Art. 35 
 
                      Misure di semplificazione 
            per le prestazioni lavorative di breve durata 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81,
((sono aggiunti, in fine, i seguenti commi)): 
  ((«13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi  dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere  delle
competenti  Commissioni  parlamentari  e   sentite   la   Commissione
consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6
del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  nel
rispetto dei livelli generali di tutela  di  cui  alla  normativa  in
materia di salute  e  sicurezza  sul  lavoro  e  fermi  restando  gli
obblighi di cui agli articoli 36 e  37  del  presente  decreto,  sono
definite misure di semplificazione  della  documentazione,  anche  ai
fini dell'inserimento di tale documentazione nel  libretto  formativo
del cittadino, che dimostra l'adempimento  da  parte  del  datore  di
lavoro degli obblighi  di  informazione  e  formazione  previsti  dal
presente decreto in relazione a prestazioni lavorative  regolamentate
dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano  una
permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non  superiore  a
cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.)) 
  ((13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali e del Ministro della salute, adottato  di  concerto
con il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
sentite le Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia  e  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, nel  rispetto  dei  livelli
generali di tutela di cui alla  normativa  in  materia  di  salute  e
sicurezza sul lavoro, sono definite misure di  semplificazione  degli
adempimenti relativi all'informazione,  formazione,  valutazione  dei
rischi  e  sorveglianza  sanitaria  per  le  imprese  agricole,   con
particolare  riferimento  a  lavoratori   a   tempo   determinato   e
stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni».)) 
  ((1-bis. All'articolo 6, comma  20,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rispetto
del parametro e' considerato al  fine  della  definizione,  da  parte
della regione, della puntuale applicazione della disposizione  recata
in termini di principio dal comma 28  dell'articolo  9  del  presente
decreto».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - si riporta il testo dell'articolo 3 del citato n.  81
          del 2008, come modificato dal presente legge: 
              "Art. 3. Campo di applicazione 
              1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i
          settori di attivita', privati e  pubblici,  e  a  tutte  le
          tipologie di rischio. 
              2. Nei riguardi delle Forze armate e  di  Polizia,  del
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile,  dei  servizi  di  protezione  civile,
          nonche'   nell'ambito    delle    strutture    giudiziarie,
          penitenziarie,   di   quelle   destinate   per    finalita'
          istituzionali alle attivita' degli organi  con  compiti  in
          materia di ordine e sicurezza pubblica, delle  universita',
          degli   istituti   di   istruzione   universitaria,   delle
          istituzioni dell'alta  formazione  artistica  e  coreutica,
          degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
          grado, degli uffici all'estero di cui all' articolo 30  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18,  e  dei  mezzi  di  trasporto  aerei  e  marittimi,  le
          disposizioni  del   presente   decreto   legislativo   sono
          applicate  tenendo  conto   delle   effettive   particolari
          esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
          organizzative ivi  comprese  quelle  per  la  tutela  della
          salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
          attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma  dei
          Carabinieri, nonche' dalle altre Forze  di  polizia  e  dal
          Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento  della
          protezione   civile   fuori   dal   territorio   nazionale,
          individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto  legislativo  con
          decreti emanati, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, dai  Ministri  competenti  di
          concerto con i Ministri del lavoro, della  salute  e  delle
          politiche sociali e per le riforme e le  innovazioni  nella
          pubblica  amministrazione,  acquisito   il   parere   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          sentite le organizzazioni sindacali  comparativamente  piu'
          rappresentative sul piano nazionale nonche',  relativamente
          agli schemi di decreti di  interesse  delle  Forze  armate,
          compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo  della  Guardia
          di   finanza,   gli   organismi   a    livello    nazionale
          rappresentativi del  personale  militare;  analogamente  si
          provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche  e
          i musei  solo  nel  caso  siano  sottoposti  a  particolari
          vincoli di tutela dei beni artistici storici  e  culturali.
          Con decreti, da emanare entro  cinquantacinque  mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta dei Ministri competenti, di  concerto  con
          il Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, acquisito il parere  della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a  dettare  le
          disposizioni necessarie a consentire il  coordinamento  con
          la disciplina recata dal presente decreto  della  normativa
          relativa alle attivita' lavorative a bordo delle  navi,  di
          cui al decreto legislativo  27  luglio  1999,  n.  271,  in
          ambito portuale, di cui al decreto  legislativo  27  luglio
          1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di  cui
          al  decreto  legislativo  17  agosto  1999,   n.   298,   e
          l'armonizzazione delle  disposizioni  tecniche  di  cui  ai
          titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
          in tema di trasporto ferroviario contenuta nella  legge  26
          aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione. 
