(Patto internazionale-art. 35)
                             Articolo 35 
 
  I membri del Comitato ricevono, con  l'approvazione  dell'Assemblea
generale delle Nazioni Unite, degli emolumenti  prelevati  sui  fondi
della  Organizzazione,  alle  condizioni   stabilite   dall'Assemblea
generale, avuto riguardo all'importanza delle funzioni del Comitato.