Art. 35. 
                     Surroga dei membri cessati 
 
  1. Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi  collegiali
a durata pluriennale, di cui al presente titolo, venuti a cessare per
qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilita', si
procede alla nomina di coloro che, in possesso dei  detti  requisiti,
risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di
esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive. 
  2. I rappresentanti delle  regioni  e  degli  enti  locali  possono
essere sostituiti dai rispettivi organi nel  caso  siano  intervenute
nuove elezioni. 
  3. In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla  carica
allo scadere del periodo di durata dell'organo.