Art. 35 
 
                        Tutela dei lavoratori 
 
  1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione,  al
ripristino o alla ricostruzione  di  edifici  privati  danneggiati  o
distrutti dagli eventi sismici, per i quali e' concesso un contributo
ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, e'  assoggettata  alle
disposizioni  previste   per   le   stazioni   appaltanti   pubbliche
relativamente alla osservanza integrale del trattamento  economico  e
normativo   stabilito   dai   contratti   collettivi   nazionali    e
territoriali, nonche' con riguardo al possesso del documento unico di
regolarita' contributiva (DURC). 
  2. La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie  o  esecutrici
dei lavori di cui al comma 1, deve  essere  effettuata  dagli  uffici
speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3  con  riferimento
ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi. 
  3. Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al  comma
1 e di lavori di riparazione o  ricostruzione  di  immobili  pubblici
danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e  di  versamento
degli  oneri  contributivi  ((  presso   le   Casse   edili/Edilcasse
provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e regolarmente operanti nelle  Province  di  Rieti,
Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e Teramo. )) 
  4. Le imprese (( di cui al comma 3 )) sono obbligate  a  provvedere
ad una adeguata sistemazione alloggiativa  dei  propri  dipendenti  e
sono tenute a comunicare ai Sindaci dei Comuni  ove  sono  ubicati  i
cantieri  interessati  dai   lavori   ed   ai   comitati   paritetici
territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e  l'ambiente  di
lavoro (CPT) le modalita' di sistemazione alloggiativa  dei  suddetti
dipendenti, l'indirizzo della  loro  dimora  e  quant'altro  ritenuto
utile. 
  5. Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul  territorio
possono definire gli standard minimi alloggiativi per i lavoratori ((
di cui al comma 4. )) 
  6. Le imprese (( di cui al  comma  3  ))  sono  altresi'  tenute  a
fornire  ai  propri  dipendenti  un  badge,  con  un  ologramma   non
riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia  e
in particolare di quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 5  della  legge  13
agosto 2010, n.  136,  gli  elementi  identificativi  dei  dipendenti
medesimi. 
  7. Presso i centri per l'impiego e le casse  edili  delle  Province
interessate  sono  istituite  apposite  liste  di  prenotazione   per
l'accesso al lavoro.  Dette  liste  si  articolano  in  due  distinte
sezioni, una per i lavoratori  residenti  nei  territori  interessati
dagli eventi sismici e un'altra per  i  lavoratori  residenti  al  di
fuori. 
  8.  Presso  le  prefetture  interessate  sono  stipulati   appositi
protocolli  di  legalita',  al  fine  di  definire  in  dettaglio  le
procedure per l'assunzione dei lavoratori edili  da  impegnare  nella
ricostruzione,  prevedendo  altresi'  l'istituzione  di   un   tavolo
permanente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  18  e  26
          del citato decreto legislativo n. 81 del 2008: 
              «Art.  18  (Obblighi  del  datore  di  lavoro   e   del
          dirigente). - 1. Il  datore  di  lavoro,  che  esercita  le
          attivita' di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano
          e dirigono le stesse attivita' secondo  le  attribuzioni  e
          competenze ad essi conferite, devono: 
              a) nominare il medico  competente  per  l'effettuazione
          della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente
          decreto legislativo; 
              b) designare preventivamente  i  lavoratori  incaricati
          dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
          antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
          pericolo  grave  e  immediato,  di  salvataggio,  di  primo
          soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; 
              c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere  conto
          delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto
          alla loro salute e alla sicurezza; 
              d)  fornire  ai  lavoratori  i   necessari   e   idonei
          dispositivi   di   protezione   individuale,   sentito   il
          responsabile del servizio di prevenzione e protezione e  il
          medico competente, ove presente; 
              e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto  i
          lavoratori  che  hanno  ricevuto  adeguate   istruzioni   e
          specifico addestramento accedano alle zone che li espongono
          ad un rischio grave e specifico; 
              f)  richiedere  l'osservanza  da  parte   dei   singoli
          lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle  disposizioni
          aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro  e
          di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
          di protezione individuali messi a loro disposizione; 
              g) inviare i lavoratori alla  visita  medica  entro  le
          scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
          richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi
          previsti a suo carico nel presente decreto; 
              g-bis)  nei  casi  di  sorveglianza  sanitaria  di  cui
          all'art.   41,   comunicare   tempestivamente   al   medico
          competente la cessazione del rapporto di lavoro; 
              h) adottare le misure per il controllo delle situazioni