              3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al  comma  2,
          sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1,
          comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
          nonche' le disposizioni di cui al  decreto  legislativo  27
          luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999,
          n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le
          disposizioni tecniche  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 27 aprile  1955,  n.  547,  e  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7  gennaio  1956,  n.   164,
          richiamate dalla legge  26  aprile  1974,  n.  191,  e  dai
          relativi decreti di attuazione. Gli schemi dei  decreti  di
          cui al citato comma 2 del presente articolo sono  trasmessi
          alle Camere per l'espressione del  parere  da  parte  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti,  da  rendere   entro
          trenta giorni dalla data di assegnazione. 
              3-bis. Nei riguardi delle cooperative  sociali  di  cui
          alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle  organizzazioni
          di volontariato della protezione  civile,  ivi  compresi  i
          volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo  Nazionale
          soccorso alpino e speleologico, e i  volontari  dei  vigili
          del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo
          sono applicate tenendo conto delle particolari modalita' di
          svolgimento delle rispettive attivita',  individuate  entro
          il 31 dicembre 2010 (12)  con  decreto  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
          con il Dipartimento della protezione civile e il  Ministero
          dell'interno, sentita la Commissione consultiva  permanente
          per la salute e sicurezza sul lavoro. 
              4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i
          lavoratori e lavoratrici, subordinati e  autonomi,  nonche'
          ai soggetti  ad  essi  equiparati,  fermo  restando  quanto
          previsto dai commi successivi del presente articolo. 
              5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito  di
          un contratto di somministrazione  di  lavoro  di  cui  agli
          articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre
          2003, n. 276, e successive  modificazioni,  fermo  restando
          quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23
          del citato decreto legislativo n. 276 del 2003,  tutti  gli
          obblighi di prevenzione e protezione  di  cui  al  presente
          decreto sono a carico dell'utilizzatore. 
              6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui  all'
          articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.
          276, e successive  modificazioni,  tutti  gli  obblighi  di
          prevenzione e protezione sono a carico  del  distaccatario,
          fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare
          e formare il  lavoratore  sui  rischi  tipici  generalmente
          connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali  egli
          viene  distaccato.  Per  il   personale   delle   pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio  con
          rapporto   di   dipendenza    funzionale    presso    altre
          amministrazioni pubbliche, organi  o  autorita'  nazionali,
          gli obblighi di cui al presente decreto sono a  carico  del
          datore di lavoro designato dall'amministrazione,  organo  o
          autorita' ospitante. 
              7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui  agli
          articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre
          2003,  n.  276,   e   successive   modificazioni,   e   dei
          collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
          409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile,  le
          disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la
          prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di  lavoro  del
          committente. 
              8.  Nei  confronti  dei   lavoratori   che   effettuano
          prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi  dell'
          articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre
          2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il
          presente  decreto  legislativo  e  tutte  le  altre   norme
          speciali vigenti in materia di  sicurezza  e  tutela  della
          salute si  applicano  con  esclusione  dei  piccoli  lavori
          domestici    a    carattere     straordinario,     compresi
          l'insegnamento   privato   supplementare   e   l'assistenza
          domiciliare ai bambini, agli anziani, agli  ammalati  e  ai
          disabili. 
              9.  Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  legge  18
          dicembre 1973, n. 877, ai  lavoratori  a  domicilio  ed  ai
          lavoratori che rientrano  nel  campo  di  applicazione  del
          contratto collettivo dei proprietari di fabbricati  trovano
          applicazione gli obblighi di informazione e  formazione  di
          cui agli articoli 36 e 37. Ad essi  devono  inoltre  essere
          forniti i necessari dispositivi di  protezione  individuali
          in   relazione   alle   effettive    mansioni    assegnate.
          Nell'ipotesi  in  cui  il   datore   di   lavoro   fornisca
          attrezzature proprie, o  per  il  tramite  di  terzi,  tali
          attrezzature devono essere conformi  alle  disposizioni  di
          cui al titolo III. 
              10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una
          prestazione continuativa di  lavoro  a  distanza,  mediante
          collegamento informatico e telematico, compresi  quelli  di
          cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo
          1999, n.  70,  e  di  cui  all'accordo-quadro  europeo  sul
          telelavoro concluso il 16  luglio  2002,  si  applicano  le
          disposizioni  di  cui  al  titolo  VII,   indipendentemente
          dall'ambito  in  cui  si  svolge  la  prestazione   stessa.
