ART. 35. 
                   (Consiglio di amministrazione) 
 
  1. E' costituito un consiglio  di  amministrazione  presieduto  dal
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o,  per  sua  delega,  dal
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
segretario del Consiglio dei ministri, e composto: 
    a) dal segretario generale, dai capi  dei  dipartimenti  e  degli
uffici di cui all'articolo 21, anche se  dipendenti  da  un  ministro
senza portafoglio, nonche' dal capo dell'ufficio  di  segreteria  del
Consiglio dei ministri; 
    b) dai rappresentanti del personale eletti nel numero  e  secondo
le modalita' vigenti per il personale dello Stato. 
  2.  Al  consiglio  di  amministrazione  si  applicano,  in   quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 146 e 147 del testo unico
delle disposizioni concernenti  lo  statuto  degli  impiegati  civili
dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 35: 
            -  L'art.  146  del  testo   unico   delle   disposizioni
          concernenti lo statuto degli impiegati civili dello  Stato,
          approvato con D.P.R. n. 3/1957, come modificato dall'art. 7
          della legge 18 marzo 1968, n.249, dell'art. 7  della  legge
          28 ottobre 1970, n. 775,  e  dell'art.  1  della  legge  22
          gennaio 1982, n. 8, e' cosi' formulato: 
            "Art. 146 (Composizione e competenze). -  Presso  ciascun
          Ministero,  Alto  Commissariato  od  altra  amministrazione
          centrale e' costituito  un  Consiglio  di  amministrazione,
          presieduto dal Ministro o da un  alto  commissario  o,  per
          delega,   da   un   sottosegretario   di    Stato    oppure
          dall'impiegato con qualifica piu' elevata. Il Consiglio  e'
          composto: a) dai direttori generali e dagli  impiegati  con
          qualifica superiore, che hanno l'effettiva direzione di  un
          servizio centrale; b) dagli ispettori generali  preposti  a
          servizi   centrali    dell'amministrazione    organicamente
          dipendenti dal Ministro; c) dal  presidente  del  Consiglio
          superiore eventualmente esistente presso l'amministrazione; 
            d) da rappresentanti del personale in numero pari  ad  un
          terzo, e comunque non inferiore a quattro,  dei  componenti
          di cui alle lettere a), b) e c), da nominare all'inizio  di
          ogni quadriennio, con  decreto  del  Ministro,  sulla  base
          delle elezioni svolte ai sensi del D.P.R. 22  luglio  1977,
          n. 721. I rappresentanti predetti sono eletti  direttamente
          da tutto il personale  secondo  un  regolamento  che  sara'
          emanato sentite le organizzazioni sindacali di  lavoratori.
          Con la stessa procedura e contestualmente vengono eletti  i
          supplenti.  Il  supplente  sostituisce  il   rappresentante
          titolare  in  caso  di  assenza   o   di   impedimento   di
          quest'ultimo. 
            I membri di cui alle lettere a) e b), nei casi di assenza
          o di legittimo impedimento o di vacanza dei relativi posti,
          sono  sostituiti  da  coloro  che  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti ne fanno le veci.  Qualora  gli  stessi  membri
          siano  in  numero  inferiore  ad  otto,  il  consiglio   di
          amministrazione  e'  integrato  con  gli  impiegati   delle
          carriere  direttive  di  qualifica  piu'   elevata   aventi
          maggiore anzianita' di qualifica. 
            Le  funzioni  di  segretario  sono  disimpegnate  da   un
          impiegato dell'ufficio  del  personale  con  qualifica  non
          inferiore a direttore di sezione. 
            Il Consiglio di amministrazione esercita le  attribuzioni
          stabilite dalla legge in materia di personale ed esprime il
          proprio avviso sul coordinamento  dell'attivita'  dei  vari
          uffici, sulle  misure  idonee  ad  evitare  interferenze  o
          duplicazioni e ad ottenere l'efficacia, la tempestivita'  e
          la semplificazione dell'azione  amministrativa  nonche'  su
          tutte le altre questioni sulle quali il Ministro ritenga di
          sentirlo. 
            Quando il Consiglio si e' pronunciato, il suo  parere  e'
          unito alle proposte dei capi degli uffici negli affari  per
          i quali occorre la decisione del Ministro. 
            Nelle amministrazioni civili il Consiglio viene  altresi'
          sentito,  con  la  partecipazione   del   direttore   della
          ragioneria  centrale  competente,  sulle  proposte  annuali
          relative allo stato di previsione della spesa. 
            Per gli impiegati con qualifica non inferiore a direttore
          generale le attribuzioni del Consiglio  di  amministrazione
          sono esercitate dal Consiglio dei Ministri. 
            Qualora la situazione dei ruoli dei personali  dipendenti
          non   consenta   la   costituzione   del    consiglio    di
          amministrazione secondo le norme del primo comma, questo e'
          composto dagli otto impiegati delle carriere  direttive  di
          qualifica  piu'  elevata,  comunque  in   servizio   presso
          l'amministrazione interessata, aventi  maggiore  anzianita'
          di qualifica e dai rappresentanti del personale di cui alla
          lettera d) del primo comma. 
            La composizione dei  consigli  di  amministrazione  delle
          amministrazioni autonome, della Ragioneria  generale  dello
          Stato, del Commissariato per il turismo e dei servizi dello
          spettacolo,   delle   informazioni   e   della   proprieta'
          intellettuale e' regolata dai rispettivi ordinamenti, salvo
          quanto previsto alla lettera d) del primo comma. 
            Il Consiglio di amministrazione dell'amministrazione  per
          le attivita' assistenziali italiane  ed  internazionale  e'
          presieduto dal presidente dell'amministrazione medesima  ed
          e' costituito con le modalita' di cui all'ottavo comma. 
            Ai consigli di amministrazione previsti nei commi nono  e
          decimo,  sono  conferite  in  aggiunta  alle   attribuzioni
          stabilite dagli ordinamenti particolari anche quelle di cui
          ai commi 4 e 6. 
            In aggiunta ai  membri  previsti  dal  primo  comma,  del
          Consiglio  di  amministrazione  del  Ministero  dei  lavori
          pubblici fanno  parte  i  tre  presidenti  di  sezione  del
          Consiglio superiore dei lavori pubblici piu' anziani  nella
          qualifica. 
            Il consiglio di amministrazione esercita le  attribuzioni
          stabilite dalla legge in materia  di  personale  anche  per
          quanto riguarda quello ausiliario e quello operaio". 
            Il D.P.R. n. 721/1977, soprarichiamato, reca:"Regolamento
          per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai
          consigli di amministrazione e  organi  similari,  ai  sensi
          dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775". 
            - L'art. 147 del citato testo unico, approvato con D.P.R.
          n. 3/1957, come  modificato  dall'art.  9  della  legge  22
          ottobre 1961, n. 1143, e' cosi' formulato: 
            "Art. 147 (Adunanze del consiglio di amministrazione).  -
          Il consiglio di  amministrazione  si  riunisce  almeno  una
          volta  al  mese;  almeno  ogni  trimestre   delibera,   con
          provvedimento motivato, sul conferimento  in  tutto  od  in
          parte dei posti  disponibili  per  promozioni  e,  in  caso
          affermativo, procede agli scrutini. 
            Per la validita' delle  deliberazioni  del  consiglio  di
          amministrazione e' necessaria la  presenza  di  almeno  due
          terzi dei componenti e, in ogni caso, di non  meno  di  tre
          membri. 
            Le deliberazioni si adottano a  maggioranza  assoluta  di
          voti: in caso di parita', prevale il voto del presidente".