          di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche'
          i lavoratori, in  caso  di  pericolo  grave,  immediato  ed
          inevitabile, abbandonino il  posto  di  lavoro  o  la  zona
          pericolosa; 
              i) informare il  piu'  presto  possibile  i  lavoratori
          esposti al rischio di un pericolo grave e  immediato  circa
          il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere  in
          materia di protezione; 
              l) adempiere agli obblighi di informazione,  formazione
          e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; 
              m) astenersi, salvo eccezione debitamente  motivata  da
          esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere
          ai lavoratori  di  riprendere  la  loro  attivita'  in  una
          situazione di lavoro in cui persiste un  pericolo  grave  e
          immediato; 
              n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante  il
          rappresentante   dei   lavoratori   per    la    sicurezza,
          l'applicazione delle misure di sicurezza  e  di  protezione
          della salute; 
              o) consegnare  tempestivamente  al  rappresentante  dei
          lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi  e  per
          l'espletamento della sua funzione, copia del  documento  di
          cui all'art. 17, comma 1, lettera  a),  anche  su  supporto
          informatico come previsto dall'art. 53,  comma  5,  nonche'
          consentire al medesimo rappresentante di accedere  ai  dati
          di  cui  alla  lettera  r).  Il  documento  e'   consultato
          esclusivamente in azienda; 
              p) elaborare il documento di cui all'art. 26,  comma  3
          anche su supporto informatico come previsto  dall'art.  53,
          comma 5, e, su richiesta di  questi  e  per  l'espletamento
          della sua funzione, consegnarne  tempestivamente  copia  ai
          rappresentanti  dei  lavoratori  per   la   sicurezza.   Il
          documento e' consultato esclusivamente in azienda; 
              q) prendere appropriati provvedimenti per  evitare  che
          le misure tecniche adottate possano causare rischi  per  la
          salute della popolazione o deteriorare  l'ambiente  esterno
          verificando  periodicamente  la   perdurante   assenza   di
          rischio; 
              r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA,
          nonche' per loro tramite, al sistema informativo  nazionale
          per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art.  8,
          entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini
          statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi
          agli infortuni sul  lavoro  che  comportino  l'assenza  dal
          lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a
          fini  assicurativi,  quelli  relativi  agli  infortuni  sul
          lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre
          giorni. L'obbligo  di  comunicazione  degli  infortuni  sul
          lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre
          giorni  si  considera  comunque  assolto  per  mezzo  della
          denuncia  di  cui  all'art.  53  del  testo   unico   delle
          disposizioni per l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.
          1124; 
              s) consultare il rappresentante dei lavoratori  per  la
          sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50; 
              t)  adottare  le  misure  necessarie  ai   fini   della
          prevenzione  incendi  e  dell'evacuazione  dei  luoghi   di
          lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e  immediato,
          secondo le disposizioni di cui  all'art.  43.  Tali  misure
          devono essere adeguate  alla  natura  dell'attivita',  alle
          dimensioni dell'azienda  o  dell'unita'  produttiva,  e  al
          numero delle persone presenti; 
              u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime
          di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita
          tessera  di  riconoscimento,   corredata   di   fotografia,
          contenente le generalita' del  lavoratore  e  l'indicazione
          del datore di lavoro; 
              v) nelle unita' produttive con piu' di  15  lavoratori,
          convocare la riunione periodica di cui all'art. 35; 
              z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione  ai
          mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
          fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al
          grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della
          protezione; 
              aa)  comunicare   in   via   telematica   all'INAIL   e
          all'IPSEMA,  nonche'   per   loro   tramite,   al   sistema
          informativo nazionale per  la  prevenzione  nei  luoghi  di
          lavoro di cui all'art. 8,  in  caso  di  nuova  elezione  o
          designazione,   i   nominativi   dei   rappresentanti   dei
          lavoratori per la sicurezza; in fase di prima  applicazione
          l'obbligo  di  cui  alla  presente   lettera   riguarda   i
          nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti  o
          designati; 
              bb) vigilare affinche' i lavoratori per  i  quali  vige
          l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti  alla
          mansione lavorativa specifica senza il prescritto  giudizio
          di idoneita'. 
