Art. 35
           Stivaggio dei veicoli e sistemazione a bordo su
             navi traghetto e navi a carico orizzontale
  1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a)  prima dell'imbarco a bordo sia accertato che non vi siano perdite
di combustibile dal mezzo da imbarcare;
b) i veicoli siano rizzati in modo sicuro;
c) i veicoli e le merci siano distanziati in maniera da consentire un
agevole accesso ai lavoratori addetti alle operazioni di rizzaggio  e
derizzaggio  e  comunque  intorno  ad  ogni  veicolo sia lasciato uno
spazio libero non inferiore a 40 cm;
d)  siano  lasciati  liberi  i  passaggi  di  disimpegno  e  le  zone
prospicienti i mezziantincendio;
e)  siano  tenuti  fermi il tergicristallo ed eventuali altri servizi
elettrici;
f) siano tenute spente le luci esterne ed interne;
g) non siano chiuse a chiave le porte;
h) durante l'imbarco, la permanenza a bordo e lo sbarco  dei  veicoli
non   sia  consentito  fumare  ed  eseguire  sulla  nave  lavori  che
comportino l'uso di fiamme libere o che possano generare sorgenti  di
ignizione  nel  locale  veicoli e nelle zone scoperte di ponte su cui
sono sistemati;
i) il motore dei veicoli sia tenuto  acceso  soltanto  per  il  tempo
strettamente necessario alle operazioni di imbarco e sbarco.