Art. 35. Variazioni del reddito dei fabbricati Le unita' immobiliari urbane sono iscritte in catasto, secondo le norme della legge catastale, in base alla destinazione ordinaria e permanente e alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento. Quando per un triennio il reddito lordo effettivo di una unita' immobiliare, ridotto del venticinque per cento, differisce dalla rendita catastale per almeno un quinto di questa, l'ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio delle imposte o del comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso classamento dell'unita' immobiliare o della nuova determinazione del reddito dei fabbricati a destinazione speciale o particolare. Il reddito lordo effettivo e' costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti; in mancanza di questi, e' determinato comparativamente ai canoni di locazione di unita' immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso fabbricato o in fabbricati vicintori. Se la verifica interessa un numero elevato di unita' immobiliari di una zona censuaria, il Ministro per le finanze, su conforme parere della commissione censuaria Centrale, dispone la revisione del classamento e la stima diretta dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare per l'intera zona censuaria.