Art. 35 
 
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti  amministrativi  e
  ai  controlli  sulle  dichiarazioni  sostitutive  e  l'acquisizione
  d'ufficio dei dati. 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano  i  dati  relativi  alle
tipologie  di  procedimento  di  propria  competenza.  Per   ciascuna
tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: 
  a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di  tutti
i riferimenti normativi utili; 
  b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria; 
  c)  il  nome  del  responsabile  del  procedimento,  unitamente  ai
recapiti   telefonici   e   alla   casella   di   posta   elettronica
istituzionale,   nonche',   ove   diverso,    l'ufficio    competente
all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del
responsabile  dell'ufficio,   unitamente   ai   rispettivi   recapiti
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; 
  d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e  i  documenti
da allegare all'istanza  e  la  modulistica  necessaria,  compresi  i
fac-simile per  le  autocertificazioni,  anche  se  la  produzione  a
corredo dell'istanza e' prevista da norme  di  legge,  regolamenti  o
atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali
rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso  con
indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle  caselle
di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; 
  e) le modalita' con le quali gli interessati  possono  ottenere  le
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino; 
  f)  il  termine  fissato  in  sede  di  disciplina  normativa   del
procedimento per la conclusione con l'adozione  di  un  provvedimento
espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; 
  g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione
puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato,  ovvero
il  procedimento   puo'   concludersi   con   il   silenzio   assenso
dell'amministrazione; 
  h) gli  strumenti  di  tutela,  amministrativa  e  giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato,  nel  corso  del
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi
di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per  la
sua conclusione e i modi per attivarli; 
  i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile
in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione; 
  l) le modalita' per  l'effettuazione  dei  pagamenti  eventualmente
necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36; 
  m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il
potere sostitutivo, nonche' le modalita' per  attivare  tale  potere,
con indicazione dei recapiti telefonici  e  delle  caselle  di  posta
elettronica istituzionale; 
  n) i risultati delle indagini  di  customer  satisfaction  condotte
sulla  qualita'  dei  servizi  erogati  attraverso  diversi   canali,
facendone rilevare il relativo andamento. 
  2. Le pubbliche amministrazioni non  possono  richiedere  l'uso  di
moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di  omessa
pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere  avviati  anche
in assenza dei suddetti moduli  o  formulari.  L'amministrazione  non
puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli  o
formulari o la mancata produzione di tali atti o  documenti,  e  deve
invitare l'istante  a  integrare  la  documentazione  in  un  termine
congruo. 
  3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: 
  a)  i  recapiti  telefonici  e  la  casella  di  posta  elettronica
istituzionale dell'ufficio responsabile  per  le  attivita'  volte  a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o  l'accesso
diretto agli stessi da  parte  delle  amministrazioni  procedenti  ai
sensi degli articoli 43, 71 e 72 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
  b) le convenzioni-quadro  volte  a  disciplinare  le  modalita'  di
accesso   ai   dati   di   cui    all'articolo    58    del    codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82; 
  c) le ulteriori modalita' per la tempestiva acquisizione  d'ufficio
dei dati nonche' per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni
sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti. 
 
          Note all'art. 35: 
              Si riporta il testo degli articoli  43,  71  e  72  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del
          2000: 
              «Art. 43. Accertamenti d'Ufficio 
              1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici
          servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le  informazioni
          oggetto  delle  dichiarazioni  sostitutive  di   cui   agli
          articoli 46 e 47, nonche' tutti i dati e  i  documenti  che
          siano in possesso delle pubbliche  amministrazioni,  previa
          indicazione,  da  parte  dell'interessato,  degli  elementi
          indispensabili per il reperimento delle informazioni o  dei
          dati  richiesti,  ovvero  ad  accettare  la   dichiarazione
          sostitutiva prodotta dall'interessato. 
              2. Fermo restando il divieto di accesso a dati  diversi
          da quelli di cui e'  necessario  acquisire  la  certezza  o
          verificare l'esattezza, si considera operata per  finalita'
          di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto
          dal  decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n.  135,   la
          consultazione   diretta,   da   parte   di   una   pubblica
          amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli
          archivi  dell'amministrazione   certificante,   finalizzata
          all'accertamento  d'ufficio  di  stati,  qualita'  e  fatti
          ovvero  al  controllo   sulle   dichiarazioni   sostitutive
          presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto  ai  propri
          archivi     l'amministrazione     certificante     rilascia
          all'amministrazione procedente apposita  autorizzazione  in
          cui vengono indicati i limiti e le  condizioni  di  accesso
          volti ad assicurare la riservatezza dei dati  personali  ai
          sensi della normativa vigente. 
              3.   Quando    l'amministrazione    procedente    opera
          l'acquisizione d'ufficio ai  sensi  del  precedente  comma,
          puo' procedere anche per fax e via telematica. 
              4. Al fine di  agevolare  l'acquisizione  d'ufficio  di
          informazioni e dati relativi a stati, qualita' personali  e
          fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici  registri,  le
          amministrazioni certificanti sono tenute a consentire  alle
          amministrazioni procedenti, senza oneri,  la  consultazione
          per  via  telematica  dei  loro  archivi  informatici,  nel
          rispetto della riservatezza dei dati personali. 
