Articolo 35 Immatricolazione 1.a) Per beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione, ogni autoveicolo in circolazione internazionale e ogni rimorchio diverso da un rimorchio leggero agganciato ad un autoveicolo debbono essere immatricolati da una Parte contraente o da una delle sue parti costitutive ed il conducente dell'autoveicolo deve essere in possesso di un certificato valido attestante tale immatricolazione, rilasciato sia da una autorita' competente di tale Parte contraente o di una sua parte costitutiva, sia, a nome della Parte contraente o della sua parte costitutiva, dell'associazione che essa ha abilitato a tale scopo. Il certificato, detto certificato d'immatricolazione, reca almeno: Un numero d'ordine, detto numero di immatricolazione, la cui composizione e' indicata all'allegato a) della presente Convenzione; La data della prima immatricolazione del veicolo; Il nome completo ed il domicilio del titolare del certificato; Il nome o il marchio di fabbrica del costruttore del veicolo; Il numero d'ordine del telaio (numero di fabbricazione o numero di serie del costruttore); Se si tratta di un veicolo destinato al trasporto di merci, il peso massimo e' autorizzato; Il periodo di validita', se non e' illimitato. Le indicazioni iscritte sul certificato debbono essere sia unicamente in carattere latini o in corsivo detto inglese, sia ripetute in tale forma. b) Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono, tuttavia, decidere che sui certificati rilasciati sul loro territorio in luogo della data della prima immatricolazione sia indicato l'anno di fabbricazione. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, un veicolo articolato non diviso mentre e' in circolazione internazionale beneficiera' delle disposizioni della presente Convenzione anche se non e' oggetto che di una sola immatricolazione e di un solo certificato per il trattore e per il semirimorchio che lo costituiscono. 3. Nulla nella presente Convenzione dovra' essere interpretato come limitazione al diritto delle Parti contraenti e delle loro parti costitutive di esigere, nel caso di un veicolo in circolazione internazionale che non sia immatricolato a nome di una persona che si trovi a bordo di esso, la giustificazione del diritto del conducente al possesso del veicolo stesso. 4. Si raccomanda che le Parti contraenti che non ne fossero ancora provviste istituiscano un servizio incaricato, su scala nazionale o regionale, di registrare gli autoveicoli messi in circolazione e di accentrare, per ogni veicolo, le informazioni iscritte su ogni certificato di immatricolazione.