          Nell'ipotesi  in  cui  il   datore   di   lavoro   fornisca
          attrezzature proprie, o  per  il  tramite  di  terzi,  tali
          attrezzature devono essere conformi  alle  disposizioni  di
          cui al titolo III. I lavoratori a distanza  sono  informati
          dal datore  di  lavoro  circa  le  politiche  aziendali  in
          materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in
          ordine  alle  esigenze  relative   ai   videoterminali   ed
          applicano   correttamente   le   direttive   aziendali   di
          sicurezza. Al fine di  verificare  la  corretta  attuazione
          della  normativa  in  materia  di  tutela  della  salute  e
          sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore  di
          lavoro, le rappresentanze dei  lavoratori  e  le  autorita'
          competenti hanno accesso al luogo in cui  viene  svolto  il
          lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti
          collettivi, dovendo  tale  accesso  essere  subordinato  al
          preavviso  e  al  consenso  del   lavoratore   qualora   la
          prestazione  sia  svolta  presso  il  suo   domicilio.   Il
          lavoratore a distanza puo' chiedere ispezioni. Il datore di
          lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a  prevenire
          l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli  altri
          lavoratori   interni   all'azienda,    permettendogli    di
          incontrarsi con i colleghi e di accedere alle  informazioni
          dell'azienda,  nel  rispetto  di  regolamenti   o   accordi
          aziendali. 
              11.  Nei  confronti  dei  lavoratori  autonomi  di  cui
          all'articolo  2222  del  codice  civile  si  applicano   le
          disposizioni di cui agli articoli 21 e 26. 
              12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare
          di  cui  all'articolo  230-bis  del  codice   civile,   dei
          coltivatori  diretti  del  fondo,  degli  artigiani  e  dei
          piccoli commercianti e dei  soci  delle  societa'  semplici
          operanti nel settore agricolo si applicano le  disposizioni
          di cui all'articolo 21. 
              12-bis. Nei confronti dei volontari di cui  alla  legge
          11 agosto 1991, n. 266,  e  dei  volontari  che  effettuano
          servizio civile si applicano le  disposizioni  relative  ai
          lavoratori autonomi di cui all'articolo 21. Con accordi tra
          il volontario e l'associazione di volontariato o l'ente  di
          servizio civile possono essere individuate le modalita'  di
          attuazione della tutela di cui al precedente  periodo.  Ove
          il volontario svolga  la  propria  prestazione  nell'ambito
          dell'organizzazione di  un  datore  di  lavoro,  questi  e'
          tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui
          rischi  specifici  esistenti  negli  ambienti  in  cui   e'
          chiamato ad operare e sulle  misure  di  prevenzione  e  di
          emergenza adottate in  relazione  alla  propria  attivita'.
          Egli e' altresi' tenuto ad  adottare  le  misure  utili  ad
          eliminare o, ove cio' non sia possibile, ridurre al  minimo
          i rischi da interferenze tra la prestazione del  volontario
          e  altre  attivita'  che  si  svolgano  nell'ambito   della
          medesima organizzazione. 
              13. In considerazione della specificita' dell'attivita'
          esercitata dalle  imprese  medie  e  piccole  operanti  nel
          settore agricolo, il Ministro del lavoro,  della  salute  e
          delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e  forestali,  entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui
          alla normativa in materia di sicurezza e salute nei  luoghi
          di lavoro,  e  limitatamente  alle  imprese  che  impiegano
          lavoratori stagionali ciascuno  dei  quali  non  superi  le
          cinquanta giornate lavorative e per un  numero  complessivo
          di lavoratori compatibile  con  gli  ordinamenti  colturali
          aziendali,   provvede   ad   emanare    disposizioni    per
          semplificare  gli  adempimenti  relativi  all'informazione,
          formazione e sorveglianza sanitaria previsti  dal  presente
          decreto, sentite le organizzazioni  sindacali  e  datoriali
          comparativamente piu' rappresentative del settore sul piano
          nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle  predette
          organizzazioni   definiscono   specifiche   modalita'    di
          attuazione   delle   previsioni   del   presente    decreto
          legislativo concernenti il  rappresentante  dei  lavoratori
          per  la  sicurezza   nel   caso   le   imprese   utilizzino
          esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui
          al precedente periodo. 
              13-bis. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e del Ministro della salute, adottato  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, previo parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari e sentite la  Commissione  consultiva  per  la
          salute e sicurezza sul lavoro di  cui  all'articolo  6  del
          presente decreto e la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela  di
          cui alla normativa in materia di  salute  e  sicurezza  sul
          lavoro e fermi restando gli obblighi di cui  agli  articoli
          36 e 37 del  presente  decreto,  sono  definite  misure  di
          semplificazione  della  documentazione,   anche   ai   fini
          dell'inserimento  di  tale  documentazione   nel   libretto
          formativo del  cittadino,  che  dimostra  l'adempimento  da
          parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e
          formazione previsti dal presente  decreto  in  relazione  a
          prestazioni   lavorative    regolamentate    dal    decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  che  implicano  una
          permanenza del lavoratore in azienda  per  un  periodo  non
          superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno  solare
          di riferimento. 
              13-ter. Con  un  ulteriore  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e delle  politiche  sociali  e  del  Ministro  della
          salute,  adottato  di  concerto  con  il   Ministro   delle
          politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  sentite  le
          Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia  e   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  nel
          rispetto  dei  livelli  generali  di  tutela  di  cui  alla
          normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono
          definite  misure  di  semplificazione   degli   adempimenti
          relativi  all'informazione,  formazione,  valutazione   dei
          rischi e sorveglianza sanitaria per  le  imprese  agricole,
          con  particolare   riferimento   a   lavoratori   a   tempo
          determinato e stagionali,  e  per  le  imprese  di  piccole
          dimensioni.". 