              1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r)  del  comma  1,
          relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi
          dei dati relativi agli infortuni che  comportano  l'assenza
          dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento,
          decorre  dalla   scadenza   del   termine   di   sei   mesi
          dall'adozione del decreto di cui all'art. 8, comma 4. 
              2.  Il  datore  di  lavoro  fornisce  al  servizio   di
          prevenzione  e   protezione   ed   al   medico   competente
          informazioni in merito a: 
              a) la natura dei rischi; 
              b) l'organizzazione del  lavoro,  la  programmazione  e
          l'attuazione delle misure preventive e protettive; 
              c)  la  descrizione  degli  impianti  e  dei   processi
          produttivi; 
              d) i dati di cui al  comma  1,  lettera  r),  e  quelli
          relativi alle malattie professionali; 
              e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 
              3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali  e
          di manutenzione necessari  per  assicurare,  ai  sensi  del
          presente decreto legislativo, la  sicurezza  dei  locali  e
          degli edifici assegnati in uso a pubbliche  amministrazioni
          o  a  pubblici  uffici,   ivi   comprese   le   istituzioni
          scolastiche    ed    educative,    restano     a     carico
          dell'amministrazione  tenuta,  per  effetto  di   norme   o
          convenzioni, alla loro fornitura e  manutenzione.  In  tale
          caso   gli   obblighi   previsti   dal   presente   decreto
          legislativo,  relativamente  ai  predetti  interventi,   si
          intendono assolti, da  parte  dei  dirigenti  o  funzionari
          preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
          adempimento all'amministrazione competente  o  al  soggetto
          che ne ha l'obbligo giuridico. 
              3-bis. Il datore di lavoro e i  dirigenti  sono  tenuti
          altresi'  a  vigilare  in  ordine   all'adempimento   degli
          obblighi di cui agli articoli 19, 20,  22,  23,  24  e  25,
          ferma restando  l'esclusiva  responsabilita'  dei  soggetti
          obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata
          attuazione   dei   predetti   obblighi   sia   addebitabile
          unicamente agli stessi e non sia riscontrabile  un  difetto
          di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.». 
              «Art. 26 (Obblighi connessi ai  contratti  d'appalto  o
          d'opera o di somministrazione). - 1. Il datore  di  lavoro,
          in caso di  affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture
          all'impresa   appaltatrice   o   a   lavoratori    autonomi
          all'interno della propria azienda, o di una singola  unita'
          produttiva della stessa,  nonche'  nell'ambito  dell'intero
          ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la
          disponibilita'  giuridica  dei  luoghi  in  cui  si  svolge
          l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo: 
              a) verifica, con le modalita' previste dal  decreto  di
          cui  all'art.  6,  comma   8,   lettera   g),   l'idoneita'
          tecnico-professionale  delle  imprese  appaltatrici  o  dei
          lavoratori autonomi in relazione ai lavori,  ai  servizi  e
          alle forniture da affidare in appalto o mediante  contratto
          d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in
          vigore del decreto  di  cui  al  periodo  che  precede,  la
          verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita': 
              1) acquisizione  del  certificato  di  iscrizione  alla
          camera di commercio, industria e artigianato; 
              2)  acquisizione  dell'autocertificazione  dell'impresa
          appaltatrice o dei lavoratori  autonomi  del  possesso  dei
          requisiti  di  idoneita'  tecnico-professionale,  ai  sensi
          dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative
          e    regolamentari    in    materia    di    documentazione
          amministrativa, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; 
              b)   fornisce   agli   stessi   soggetti    dettagliate
          informazioni sui rischi specifici  esistenti  nell'ambiente
          in  cui  sono  destinati  ad  operare  e  sulle  misure  di
          prevenzione e  di  emergenza  adottate  in  relazione  alla
          propria attivita'. 
