Art. 35. 
                       (Edilizia penitenziaria. 
                  Personale e relative attribuzioni) 
  1. Per far fronte  alle  esigenze  di  edilizia  penitenziaria,  il
quadro C del ruolo dei dirigenti degli istituti di prevenzione  e  di
pena di cui alla tabella IV annessa al decreto del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,  e  successive  modificazioni,  e'
sostituito dal quadro C  riportato  nella  tabella  F  allegata  alla
presente legge. Alle dotazioni organiche, alle qualifiche  funzionali
ed ai profili professionali del personale del Ministero di  grazia  e
giustizia - Dipartimento dell'amministrazione  penitenziaria  di  cui
alla tabella A allegata al decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri del 14 settembre 1988 sono aggiunte le dotazioni  organiche,
le qualifiche funzionali ed  i  profili  professionali  di  cui  alla
tabella G allegata alla presente legge. 
  2. Il personale di cui al comma 1 svolge,  presso  il  Dipartimento
dell'Amministrazione  penitenziaria   e   presso   i   provveditorati
regionali dell'Amministrazione penitenziaria, le seguenti funzioni: 
  a) effettuazione  di  studi  e  ricerche  in  materia  di  edilizia
penitenziaria, anche con eventuale collaborazione di esperti  esterni
alla pubblica amministrazione; 
  b) effettuazione di  studi  e  di  progetti  tipo  e  di  normativa
costruttiva sotto lo specifico profilo della tecnica penitenziaria ai
fini della progettazione delle opere di  edilizia  penitenziaria,  da
approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia; 
  c) effettuazione, in casi di urgenza, di progetti e perizie per  la
ristrutturazione degli immobili dell'Amministrazione penitenziaria. 
  3. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, attraverso i
propri uffici,  anche  ai  fini  della  eventuale  prospettazione  di
indicazioni e proposte al Ministero  dei  lavori  pubblici,  esercita
altersi' la facolta', in ogni tempo,  di  accedere  ai  cantieri,  di
esaminare la documentazione relativa ai progetti e  ai  lavori  e  di
estrarne copia, di prelevare campioni e disporne le relative analisi,
di richiedere informazioni e chiarimenti anche ai provveditorati alle
opere pubbliche e alle imprese appaltatrici o concessionarie. 
  4. Nella prima attuazione  della  presente  legge,  alla  copertura
delle dotazioni  organiche  di  cui  alla  tabella  G  allegata  alla
presente  si  provvede  mediante  concorsi   interni   riservati   al
personale, civile e militare, dell'Amministrazione penitenziaria che,
alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  svolge  le
mansioni ascrivibili al profilo professionale previsto  dal  relativo
bando di concorso. 
 
          Note all'art. 35, comma 1:
            -  Il  D.P.R.  n. 748/1972, concerne la "Disciplina delle
          funzioni dirigenziali nelle  Amministrazioni  dello  Stato,
          anche ad ordinamento autonomo".
            - Il D.P.C.M. 14 settembre 1988 stabilisce alla tabella A
          le dotazioni organiche delle qualifiche  funzionali  e  dei
          profili professionali del personale del Ministero di grazia
          e  giustizia  Direzione  generale  per  gli   istituti   di
          prevenzione e di pena.