Articolo 35 1. Le barriere o le semi barriere dei passaggi a livello saranno dipinte distintamente con strisce alternate di colore rosso e bianco, rosso e giallo, nero e bianco o giallo e nero; Tuttavia, esse potranno essere colorate solo in bianco o in giallo a condizione di essere munite al centro di un grande disco rosso. 2. A tutti i passaggi a livello senza barriere o semibarriere sara' posto nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria, il segnale B,7 descritto nell'allegato 3. Se esiste una segnalazione luminosa per avvertire l'approssimarsi dei treni oppure il segnale B,2 "ARRESTO ALL'INCROCIO", il segnale B,7 sara' posto sullo stesso supporto di detta segnalazione oppure il segnale B,2. L'installazione del segnale B,7 non e' obbligatoria: a) negli incroci di strade con linee ferroviarie dove la circolazione ferroviaria e' molto lenta e la circolazione stradale e' regolata da un ferroviere che faccia i segnali manuali necessari; b) negli incroci di linee ferroviarie con strade di campagna dove la circolazione e' scarsa oppure con sentieri pedonali. 3. Sotto tutti i segnali di pericolo che richino uno dei simboli A,26 o A,27 descritti nll'Allegato 3 della presente Convenzione, puo' essere posto un pannello rettangolare con un lungo lato verticale avente tre barre rosse oblique su fondo bianco o giallo; allora saranno posti, approssimativamente a un terzo ed a due terzi della distanza tra il segnale e la linea ferroviaria, dei segnali supplementari costituiti da pannelli di identifica forma aventi rispettivamente una o due barre rosse oblique su fondo bianco o giallo. Detti segnali possono essere ripetuti sul lato opposto della carreggiata. La sezione C dell'Allegato 3 della presente Convenzione precisa la descrizione dei pannelli menzionati nel presente paragrafo.