              - si riporta il  testo  dell'articolo  6,  del  decreto
          legge  del  31  maggio  2010,   n.   78,   convertito   con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010  n.122,  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.   6   Riduzione   dei   costi   degli    apparati
          amministrativi 
              1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, la partecipazione agli organi  collegiali
          di cui all'articolo  68,  comma  1,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica;  essa  puo'  dar
          luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute  ove
          previsto dalla  normativa  vigente;  eventuali  gettoni  di
          presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
          giornaliera. La disposizione di cui al presente  comma  non
          si  applica  alle   commissioni   che   svolgono   funzioni
          giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano
          presso il  Ministero  per  l'ambiente,  alla  struttura  di
          missione di cui all'art. 163,  comma  3,  lettera  a),  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio
          tecnico-scientifico di cui all'  art.  7  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,  n.  43,  alla
          Commissione per  l'esame  delle  istanze  di  indennizzi  e
          contributi  relative  alle  perdite  subite  dai  cittadini
          italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B
          dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex  Colonie  ed
          in altri Paesi, istituita dall' articolo 2 del  regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
          2007, n. 114,  al  Comitato  di  consulenza  globale  e  di
          garanzia per le  privatizzazioni  di  cui  ai  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno  1993  e  4
          maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui  all'  articolo
          1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  14
          maggio 2007, n. 114. (16) (24) 
              2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto la partecipazione agli organi  collegiali,
          anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
          contributi a carico delle  finanze  pubbliche,  nonche'  la
          titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica;  essa
          puo' dar  luogo  esclusivamente  al  rimborso  delle  spese
          sostenute ove previsto  dalla  normativa  vigente;  qualora
          siano gia' previsti  i  gettoni  di  presenza  non  possono
          superare l'importo di 30  euro  a  seduta  giornaliera.  La
          violazione di quanto previsto dal presente comma  determina
          responsabilita' erariale e gli atti adottati  dagli  organi
          degli enti e  degli  organismi  pubblici  interessati  sono
          nulli. Gli enti  privati  che  non  si  adeguano  a  quanto
          disposto dal presente comma non possono  ricevere,  neanche
          indirettamente,  contributi  o  utilita'  a  carico   delle
          pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione,  in  base
          alla  vigente  normativa,  del  5  per  mille  del  gettito
          dell'imposta  sul  reddito  delle   persone   fisiche.   La
          disposizione del presente comma non si  applica  agli  enti
          previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
          1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e  comunque
          alle universita', enti e fondazioni di ricerca e  organismi
          equiparati,  alle  camere  di  commercio,  agli  enti   del
          Servizio sanitario  nazionale,  agli  enti  indicati  nella
          tabella  C   della   legge   finanziaria   ed   agli   enti
          previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS,  alle
          associazioni di  promozione  sociale,  agli  enti  pubblici
          economici   individuati   con   decreto    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  su  proposta  del  Ministero
          vigilante, nonche' alle societa'. (16) (29) (31) 
              3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2011 le  indennita',  i  compensi,  i  gettoni,  le
          retribuzioni  o  le  altre  utilita'  comunque  denominate,
          corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
          3 dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di  organi
          di  indirizzo,   direzione   e   controllo,   consigli   di
          amministrazione e organi collegiali comunque denominati  ed
          ai  titolari  di  incarichi   di   qualsiasi   tipo,   sono
          automaticamente ridotte del  10  per  cento  rispetto  agli
          importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
          dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma  non
          possono superare gli importi risultanti alla  data  del  30
          aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente  comma.  Le
          disposizioni del presente comma si applicano ai  commissari
          straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400  nonche'  agli  altri  commissari
          straordinari, comunque  denominati.  La  riduzione  non  si
          applica al trattamento retributivo di servizio. 
