Art. 35 
 
 
                           Documentazione 
 
  1. La  documentazione  pertinente,  comprese  l'autorizzazione  del
progetto e il risultato della valutazione retrospettiva del progetto,
deve essere conservata per almeno tre anni  dalla  data  di  scadenza
dell'autorizzazione  del  progetto  e  messa   a   disposizione   del
Ministero. 
  2. La documentazione di cui al comma 1 e' comunque conservata  sino
al completamento della valutazione retrospettiva, ove prevista.