Art. 35 
           Riconoscimento dell'attivita' psicoterapeutica 
 
  1.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  3,  l'esercizio
dell'attivita' di psicoterapeutica e' consentito a coloro i  quali  o
iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine  dei
medici  e  degli  odontoiatri,  laureati  da  almeno   cinque   anni,
dichiarino, sotto la propria responsabilita', di  aver  acquisita  un
specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il
curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e  della
durata,   nonche   il   curriculum   scientifico   e   professionale,
documentando la preminenza  e  la  continuita'  dell'esercizio  della
professione psicoterapeutica. 
  2.  E'  compito  degli  ordini  stabilire  la  validita'  di  detta
certificazione. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili  fino  al
compimento del quinto anno successivo alla data di entrata in  vigore
della presente legge.