ART. 35. (Sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie ai fini dell'immissione in ruolo) Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' indetta una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria e di istruzione artistica, con una prova scritta ed una prova orale, ai fini dell'immissione in ruolo. La prova scritta consistera' nella trattazione di un argomento compreso, per ciascuna disciplina, nei programmi di insegnamento relativi al tipo di scuola in cui il candidato ha insegnato, con particolare riferimento alla impostazione metodologica necessaria al suo svolgimento in una lezione. La prova orale avra' come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tendera' a sviluppare le connessioni con altri argomenti dei suddetti programmi di insegnamento, anche ai fini di una piu' organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del precedente titolo 1, con esclusione della scelta per sorteggio dei componenti le relative commissioni d'esame. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta impossibilita' di partecipare alle prove scritte, e' data facolta' di sostenere le prove stesse in un periodo fissato, dall'organo che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali, prima della conclusione del concorso. Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al precedente primo comma sono ammessi gli insegnanti negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica statali, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell'anno scolastico 1980-1981.