Art. 35.
        (Regime fiscale applicabile alle societa' madri e figlie
                  di Stati membri: criteri di delega)
  1.  L'attuazione  della  direttiva  del Consiglio 90/435/CEE dovra'
avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
  a) applicazione delle disposizioni della  direttiva  alle  societa'
per   azioni,   societa'   in  accomandita  per  azioni,  societa'  a
responsabilita' limitata, nonche' agli enti pubblici e  privati,  che
hanno  per  oggetto  esclusivo  o principale l'esercizio di attivita'
commerciali,  soggetti  all'imposta   sul   reddito   delle   persone
giuridiche;
  b)  previsione  del riconoscimento della qualita' di societa' madre
alle societa' o enti residenti di uno Stato  membro  della  Comunita'
che  abbiano  una partecipazione diretta nel capitale di una societa'
residente in un altro Stato membro non inferiore al 25  per  cento  e
che  detengano  tale  partecipazione  per un periodo ininterrotto non
inferiore ad un anno;
  c) coordinamento delle emanande disposizioni con  quelle  contenute
nel  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  adottando
l'esenzione dall'imposizione ordinaria degli utili distribuiti da una
societa'  figlia  di  uno  Stato membro della CEE alla societa' madre
italiana, fermo restando il potere  dell'Amministrazione  finanziaria
di  disapplicare  o  revocare  i  benefici fiscali in caso di frode o
abuso, anche  con  riguardo  al  regime  della  ritenuta  alla  fonte
previsto  dalla lettera d). Ai fini della maggiorazione di conguaglio
i  predetti  utili  si  aggiungono  all'importo  distribuibile  senza
applicazione della maggiorazione stessa;
  d)  modifiche  alla disciplina del regime della ritenuta alla fonte
per adeguarla al trattamento esonerativo  previsto  dalla  direttiva,
tenendo conto delle condizioni ivi stabilite;
  e)  disciplina  del  criterio  e  delle condizioni di deducibilita'
degli  oneri  relativi  alla  partecipazione  e  delle   minusvalenze
risultanti dalla distribuzione degli utili della societa' figlia.
  f) emanazione di disposizioni, comportanti disapplicazione o revoca
dei benefici fiscali, intese ad evitare frodi ed abusi.
 
          Note all'art. 35:
            -  La  direttiva  CEE n. 90/435 e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 225 del  20
          agosto  1990  e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n. 83 del 22  ottobre  1990,  2a  serie
          speciale.
            - Il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e' stato pubblicato
          nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 1986.