Art. 35 
                Variazioni del reddito dei fabbricati 
 
  1. Se per un triennio il reddito  lordo  effettivo  di  una  unita'
immobiliare differisce dalla rendita catastale per almeno il  50  per
cento  di  questa,  l'ufficio  tecnico  erariale,   su   segnalazione
dell'ufficio  delle  imposte  o  del  comune   o   su   domanda   del
contribuente, procede a verifica  ai  fini  del  diverso  classamento
dell'unita' immobiliare, ovvero,  per  i  fabbricati  a  destinazione
speciale o particolare, della nuova determinazione della rendita.  Il
reddito  lordo  effettivo  e'  costituito  dai  canoni  di  locazione
risultanti  dai  relativi  contratti;  in  mancanza  di  questi,   e'
determinato  comparativamente  ai  canoni  di  locazione  di   unita'
immobiliari aventi caratteristiche similari e  ubicate  nello  stesso
fabbricato o in fabbricati vincitori. 
  2. Se la verifica interessa un numero elevato di unita' immobiliari
di una zona censuaria, il Ministro delle Finanze, previo parere della
Commissione  censuaria  centrale,  dispone  per  l'intera   zona   la
revisione  del  classamento  e  la  stima  diretta  dei  redditi  dei
fabbricati a destinazione speciale o particolare.