Art. 35. Modifica della partecipazione alla spesa per le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione ambulatoriale Distinzione di ricette 1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e' sostituito dal seguente: " 3. Le prescrizioni di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. In ogni ricetta possono essere prescritte fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca. Fanno eccezione le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che recano l'indicazione del ciclo, per le quali ciascuna ricetta puo' contenere fino a tre cicli fatte salve le specifiche patologie che sono individuate con apposito decreto del Ministro della sanita', previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia". Emanazione del decreto ministeriale 2. Il decreto del Ministro della sanita' di cui al comma 3 del citato decreto-legge n. 382 del 1989, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'emanazione del predetto decreto ministeriale resta in vigore la disciplina dettata dal citato decreto-legge n. 382 del 1989. Tariffe 3. A decorrere dal 1 gennaio 1998, le regioni e le province autonome che alla data del 31 dicembre 1997 non abbiano determinato proprie tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale come definite dal citato decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, applicano tale decreto secondo i criteri definiti dall'articolo 2, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Nota all'art. 35, comma 1: - Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 (Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unita' sanitarie locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, cosi' recitava: "3. Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. Ogni ricetta puo' contenere fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca. Per le prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione ogni ricetta non puo' contenere piu' di sei tipi di prestazioni; per ciascun tipo di prestazione il numero massimo di sedute, anche in caso di cicli terapeutici, e' fissato in un numero non superiore a dodici (2/b). 4. Il pagamento delle quote di partecipazione di cui al comma 1 e' effettuato direttamente presso la struttura che eroga le prestazioni, secondo le modalita' di versamento dalla medesima stabilite. Per le strutture a gestione diretta i competenti organi dell'unita' sanitaria locale dispongono l'assegnazione del personale necessario, anche in deroga alle norme vigenti sulla mobilita' del personale". Nota all'art. 35, comma 2: - Il testo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e' riportato in nota al comma 1. Nota all'art. 35, comma 3: - Il comma 9 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), cosi' recita: "9. In sede di prima applicazione del sistema di remunerazione delle prestazioni di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le regioni fissano il livello massimo delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori entro un intervallo di variazione compreso tra il valore delle tariffe individuate dal Ministro della sanita', con propri decreti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed una riduzione di tale valore non superiore al 20 per cento, fatti salvi i livelli inferiori individuati in base alla puntuale applicazione dei criteri di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanita' 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994. Per l'assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, il Ministro della sanita' individua, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre alle suddette tariffe, le prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale".