Art. 35 Comunicazione di elementi rilevanti per il possesso del NOS 1. I Funzionari o Ufficiali alla sicurezza o i Funzionari o Ufficiali alla sicurezza designati dei soggetti pubblici e degli operatori economici, ciascuno nell'ambito della propria sfera di competenza, comunicano tempestivamente all'UCSe ed all'autorita' che ha provveduto al rilascio del NOS, se diversa dall'UCSe, eventuali elementi informativi suscettibili di influire negativamente sull'affidabilita' delle persone abilitate. 2. Le questure, i comandi dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, gia' interessati per l'acquisizione di informazioni finalizzate al rilascio del NOS, informano tempestivamente l'UCSe e l'autorita' che ha provveduto al rilascio, se diversa dall'UCSe, della sopravvenuta conoscenza di elementi determinativi dell'inaffidabilita' della persona abilitata. 3. I soggetti titolari di NOS sono tenuti a segnalare tempestivamente all'amministrazione o all'ente che ne ha chiesto l'abilitazione ogni mutamento nella propria situazione personale o familiare, nonche' ogni altro elemento che potrebbe assumere rilevanza ai fini del possesso del NOS. L'eventuale accertamento, da parte dell'UCSe o dell'autorita' competente al rilascio, di omissioni riguardo agli obblighi di informazione viene valutata ai fini della permanenza del peculiare requisito di affidabilita' dell'interessato.