Art. 35 
(Assistenza sanitaria per gli  stranieri  non  iscritti  al  Servizio
                        sanitario nazionale) 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33) 
 
  1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri  non
iscritti al Servizio sanitario nazionale devono  essere  corrisposte,
dai soggetti tenuti al pagamento  di  tali  prestazioni,  le  tariffe
determinate dalle regioni e province autonome ai sensi  dell'articolo
8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e
successive modificazioni. 
  2. Restano salve le norme che disciplinano  l'assistenza  sanitaria
ai cittadini stranieri  in  Italia  in  base  a  trattati  e  accordi
internazionali   bilaterali   o   multilaterali    di    reciprocita'
sottoscritti dall'Italia. 
  3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in
regola con le norme  relative  all'ingresso  ed  al  soggiorno,  sono
assicurate,  nei   presidi   pubblici   ed   accreditati,   le   cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche'
continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di
medicina  preventiva  a  salvaguardia  della  salute  individuale   e
collettiva. Sono, in particolare, garantiti: 
  a) la tutela sociale della gravidanza e della maternita', a parita'
di trattamento con le cittadine italiane, ai  sensi  delle  leggi  29
luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n.  194,  e  del  decreto  del
Ministro della  sanita'  6  marzo  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parita' di  trattamento  con  i
cittadini italiani; 
  b)  la  tutela  della  salute  del  minore  in   esecuzione   della
Convenzione  sui  diritti  del  fanciullo  del  20   novembre   1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio  1991,  n.
176; 
  c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi
di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; 
  d) gli interventi di profilassi internazionale; 
  e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed
eventuale bonifica dei relativi focolai. 
  4. Le prestazioni di cui al comma 3  sono  erogate  senza  oneri  a
carico  dei  richiedenti  qualora   privi   di   risorse   economiche
sufficienti, fatte salve le quote  di  partecipazione  alla  spesa  a
parita' con i cittadini italiani. 
  5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero  non
in regola con le norme sul soggiorno non puo' comportare  alcun  tipo
di segnalazione all'autorita', salvo i casi in cui  sia  obbligatorio
il referto, a parita' di condizioni con il cittadino italiano. 
  6. Fermo restando il finanziamento  delle  prestazioni  ospedaliere
urgenti o comunque essenziali a carico  del  Ministero  dell'interno,
agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate  nel  comma
3,  nei  confronti  degli  stranieri  privi  di  risorse   economiche
sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilita'  del  Fondo
sanitario  nazionale,  con  corrispondente  riduzione  dei  programmi
riferiti agli interventi di emergenza. 
 
          Note all'art. 35:
            -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 8, commi 5 e 7,
          del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  (Riordino
          della  disciplina  in materia sanitaria a norma dell'art. 1
          della legge 23 ottobre 1992, n.  421):
            "5. L'unita' sanitaria locale assicura  ai  cittadini  la
          erogazione  delle  prestazioni specialistiche, ivi comprese
          quelle  riabilitative,  di  diagnostica  strumentale  e  di
          laboratorio  ed  ospedaliere  contemplate  dai  livelli  di
          assistenza secondo gli indirizzi della programmazione e  le
          disposizioni  regionali.  Allo  scopo  si avvale dei propri
          presidi, nonche' delle aziende e degli istituti ed enti  di
          cui  all'art. 4, delle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi
          compresi  gli  ospedali  militari,   o   private,   e   dei
          professionisti. Con tali soggetti l'unita' sanitaria locale
          intrattiene  appositi rapporti fondati sulla corresponsione
          di  un  corrispettivo   predeterminato   a   fronte   della
          prestazione  resa,  con  l'eccezione dei medici di medicina
          generale e dei pediatri di libera scelta. Ferma restando la
          facolta' di libera scelta delle suddette  strutture  e  dei
          professionisti    eroganti    da    parte   dell'assistito,
          l'erogazione delle prestazioni di cui al presente comma  e'
          subordinata all'apposita prescrizione, proposta o richiesta
          compilata  sul  modulario  del Servizio sanitario nazionale
          dal medico  di  fiducia  dell'interessato.  Nell'attuazione
          delle  previsioni  di  cui  al  presente  comma sono tenute
          presenti le specificita' degli organismi di volontariato  e
          di privato sociale non a scopo di lucro".
            "7.  Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 412,  da  attuare  secondo
          programmi  coerenti con i principi di cui al comma 5, entro
          il 30 giugno 1994 le regioni e le unita'  sanitarie  locali
          per  quanto  di propria competenza adottano i provvedimenti
          necessari per la instaurazione dei nuovi rapporti  previsti
          dal     presente     decreto     fondati    sul    criterio
          dell'accreditamento delle istituzioni, sulla  modalita'  di
          pagamento  a  prestazione  e  sull'adozione  del sistema di
          verifica e revisione della qualita' delle attivita'  svolte
          e  delle prestazioni erogate. I rapporti vigenti secondo la
          disciplina di cui agli accordi convenzionali in  atto,  ivi
          compresi  quelli  operanti  in  regime  di proroga, cessano
          comunque entro un triennio dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto".
            - La legge 29 luglio 1975, n. 405, reca: "Istituzione dei
          consultori familiari".
            -  La  legge  22 maggio 1978, n. 194, reca: "Norme per la
          tutela  sociale  della   maternita'   e   sull'interruzione
          volontaria della gravidanza".
            -  Il  decreto  del  Ministro della sanita' 6 marzo 1995,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  87  del  13  aprile
          1995,  reca:    "Aggiornamento  del decreto ministeriale 14
          aprile 1984 recante protocolli di  accesso  agli  esami  di
          laboratorio  e  di  diagnostica strumentale per le donne in
          stato  di  gravidanza  ed   a   tutela   della   maternita'
          responsabile".