Art. 35.
                             Competenze
  1. Il Ministero dei lavori  pubblici  e'  competente  ad  impartire
direttive  per  l'organizzazione  della circolazione e della relativa
segnaletica stradale, sentito  il  Ministero  dell'ambiente  per  gli
aspetti  di  sua  competenza,  su  tutte le strade, eccetto quelle di
esclusivo uso militare, in ordine alle quali e' competente il comando
militare  territoriale.  Stabilisce,  inoltre,  i  criteri   per   la
pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari
delle  strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei modi previsti
dal regolamento e, comunque, ove si renda necessario.
  2. Il Ministro dei lavori pubblici e' autorizzato ad  adeguare  con
propri decreti le norme del regolamento per l'esecuzione del presente
codice  alle  direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in
materia. Analogamente il Ministro dei  trasporti  e'  autorizzato  ad
adeguare  con  propri  decreti  le  norme regolamentari relative alle
segnalazioni di cui all'art. 44.
  3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero  dei  lavori
pubblici  assume  la  denominazione  di  Ispettorato  generale per la
circolazione e la sicurezza  stradale,  che  e'  posto  alle  dirette
dipendenze del Ministro dei lavori pubblici. All'Ispettorato sono de-
mandate  le  attribuzioni  di  cui  ai  commi 1 e 2, nonche' le altre
attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici  di  cui
al  presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed
operativa.