Art. 35 
          (Relazione sullo stato di attuazione della legge) 
  1.  Al  termine  dell'annata   venatoria   1994-1995   le   regioni
trasmettono  al  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste  e  al
Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione  della  presente
legge. 
  2. Sulla base delle relazioni  di  cui  al  comma  1,  il  Ministro
dell'agricoltura  e  delle  foreste,   d'intesa   con   il   Ministro
dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
presenta al Parlamento  una  relazione  complessiva  sullo  stato  di
attuazione della presente legge.