              5. In tutti i casi in cui l'amministrazione  procedente
          acquisisce  direttamente  informazioni  relative  a  stati,
          qualita'  personali  e   fatti   presso   l'amministrazione
          competente  per  la  loro  certificazione,  il  rilascio  e
          l'acquisizione del certificato  non  sono  necessari  e  le
          suddette informazioni  sono  acquisite,  senza  oneri,  con
          qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro
          fonte di provenienza. 
              6. I documenti trasmessi da chiunque  ad  una  pubblica
          amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o
          informatico idoneo ad accertarne la fonte  di  provenienza,
          soddisfano il requisito  della  forma  scritta  e  la  loro
          trasmissione  non  deve  essere  seguita  da   quella   del
          documento originale.» 
              «Art. 71. Modalita' dei controlli 
              1.  Le  amministrazioni  procedenti  sono   tenute   ad
          effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i
          casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita'  delle
          dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 
              2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
          certificazione   sono    effettuati    dall'amministrazione
          procedente  con  le  modalita'  di  cui   all'articolo   43
          consultando direttamente gli  archivi  dell'amministrazione
          certificante  ovvero  richiedendo  alla   medesima,   anche
          attraverso strumenti  informatici  o  telematici,  conferma
          scritta della corrispondenza di quanto  dichiarato  con  le
          risultanze dei registri da questa custoditi. 
              3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli  46  e
          47presentino  delle   irregolarita'   o   delle   omissioni
          rilevabili  d'ufficio,   non   costituenti   falsita',   il
          funzionario competente a  ricevere  la  documentazione  da'
          notizia all'interessato di tale  irregolarita'.  Questi  e'
          tenuto  alla  regolarizzazione  o  al  completamento  della
          dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 
              4.  Qualora   il   controllo   riguardi   dichiarazioni
          sostitutive presentate ai privati che vi consentono di  cui
          all'articolo  2,  l'amministrazione   competente   per   il
          rilascio della relativa certificazione, previa  definizione
          di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta  del
          soggetto privato corredata dal  consenso  del  dichiarante,
          conferma  scritta,  anche  attraverso  l'uso  di  strumenti
          informatici o telematici, della  corrispondenza  di  quanto
          dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.» 
              «Art. 72. Responsabilita' in  materia  di  accertamento
          d'ufficio e di esecuzione dei controlli 
              1.  Ai  fini   dell'accertamento   d'ufficio   di   cui
          all'articolo 43, dei controlli di  cui  all'articolo  71  e
          della  predisposizione  delle  convenzioni  quadro  di  cui
          all'articolo 58 del codice  dell'amministrazione  digitale,
          di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  le
          amministrazioni   certificanti   individuano   un   ufficio
          responsabile  per  tutte  le  attivita'  volte  a  gestire,
          garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso
          diretto  agli  stessi  da   parte   delle   amministrazioni
          procedenti. 
              2. Le  amministrazioni  certificanti,  per  il  tramite
          dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note,
          attraverso  la   pubblicazione   sul   sito   istituzionale
          dell'amministrazione, le misure organizzative adottate  per
          l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione  d'ufficio
          dei dati e  per  l'effettuazione  dei  controlli  medesimi,
          nonche' le modalita' per la loro esecuzione. 
              3. La mancata  risposta  alle  richieste  di  controllo
          entro  trenta  giorni  costituisce  violazione  dei  doveri
          d'ufficio e viene in ogni caso presa in  considerazione  ai
          fini  della   misurazione   e   della   valutazione   della
          performance individuale dei responsabili dell'omissione.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 58 del citato decreto
          legislativo n. 82 del 2005: 
              «Art. 58. Modalita' della fruibilita' del dato 
              1.  Il  trasferimento  di  un  dato   da   un   sistema
          informativo ad un altro non  modifica  la  titolarita'  del
          dato. 
              2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 2, nonche' al  fine
          di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle
          dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni  e  dati
          relativi a stati, qualita' personali e fatti  di  cui  agli
          articoli  46  e  47  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  le  Amministrazioni
          titolari di banche  dati  accessibili  per  via  telematica
          predispongono, sulla base  delle  linee  guida  redatte  da
          DigitPA, sentito il Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali,  apposite  convenzioni  aperte  all'adesione  di
          tutte le amministrazioni interessate volte  a  disciplinare
          le modalita' di accesso  ai  dati  da  parte  delle  stesse
          amministrazioni procedenti, senza oneri a loro  carico.  Le
          convenzioni valgono anche  quale  autorizzazione  ai  sensi
          dell'articolo  43,  comma  2,  del   citato   decreto   del
          Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 
              3. DigitPA provvede al monitoraggio dell'attuazione del
          presente  articolo,  riferendo  annualmente  con   apposita
          relazione al Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione e alla Commissione  per  la  valutazione,  la
          trasparenza e l'integrita' delle amministrazione  pubbliche
          di cui all'articolo 13 del decreto legislativo  27  ottobre
          2009, n. 150. 
              3-bis.  In  caso  di  mancata   predisposizione   delle
          convenzioni di cui al comma 2, il Presidente del  Consiglio
          dei Ministri  stabilisce  un  termine  entro  il  quale  le
          amministrazioni  interessate  devono  provvedere.   Decorso
          inutilmente il termine, il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri puo' nominare un commissario ad acta incaricato di
          predisporre le predette  convenzioni.  Al  Commissario  non
          spettano compensi, indennita' o rimborsi. 
              3-ter. Resta ferma la speciale  disciplina  dettata  in
          materia di dati territoriali.».