Art. 35.
                  Valutazione di impatto ambientale
  1. Agli adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale
(VIA) dei progetti  di ricerca e di coltivazione  di cui all'articolo
34 provvedono  le regioni, sentiti  i comuni interessati,  secondo le
norme dei rispettivi ordinamenti,  a decorrere dall'entrata in vigore
delle leggi regionali in materia.
  2. Le disposizioni  di cui al comma 1 non  si applicano ai progetti
di ricerca e di coltivazione di idrocarburi in mare.