Art. 35 (Chiusura pozzi minerari) 1. Conclusa l'attribuzione dei titoli minerari, l'ENI presenta entro sei mesi al Ministero un programma di chiusura mineraria dei pozzi perforati ubicati nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina allegate alla legge n.136 del 1953, non riattribuite in permesso o concessione, comprendente il ripristino delle relative aree e la rimozione degli impianti connessi, da realizzare entro il termine di due anni. 2. Il Ministero, sentito il Ministero delle finanze e, per gli aspetti di competenza il Ministero dei trasporti e della navigazione, puo' autorizzare il permanere di pozzi non chiusi minerariamente o di impianti nelle zone di cui al comma 1, ove essi siano richiesti da altri enti interessati alla loro utilizzazione per la coltivazione di fluidi associati o di risorse geotermiche o per attivita' di stoccaggio di idrocarburi.