Art. 35 
 
 
                      Effetti della risoluzione 
 
  1.  Quando  il  programma  di  risoluzione  viene  attuato  con  le
modalita' previste dall'articolo  34,  comma  2,  lettere  a)  o  b),
dall'insediamento dei commissari speciali o dal primo  atto  compiuto
dalla Banca d'Italia  in  luogo  dei  competenti  organi  sociali  si
producono i seguenti effetti: 
    a) sono sospesi i diritti  di  voto  in  assemblea  e  gli  altri
diritti  derivanti  da  partecipazioni  che  consentono  di  influire
sull'ente sottoposto a risoluzione; 
    b) decadono gli organi di amministrazione e di controllo e l'alta
dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione, salvo che  diversamente
disposto dal provvedimento di avvio della risoluzione. 
  2. Gli atti posti in essere nel corso della  risoluzione  non  sono
soggetti ad azioni revocatorie. 
  3. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e  di  quella
dei creditori sociali contro i membri degli organi  amministrativi  e
di controllo e il direttore generale, dell'azione contro il  soggetto
incaricato della revisione legale dei conti, nonche' dell'azione  del
creditore  sociale  contro  la  societa'  o   l'ente   che   esercita
l'attivita'  di  direzione  e  coordinamento  spetta  ai   commissari
speciali sentito il comitato di sorveglianza,  previa  autorizzazione
della  Banca  d'Italia.  In  mancanza  di  loro  nomina,  l'esercizio
dell'azione spetta al soggetto  a  tal  fine  disegnato  dalla  Banca
d'Italia.