              4. All'articolo 62, del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine,  il
          seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione
          del Consiglio dei  Ministri  prevista  dal  presente  comma
          l'incarico     si     intende     svolto     nell'interesse
          dell'amministrazione di appartenenza del  dipendente  ed  i
          compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti
          direttamente alla predetta  amministrazione  per  confluire
          nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
          della dirigenza o  del  personale  non  dirigenziale.».  La
          disposizione di cui al presente comma si applica anche agli
          incarichi in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente provvedimento. (16) 
              5. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  7,
          tutti gli enti pubblici, anche economici, e  gli  organismi
          pubblici,  anche  con  personalita'  giuridica  di  diritto
          privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi  statuti
          al fine di assicurare che, a decorrere  dal  primo  rinnovo
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  gli  organi  di  amministrazione  e   quelli   di
          controllo, ove non gia' costituiti  in  forma  monocratica,
          nonche' il collegio dei revisori, siano  costituiti  da  un
          numero non superiore, rispettivamente, a  cinque  e  a  tre
          componenti. In  ogni  caso,  le  Amministrazioni  vigilanti
          provvedono all'adeguamento  della  relativa  disciplina  di
          organizzazione, mediante i regolamenti di cui  all'articolo
          2, comma 634, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  con
          riferimento  a  tutti  gli  enti  ed   organismi   pubblici
          rispettivamente  vigilati,  al  fine   di   apportare   gli
          adeguamenti  previsti  ai  sensi  del  presente  comma.  La
          mancata   adozione   dei   provvedimenti   di   adeguamento
          statutario o di organizzazione previsti dal presente  comma
          nei termini indicati determina responsabilita'  erariale  e
          tutti gli atti adottati dagli organi  degli  enti  e  degli
          organismi  pubblici  interessati  sono  nulli.  Agli   enti
          previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
          dall'art. 7, comma 6. (18) 
              6.  Nelle  societa'  inserite   nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196,  nonche'  nelle  societa'  possedute
          direttamente o indirettamente in misura  totalitaria,  alla
          data di entrata in vigore del presente provvedimento  dalle
          amministrazioni pubbliche, il compenso di cui  all'articolo
          2389, primo comma, del codice civile, dei componenti  degli
          organi di amministrazione  e  di  quelli  di  controllo  e'
          ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui  al  primo
          periodo si applica a decorrere  dalla  prima  scadenza  del
          consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in
          vigore del presente provvedimento. La disposizione  di  cui
          al presente comma non si applica alle  societa'  quotate  e
          alle loro controllate. (16) 
              7. Al fine di valorizzare le  professionalita'  interne
          alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011  la  spesa
          annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa  quella
          relativa a studi ed incarichi  di  consulenza  conferiti  a
          pubblici    dipendenti,    sostenuta    dalle     pubbliche
          amministrazioni di cui al comma  3  dell'articolo  1  della
          legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse  le  autorita'
          indipendenti,  escluse  le  universita',  gli  enti  e   le
          fondazioni di ricerca e gli  organismi  equiparati  nonche'
          gli incarichi di studio e consulenza connessi  ai  processi
          di privatizzazione  e  alla  regolamentazione  del  settore
          finanziario, non puo' essere superiore al 20 per  cento  di
          quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
          in  assenza  dei  presupposti  di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Le  disposizioni  di   cui   al
          presente comma non si applicano  alle  attivita'  sanitarie
          connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
          personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (16) 
              8.  A  decorrere  dall'anno  2011  le   amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese   per   relazioni   pubbliche,   convegni,    mostre,
          pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore
          al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le
          medesime finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita'
          del lavoro pubblico  e  di  efficientare  i  servizi  delle
          pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1°  luglio  2010
          l'organizzazione  di  convegni,   di   giornate   e   feste
          celebrative, nonche' di cerimonie  di  inaugurazione  e  di
          altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
          Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e  delle
          strutture da esse vigilati e' subordinata  alla  preventiva
          autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
          rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
          alla pubblicazione, sul  sito  internet  istituzionale,  di
          messaggi e discorsi ovvero non  sia  possibile  l'utilizzo,
          per le medesime finalita',  di  video/audio  conferenze  da
          remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
          ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
          aumento delle spese destinate  in  bilancio  alle  predette
          finalita', si devono svolgere al di  fuori  dall'orario  di
          ufficio. Il personale che vi partecipa  non  ha  diritto  a
          percepire  compensi   per   lavoro   straordinario   ovvero
          indennita' a qualsiasi titolo. Per  le  magistrature  e  le
          autorita'  indipendenti,  fermo  il  rispetto  dei   limiti
          anzidetti,   l'autorizzazione   e'   rilasciata,   per   le
          magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno  e,  per
          le  autorita'  indipendenti,  dall'organo  di  vertice.  Le
          disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano   ai
          convegni organizzati dalle  universita'  e  dagli  enti  di
          ricerca   ed   agli   incontri    istituzionali    connessi
          all'attivita' di  organismi  internazionali  o  comunitari,
          alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e  a
          quelle istituzionali delle Forze armate e  delle  Forze  di
          polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
          limite  di  spesa  complessivo  di  euro  40  milioni,  nel
          rispetto dei limiti derivanti  dalla  legislazione  vigente
          nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero  per
          i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli  fini
          finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.
          (22) (32) 
              9.  A  decorrere  dall'anno  2011  le   amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese per sponsorizzazioni. 
              10.  Resta  ferma   la   possibilita'   di   effettuare
          variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e  8
          con   le   modalita'   previste   dall'articolo   14    del
          decreto-legge  2  luglio  2007,  n.  81   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. 