              2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di  lavoro,
          ivi compresi i subappaltatori: 
              a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione
          e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita'
          lavorativa oggetto dell'appalto; 
              b)  coordinano   gli   interventi   di   protezione   e
          prevenzione dai  rischi  cui  sono  esposti  i  lavoratori,
          informandosi reciprocamente  anche  al  fine  di  eliminare
          rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle  diverse
          imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 
              3.  Il  datore  di  lavoro  committente   promuove   la
          cooperazione  e  il  coordinamento  di  cui  al  comma   2,
          elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
          indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e'
          possibile, ridurre  al  minimo  i  rischi  da  interferenze
          ovvero individuando, limitatamente ai settori di  attivita'
          a basso rischio di infortuni e  malattie  professionali  di
          cui  all'art.  29,  comma  6-ter,   con   riferimento   sia
          all'attivita' del datore di  lavoro  committente  sia  alle
          attivita'  dell'impresa  appaltatrice  e   dei   lavoratori
          autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione,
          esperienza   e   competenza   professionali,   adeguate   e
          specifiche in relazione all'incarico conferito, nonche'  di
          periodico   aggiornamento   e   di    conoscenza    diretta
          dell'ambiente  di  lavoro,   per   sovrintendere   a   tali
          cooperazione e coordinamento.  In  caso  di  redazione  del
          documento esso e' allegato al contratto  di  appalto  o  di
          opera e deve essere adeguato  in  funzione  dell'evoluzione
          dei lavori, servizi e forniture. A tali  dati  accedono  il
          rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  e  gli
          organismi  locali  delle   organizzazioni   sindacali   dei
          lavoratori comparativamente piu' rappresentative a  livello
          nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato  di  cui  al
          primo periodo o della sua  sostituzione  deve  essere  data
          immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.  Le
          disposizioni del presente comma non si applicano ai  rischi
          specifici propri dell'attivita' delle imprese  appaltatrici
          o  dei  singoli   lavoratori   autonomi.   Nell'ambito   di
          applicazione del codice di cui al  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, tale documento  e'  redatto,  ai  fini
          dell'affidamento del contratto, dal soggetto  titolare  del
          potere decisionale e di spesa relativo alla gestione  dello
          specifico appalto. 
              3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1
          e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai  servizi
          di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o
          attrezzature, ai lavori o servizi  la  cui  durata  non  e'
          superiore a  cinque  uomini-giorno,  sempre  che  essi  non
          comportino rischi derivanti  dal  rischio  di  incendio  di
          livello  elevato,  ai  sensi  del  decreto   del   Ministro
          dell'interno 10  marzo  1998,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7  aprile
          1998,  o  dallo  svolgimento  di  attivita'   in   ambienti
          confinati, di cui al regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 14 settembre 2011,  n.  177,  o
          dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici,
          di amianto o di atmosfere esplosive o  dalla  presenza  dei
          rischi particolari di  cui  all'allegato  XI  del  presente
          decreto. Ai fini del presente comma, per  uomini-giorno  si
          intende l'entita' presunta dei lavori, servizi e  forniture
          rappresentata  dalla  somma  delle   giornate   di   lavoro
          necessarie  all'effettuazione   dei   lavori,   servizi   o
          forniture considerata con riferimento all'arco temporale di
          un anno dall'inizio dei lavori. 
