Art. 35. Inizio dell'attivita' I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. Dalla dichiarazione devono risultare: 1) la ditta, denominazione o ragione sociale e il nome e cognome del soggetto, se persona fisica, o di almeno un rappresentante dell'ente, societa', associazione o altra organizzazione; 2) il domicilio o la residenza e, per i soggetti domiciliati all'estero, l'ubicazione della stabile organizzazione; 3) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, con l'indicazione del luogo o dei luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni. Nel caso di successiva variazione di alcuno degli elementi di cui ai precedenti commi deve esserne data notizia all'ufficio in allegato alla prima dichiarazione mensile successiva ovvero, per i soggetti non tenuti a presentarla, con apposita dichiarazione entro trenta giorni dalla variazione. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume d'affari che comporti l'applicazione dell'art. 31, dell'art. 32, dell'art. 33 o del quarto comma dello art. 34, devono indicarlo nella dichiarazione da presentare a norma del primo comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita, con facolta' di avvalersi immediatamente delle disposizioni dell'art. 31, del terzo comma dell'art. 32 o del secondo comma dello art. 33. Se la dichiarazione non viene presentata o non contiene le indicazioni prescritte l'imposta e' applicata nei modi normali.