              11.  Le  societa',   inserite   nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009,  n.  196,  si  conformano  al  principio  di
          riduzione di spesa per studi e  consulenze,  per  relazioni
          pubbliche, convegni,  mostre  e  pubblicita',  nonche'  per
          sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
          In sede di rinnovo dei contratti di  servizio,  i  relativi
          corrispettivi   sono   ridotti   in   applicazione    della
          disposizione di cui al primo periodo del presente comma.  I
          soggetti   che   esercitano   i    poteri    dell'azionista
          garantiscono che, all'atto dell'approvazione del  bilancio,
          sia  comunque  distribuito,  ove  possibile,  un  dividendo
          corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
          l'inerenza della spesa effettuata per relazioni  pubbliche,
          convegni,    mostre    e    pubblicita',    nonche'     per
          sponsorizzazioni,  e'  attestata  con  apposita   relazione
          sottoposta al controllo del collegio sindacale. 
              12.  A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese per missioni, anche all'estero, con esclusione  delle
          missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
          missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
          personale di magistratura, nonche' di  quelle  strettamente
          connesse ad accordi  internazionali  ovvero  indispensabili
          per assicurare la partecipazione a riunioni presso  enti  e
          organismi  internazionali   o   comunitari,   nonche'   con
          investitori  istituzionali  necessari  alla  gestione   del
          debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
          della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009.  Gli  atti  e   i
          contratti posti in essere in violazione della  disposizione
          contenuta   nel   primo   periodo   del   presente    comma
          costituiscono   illecito   disciplinare    e    determinano
          responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito  dal
          presente comma puo' essere superato  in  casi  eccezionali,
          previa  adozione  di  un  motivato  provvedimento  adottato
          dall'organo di vertice dell'amministrazione, da  comunicare
          preventivamente agli organi di controllo ed agli organi  di
          revisione dell'ente. Il presente comma non si applica  alla
          spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi  e
          a quella effettuata  dalle  universita'  e  dagli  enti  di
          ricerca con risorse derivanti da finanziamenti  dell'Unione
          europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto le diarie per  le
          missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n.
          248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione non  si
          applica alle missioni internazionali di  pace  e  a  quelle
          comunque effettuate dalle Forze  di  polizia,  dalle  Forze
          armate e dal Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco.  Con
          decreto del Ministero degli affari esteri di  concerto  con
          il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate
          le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di
          vitto e alloggio per il  personale  inviato  all'estero.  A
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto gli articoli 15 della legge 18  dicembre  1973,  n.
          836 e 8 della legge 26  luglio  1978,  n.  417  e  relative
          disposizioni di attuazione, non si applicano  al  personale
          contrattualizzato di cui  al  D.Lgs.  n.  165  del  2001  e
          cessano di avere effetto  eventuali  analoghe  disposizioni
          contenute nei contratti collettivi.  (19)  (26)  (30)  (32)
          (35) 
              13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta
          dalle  amministrazioni   pubbliche   inserite   nel   conto
          economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, incluse le  autorita'  indipendenti,
          per attivita' esclusivamente di formazione deve essere  non
          superiore al 50 per cento della spesa  sostenuta  nell'anno
          2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
          l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
          pubblica amministrazione ovvero tramite i propri  organismi
          di formazione. Gli atti e i contratti posti  in  essere  in
          violazione della disposizione contenuta nel  primo  periodo
          del presente comma costituiscono  illecito  disciplinare  e
          determinano responsabilita' erariale.  La  disposizione  di
          cui al presente  comma  non  si  applica  all'attivita'  di
          formazione  effettuata  dalle  Forze  armate,   dal   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e  dalle  Forze  di  Polizia
          tramite i propri organismi di formazione. (16) 
              14. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  incluse  le
          autorita' indipendenti, non  possono  effettuare  spese  di
          ammontare superiore all'80 per cento della spesa  sostenuta
          nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
          e l'esercizio di autovetture,  nonche'  per  l'acquisto  di
          buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
          solo anno 2011, esclusivamente  per  effetto  di  contratti
          pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
          applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco e per i servizi  istituzionali  di  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica. (16) 
              15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del  decreto-legge
          30 dicembre 2008, n. 207,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti
          i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente
          comma e' versato entro il 31 ottobre 2010  all'entrata  del
          bilancio dello Stato.». 
