Art. 35 
                                Albo 
 
  1. Le societa' di gestione del risparmio autorizzate in Italia sono
iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 
  2. La Banca d'Italia comunica  alla  CONSOB  l'iscrizione  all'albo
delle societa' di gestione del risparmio. 
  3. I soggetti indicati nel comma 1  indicano  negli  atti  e  nella
corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.