              3-ter. Nei casi in cui il contratto  sia  affidato  dai
          soggetti  di  cui  all'art.  3,  comma  34,   del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti  i  casi  in
          cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il
          soggetto che affida il contratto  redige  il  documento  di
          valutazione  dei  rischi  da   interferenze   recante   una
          valutazione ricognitiva dei rischi standard  relativi  alla
          tipologia della prestazione che  potrebbero  potenzialmente
          derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto  presso
          il  quale  deve  essere  eseguito   il   contratto,   prima
          dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto  documento
          riferendolo ai rischi specifici  da  interferenza  presenti
          nei   luoghi   in   cui   verra'    espletato    l'appalto;
          l'integrazione,     sottoscritta      per      accettazione
          dall'esecutore, integra gli atti contrattuali. 
              4. Ferme restando le disposizioni di legge  vigenti  in
          materia  di  responsabilita'  solidale   per   il   mancato
          pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali
          e  assicurativi,  l'imprenditore  committente  risponde  in
          solido  con  l'appaltatore,  nonche'  con  ciascuno   degli
          eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali  il
          lavoratore,    dipendente    dall'appaltatore     o     dal
          subappaltatore,   non   risulti   indennizzato   ad   opera
          dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di  previdenza
          per il settore  marittimo  (IPSEMA).  Le  disposizioni  del
          presente comma non si applicano ai  danni  conseguenza  dei
          rischi  specifici  propri  dell'attivita'   delle   imprese
          appaltatrici o subappaltatrici. 
              5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di
          somministrazione, anche qualora in essere al momento  della
          data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli
          articoli   1559,   ad   esclusione   dei    contratti    di
          somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e
          1677  del  codice  civile,  devono  essere   specificamente
          indicati a pena di nullita' ai  sensi  dell'art.  1418  del
          codice civile i costi delle misure adottate  per  eliminare
          o, ove cio' non sia possibile, ridurre al minimo  i  rischi
          in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle
          interferenze delle lavorazioni. I costi  di  cui  al  primo
          periodo non sono soggetti a  ribasso.  Con  riferimento  ai
          contratti di cui al precedente periodo stipulati prima  del
          25 agosto 2007 i costi della sicurezza  del  lavoro  devono
          essere indicati entro il  31  dicembre  2008,  qualora  gli
          stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A  tali
          dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante  dei
          lavoratori per la sicurezza e gli  organismi  locali  delle
          organizzazioni sindacali  dei  lavoratori  comparativamente
          piu' rappresentative a livello nazionale. 
              6. Nella predisposizione delle gare di appalto e  nella
          valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure  di
          affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e  di
          forniture, gli enti aggiudicatori sono  tenuti  a  valutare
          che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto
          al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza,  il
          quale  deve  essere  specificamente  indicato  e  risultare
          congruo rispetto all'entita'  e  alle  caratteristiche  dei
          lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente
          comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in
          apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della  salute  e
          delle politiche sociali, sulla base  dei  valori  economici
          previsti  dalla  contrattazione  collettiva  stipulata  dai
          sindacati  comparativamente  piu'  rappresentativi,   delle
          norme  in  materia  previdenziale  ed  assistenziale,   dei
          diversi  settori  merceologici  e  delle  differenti   aree
          territoriali.   In   mancanza   di   contratto   collettivo
          applicabile,  il  costo  del  lavoro  e'   determinato   in
          relazione al contratto collettivo del settore  merceologico
          piu' vicino a quello preso in considerazione. 
              7. Per quanto non  diversamente  disposto  dal  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  come  da   ultimo
          modificate dall'art. 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007,
          n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici
          le disposizioni del presente decreto. 
              8. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime
          di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa
          appaltatrice  o  subappaltatrice  deve  essere  munito   di
          apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
          contenente le generalita' del  lavoratore  e  l'indicazione
          del datore di lavoro.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 5 della  citata
          legge n. 136 del 2010: 
              «Art. 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri). -
          1. La tessera di riconoscimento di cui all'art.  18,  comma
          1, lettera u), del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
          81, deve contenere, oltre agli  elementi  ivi  specificati,
          anche la data di assunzione e, in caso  di  subappalto,  la
          relativa autorizzazione. Nel caso di  lavoratori  autonomi,
          la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21,  comma  1,
          lettera c), del citato decreto legislativo n. 81  del  2008
          deve contenere anche l'indicazione del committente.».