ART. 35.
               (Servizio militare: rinvio e dispensa)

  1.  I  volontari  in servizio civile, che prestino la loro opera ai
sensi  dell'articolo  31  in  Paesi  in via di sviluppo e che debbano
ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono,
in  tempo  di pace, chiederne il rinvio al Ministero della difesa, il
quale  e'  autorizzato  a  concederlo  per  la  durata  del  servizio
all'estero,  a  condizione che il richiedente sia sottoposto a visita
medica ed arruolato.
  2.  Al  termine  di un biennio di effettivo e continuativo servizio
nei  Paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del
servizio  militare  hanno  diritto  ad  ottenerne in tempo di pace la
definitiva dispensa dal Ministero della difesa.
  3. Le condizioni di ammissione ai rinvii e alla dispensa definitiva
sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con
il Ministro degli affari esteri.
  4.  Nel  caso  in  cui  un  volontario,  pur avendo tempestivamente
iniziato il servizio all'estero cui si e' impegnato, non raggiunga il
compimento  di  un  biennio  di  servizio, decade dal beneficio della
dispensa.  Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al
comma  4  dell'articolo  34  o  per documentati motivi di salute o di
forza  maggiore,  il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese
di  destinazione  e'  proporzionalmente computato ai fini della ferma
militare obbligatoria.