Art. 35. 
            (Organizzazione dei servizi idrici pubblici) 
 
  1. Nei piani di bacino, in relazione a quanto previsto all'articolo
17, comma 3, lettera e), e compatibilmente con gli  altri  interventi
programmati dal Ministero dei lavori pubblici con il piano  nazionale
degli acquedotti,  possono  essere  individuati  ambiti  territoriali
ottimali per la gestione mediante consorzio obbligatorio dei  servizi
pubblici di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione  delle
acque usate. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
  Data a Roma, addi' 18 maggio 1989 
                               COSSIGA 
                                  DE MITA, Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI