Art. 35 
                            Operativita' 
 
  1.  Le  banche  di  credito  cooperativo  esercitano   il   credito
prevalentemente  a  favore  dei  soci.   La   Banca   d'Italia   puo'
autorizzare, per periodi determinati, le singole  banche  di  credito
cooperativo a  una  operativita'  prevalente  a  favore  di  soggetti
diversi  dai  soci,  unicamente   qualora   sussistano   ragioni   di
stabilita'. 
  2. Gli statuti contengono le norme relative  alle  attivita',  alle
operazioni di impiego e di raccolta e alla  competenza  territoriale,
determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.