Per   le   imprese   industriali  e  commerciali,  le  disposizioni
dell'articolo  18  e  del  titolo  III,  ad eccezione del primo comma
dell'articolo  27, della presente legge si applicano a ciascuna sede,
stabilimento,  filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa piu' di
quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese
agricole che occupano piu' di cinque dipendenti.
  Le  norme suddette si applicano, altresi', alle imprese industriali
e  commerciali  che  nell'ambito dello stesso comune occupano piu' di
quindici  dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito
territoriale  occupano  piu'  di  cinque dipendenti anche se ciascuna
unita'  produttiva,  singolarmente  considerata,  non  raggiunge tali
limiti.
  Ferme  restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e
17,  i  contratti  collettivi  di  lavoro  provvedono  ad applicare i
principi  di  cui alla presente legge alle imprese di navigazione per
il personale navigante.