              16. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto-legge il Comitato per  l'intervento  nella
          Sir  e  in  settori  ad  alta  tecnologia,  istituito   con
          decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M.  5  settembre
          1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e  cessa
          ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento  dei  compiti
          di seguito indicati.  A  valere  sulle  disponibilita'  del
          soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in  settori
          ad alta tecnologia, la societa'  trasferitaria  di  seguito
          indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata  del
          bilancio dello Stato  la  somma  di  euro  200.000.000.  Il
          residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella  Sir
          e in settori ad alta tecnologia, con  ogni  sua  attivita',
          passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni  nella
          Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in  liquidazione  e
          nel Consorzio  Bancario  Sir  S.p.a.  in  liquidazione,  e'
          trasferito alla Societa' Fintecna S.p.a. o  a  Societa'  da
          essa interamente controllata,  sulla  base  del  rendiconto
          finale    delle    attivita'     e     della     situazione
          economico-patrimoniale aggiornata alla  medesima  data,  da
          redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata
          in vigore  del  presente  decreto-legge.  Detto  patrimonio
          costituisce un patrimonio separato dal  residuo  patrimonio
          della  societa'  trasferitaria,  la  quale   pertanto   non
          risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri
          del patrimonio del Comitato per l'intervento nella  Sir  ed
          in settori  ad  alta  tecnologia  ad  essa  trasferito.  La
          societa'  trasferitaria  subentra  nei  processi  attivi  e
          passivi nei quali e' parte  il  Comitato  per  l'intervento
          nella Sir e in settori ad alta  tecnologia,  senza  che  si
          faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio  di
          tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna
          della  predetta  situazione  economico-patrimoniale,   tale
          situazione e  predispone,  sulla  base  della  stessa,  una
          valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
          del patrimonio trasferito. I componenti  del  collegio  dei
          periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno
          dal Ministero dell'economia e delle finanze  ed  il  terzo,
          con  funzioni  di  presidente,  d'intesa   dalla   societa'
          trasferitaria ed  il  predetto  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. La valutazione  deve,  fra  l'altro,  tenere
          conto di tutti  i  costi  e  gli  oneri  necessari  per  la
          liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli
          di funzionamento, nonche' dell'ammontare del  compenso  dei
          periti, individuando  altresi'  il  fabbisogno  finanziario
          stimato per  la  liquidazione  stessa.  Il  valore  stimato
          dell'esito  finale  della   liquidazione   costituisce   il
          corrispettivo per il trasferimento del patrimonio,  che  e'
          corrisposto  dalla  societa'  trasferitaria  al   Ministero
          dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del
          collegio di periti e' determinato con decreto dal  Ministro
          dell'Economia   e   delle   Finanze.   Al   termine   della
          liquidazione del patrimonio  trasferito,  il  collegio  dei
          periti determina l'eventuale  maggiore  importo  risultante
          dalla   differenza   fra   l'esito   economico    effettivo
          consuntivato  alla  chiusura  della  liquidazione   ed   il
          corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
          70%  e'  attribuito  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze ed e' versato all'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli  di
          Stato e la residua quota del 30%  e'  di  competenza  della
          societa' trasferitaria in ragione  del  migliore  risultato
          conseguito nella liquidazione. (23) 
              17.  Alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  i  liquidatori  delle  societa'  Ristrutturazione
          Elettronica  REL  S.p.a.  in  liquidazione,  del  Consorzio
          Bancario  Sir  S.p.a.  in  liquidazione  e  della  Societa'
          Iniziative e  Sviluppo  di  Attivita'  Industriali  -  Isai
          S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni  e  la
          funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta  dalla
          societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati  i
          commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge  17  maggio  1999,  n.
          144. 
              18. Tutte le  operazioni  compiute  in  attuazione  dei
          commi 16 e 17 sono esenti da qualunque  imposta  diretta  o
          indiretta,  tassa,  obbligo  e  onere  tributario  comunque
          inteso o denominato. Si applicano, in  quanto  compatibili,
          le disposizioni di  cui  ai  commi  da  488  a  495  e  497
          dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              19.  Al  fine  del  perseguimento   di   una   maggiore
          efficienza  delle  societa'  pubbliche,  tenuto  conto  dei
          principi nazionali e comunitari in termini di  economicita'
          e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono,
          salvo  quanto  previsto  dall'art.  2447   codice   civile,
          effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,
          aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle
          societa' partecipate non quotate  che  abbiano  registrato,
          per tre esercizi consecutivi, perdite di  esercizio  ovvero
          che  abbiano  utilizzato   riserve   disponibili   per   il
          ripianamento di perdite anche  infrannuali.  Sono  in  ogni
          caso consentiti i trasferimenti alle  societa'  di  cui  al
          primo  periodo  a  fronte  di  convenzioni,  contratti   di
          servizio  o  di  programma  relativi  allo  svolgimento  di
          servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione  di
          investimenti. Al fine di salvaguardare la continuita' nella
          prestazione di servizi di pubblico interesse, a  fronte  di
          gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico
          e  la   sanita',   su   richiesta   della   amministrazione
          interessata, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  di  concerto  con   gli   altri   Ministri
          competenti e  soggetto  a  registrazione  della  Corte  dei
          Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui  al
          primo periodo del presente comma. 
