Art. 35 Documentazione 1. La documentazione pertinente, comprese l'autorizzazione del progetto e il risultato della valutazione retrospettiva del progetto, deve essere conservata per almeno tre anni dalla data di scadenza dell'autorizzazione del progetto e messa a disposizione del Ministero. 2. La documentazione di cui al comma 1 e' comunque conservata sino al completamento della valutazione retrospettiva, ove prevista.