Art. 35
                      (Chiusura pozzi minerari)
   1.  Conclusa  l'attribuzione  dei  titoli minerari, l'ENI presenta
entro  sei  mesi  al Ministero un programma di chiusura mineraria dei
pozzi  perforati  ubicati  nelle  zone  delimitate nella tabella A ed
annessa  cartina allegate alla legge n.136 del 1953, non riattribuite
in  permesso o concessione, comprendente il ripristino delle relative
aree  e  la rimozione degli impianti connessi, da realizzare entro il
termine di due anni.
   2.  Il  Ministero,  sentito  il Ministero delle finanze e, per gli
aspetti di competenza il Ministero dei trasporti e della navigazione,
puo' autorizzare il permanere di pozzi non chiusi minerariamente o di
impianti  nelle  zone  di cui al comma 1, ove essi siano richiesti da
altri enti interessati alla loro utilizzazione per la coltivazione di
fluidi  associati  o  di  risorse  geotermiche  o  per  attivita'  di
stoccaggio di idrocarburi.