Art. 35. 
                        Inizio dell'attivita' 
 
  I soggetti che intraprendono  l'esercizio  di  un'impresa,  arte  o
professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile
organizzazione,  devono  entro  trenta  giorni  farne   dichiarazione
all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. 
  Dalla dichiarazione devono risultare: 
    1) la ditta, denominazione o ragione sociale e il nome e  cognome
del soggetto, se  persona  fisica,  o  di  almeno  un  rappresentante
dell'ente, societa', associazione o altra organizzazione; 
    2) il domicilio o la residenza  e,  per  i  soggetti  domiciliati
all'estero, l'ubicazione della stabile organizzazione; 
    3) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o  i  luoghi  in
cui viene esercitata anche  a  mezzo  di  sedi  secondarie,  filiali,
stabilimenti,   succursali,   negozi,   depositi   e   simili,    con
l'indicazione del luogo o dei luoghi in cui sono tenuti e  conservati
i libri, i registri,  le  scritture  e  i  documenti  prescritti  dal
presente decreto e da altre disposizioni. 
  Nel caso di successiva variazione di alcuno degli elementi  di  cui
ai precedenti commi deve esserne data notizia all'ufficio in allegato
alla prima dichiarazione mensile successiva ovvero,  per  i  soggetti
non tenuti a presentarla, con  apposita  dichiarazione  entro  trenta
giorni dalla variazione. 
  I soggetti che intraprendono  l'esercizio  di  un'impresa,  arte  o
professione, se  ritengono  di  realizzare  un  volume  d'affari  che
comporti l'applicazione dell'art. 31, dell'art. 32,  dell'art.  33  o
del quarto comma dello art. 34, devono indicarlo nella  dichiarazione
da  presentare  a  norma  del  primo  comma  e  devono  osservare  la
disciplina  rispettivamente  stabilita,  con  facolta'  di  avvalersi
immediatamente delle  disposizioni  dell'art.  31,  del  terzo  comma
dell'art. 32 o del secondo comma dello art. 33. Se  la  dichiarazione
non  viene  presentata  o  non  contiene  le  indicazioni  prescritte
l'imposta e' applicata nei modi normali.