              20.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  in  via  diretta  alle  regioni,  alle  province
          autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale,  per
          i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
          coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
          una quota pari al 10 per cento dei  trasferimenti  erariali
          di cui all'art. 7 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  a
          favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
          essere successivamente svincolata e destinata alle  regioni
          a statuto ordinario  che  hanno  attuato  quanto  stabilito
          dall'art. 3  del  decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  2,
          convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che  aderiscono
          volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
          Ai fini ed agli effetti di cui al  periodo  precedente,  si
          considerano adempienti le Regioni a statuto  ordinario  che
          hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla  media
          nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al  netto
          delle spese per i ripiani  dei  disavanzi  sanitari  e  del
          surplus di spesa rispetto agli  obiettivi  programmati  dal
          patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto
          di  stabilita'  interno.  Con   decreto   di   natura   non
          regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          sentita  la  Conferenza   Stato-Regioni,   sono   stabiliti
          modalita', tempi e criteri per  l'attuazione  del  presente
          comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano
          due rappresentanti delle  Assemblee  legislative  regionali
          designati d'intesa tra loro  nell'ambito  della  Conferenza
          dei Presidenti dell'Assemblea,  dei  Consigli  regionali  e
          delle province autonome di cui agli  articoli  5,  8  e  15
          della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 
              Il rispetto del parametro e' considerato al fine  della
          definizione,  da  parte  della  regione,   della   puntuale
          applicazione  della  disposizione  recata  in  termini   di
          principio  dal  comma  28  dell'articolo  9  del   presente
          decreto. 
                
              21. Le somme provenienti dalle riduzioni  di  spesa  di
          cui al presente articolo, con esclusione di quelle  di  cui
          al primo periodo del  comma  6,  sono  versate  annualmente
          dagli enti e  dalle  amministrazioni  dotati  di  autonomia
          finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio
          dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
          applica agli enti territoriali e agli enti,  di  competenza
          regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
          del Servizio sanitario nazionale, nonche' alle associazioni
          di cui all' articolo 270 del testo unico di cui al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (21) 
              21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non
          si applicano agli enti di cui  al  decreto  legislativo  30
          giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo  10  febbraio
          1996, n. 103. (17) 
              21-ter. 21-quater. (abrogati) 
              21-quinquies. Con decreto di natura  non  regolamentare
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i
          Ministri della giustizia e dell'interno, da  emanare  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di  conversione  del   presente   decreto,   sono   dettate
          specifiche  disposizioni   per   disciplinare   termini   e
          modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'
          articolo 2 del decreto-legge 16  settembre  2008,  n.  143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008,  n.  181,  in  modo  tale  da  garantire  la  massima
          celerita' del versamento del ricavato  dell'alienazione  al
          Fondo unico giustizia, che  deve  avvenire  comunque  entro
          dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro,
          nonche' la restituzione  all'avente  diritto,  in  caso  di
          dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione,
          in ogni caso fermi restando  i  limiti  di  cui  al  citato
          articolo 2 del decreto-legge 16  settembre  2008,  n.  143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008, n. 181, entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni
          e valori sequestrati. (17) 
              21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le
          dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le
          Agenzie fiscali di cui al  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n.  300,  possono  assolvere  alle  disposizioni  del
          presente articolo, del  successivo  articolo  8,  comma  1,
          primo periodo, nonche' alle disposizioni vigenti in materia
          di contenimento della  spesa  dell'apparato  amministrativo
          effettuando  un  riversamento  a  favore  dell'entrata  del
          bilancio dello Stato pari all'1 per cento  delle  dotazioni
          previste sui capitoli relativi ai  costi  di  funzionamento
          stabilite con la citata legge. Si applicano  in  ogni  caso
          alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3  del
          presente articolo, nonche'  le  disposizioni  di  cui  all'
          articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
          all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e
          59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all' articolo 27,
          comma 2, e all' articolo 48, comma 1, del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133. Le  predette  Agenzie  possono
          conferire incarichi dirigenziali ai  sensi  dell'  articolo
          19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          tenendo conto delle proprie peculiarita' e della necessita'
          di garantire gli obiettivi di gettito fissati  annualmente.
          Le   medesime   Agenzie   possono    conferire    incarichi
          dirigenziali ai sensi dell' articolo 19, comma  5-bis,  del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti
          appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati  e
          procuratori dello Stato previo  collocamento  fuori  ruolo,
          comando  o  analogo  provvedimento  secondo  i   rispettivi
          ordinamenti. Il  conferimento  di  incarichi  eventualmente
          eccedenti  le  misure  percentuali  previste  dal  predetto
          articolo 19, comma 6, e' disposto nei limiti delle facolta'
          assunzionali a tempo indeterminato delle  singole  Agenzie.
          (17) 
              21-septies. All' articolo  17,  comma  3,  del  decreto
          legislativo  31  dicembre  1992,   n.   545,   la   parola:
          «immediatamente» e' soppressa. "