Art. 35 
 
                 Comunicazione di elementi rilevanti 
                       per il possesso del NOS 
 
  1. I Funzionari  o  Ufficiali  alla  sicurezza  o  i  Funzionari  o
Ufficiali alla sicurezza designati  dei  soggetti  pubblici  e  degli
operatori economici, ciascuno  nell'ambito  della  propria  sfera  di
competenza, comunicano tempestivamente all'UCSe ed all'autorita'  che
ha provveduto al rilascio del NOS, se  diversa  dall'UCSe,  eventuali
elementi   informativi   suscettibili   di   influire   negativamente
sull'affidabilita' delle persone abilitate. 
  2. Le questure, i comandi dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza,  gia'  interessati  per  l'acquisizione  di  informazioni
finalizzate al rilascio del NOS, informano tempestivamente  l'UCSe  e
l'autorita' che ha provveduto  al  rilascio,  se  diversa  dall'UCSe,
della   sopravvenuta    conoscenza    di    elementi    determinativi
dell'inaffidabilita' della persona abilitata. 
  3.  I  soggetti  titolari  di   NOS   sono   tenuti   a   segnalare
tempestivamente all'amministrazione o  all'ente  che  ne  ha  chiesto
l'abilitazione ogni mutamento nella propria  situazione  personale  o
familiare,  nonche'  ogni  altro  elemento  che   potrebbe   assumere
rilevanza ai fini del possesso del NOS. L'eventuale accertamento,  da
parte dell'UCSe o dell'autorita' competente al rilascio, di omissioni
riguardo agli obblighi di informazione viene valutata ai  fini  della
permanenza del peculiare requisito di affidabilita' dell'interessato.