Art. 35 
 
Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con societa'  o
enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione
     dei soggetti che ne detengono la proprieta' o il controllo. 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  la   trasparenza   e   la   legalita'
nell'attivita'  amministrativa   e   contrattuale   delle   pubbliche
amministrazioni, fino al recepimento delle direttive  del  Parlamento
europeo e del Consiglio n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n.  2014/25/UE
del  26  febbraio  2014,  e'  vietata  ogni  operazione  economica  o
finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e  societa'  o  enti
esteri, per i quali, in virtu' della legislazione dello Stato in  cui
hanno sede, non  e'  possibile  l'identificazione  dei  soggetti  che
detengono quote di proprieta' del capitale o comunque  il  controllo.
Rimane ferma la possibilita' della stazione appaltante di  richiedere
documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure
di evidenza pubblica. 
  2. La disposizione  del  comma  1  non  si  applica  qualora  siano
osservati gli obblighi di adeguata verifica  del  titolare  effettivo
della societa' o dell'ente di cui al medesimo comma 1 in  conformita'
alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La direttiva 2014/23/UE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del  26febbraio  2014,  sull'aggiudicazione  dei
          contratti di concessione, e' pubblicata nella  G.U.U.E.  28
          marzo 2014, n. L 94. 
              La direttiva 2014/24/UE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 26febbraio 2014, sugli  appalti  pubblici  e
          che abroga la direttiva  2004/18/CE,  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 28 marzo 2014, n. L 94. 
              La direttiva 2014/25/UE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure  d'appalto
          degli enti erogatori nei settori dell'acqua,  dell'energia,
          dei trasporti  e  dei  servizi  postali  e  che  abroga  la
          direttiva 2004/17/CE, e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 marzo
          2014, n. L 94. 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma  2,  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.". 
              Il  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,
          recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE  concernente
          la prevenzione  dell'utilizzo  del  sistema  finanziario  a
          scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose  e
          di finanziamento del  terrorismo  nonche'  della  direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.