Art. 35 
 
 
(Soglie di rilevanza comunitaria  e  metodi  di  calcolo  del  valore
                       stimato degli appalti) 
 
  1. Le disposizioni del presente codice si  applicano  ai  contratti
pubblici il cui importo, al netto dell'imposta sul  valore  aggiunto,
e' pari o superiore alle soglie seguenti: 
  a) euro 5.225.000 per gli appalti  pubblici  di  lavori  e  per  le
concessioni; 
  b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e
per  i  concorsi  pubblici   di   progettazione   aggiudicati   dalle
amministrazioni  aggiudicatrici  che   sono   autorita'   governative
centrali indicate nell'allegato  III;  se  gli  appalti  pubblici  di
forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti
nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli  appalti
concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII; 
  c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e
per   i   concorsi   pubblici   di   progettazione   aggiudicati   da
amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia  si  applica
anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle  autorita'
governative centrali che operano nel settore della difesa,  allorche'
tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII; 
  d) euro 750.000 per gli appalti  di  servizi  sociali  e  di  altri
servizi specifici elencati all'allegato IX. 
  2. Il presente codice si applica anche ai  contratti  pubblici  nei
settori speciali il cui valore,  al  netto  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, e' pari o superiore alle soglie seguenti: 
  a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; 
  b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi  e  per  i
concorsi pubblici di progettazione; 
  c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali
e altri servizi specifici elencati all'allegato IX. 
  3. Le soglie  di  cui  al  presente  articolo  sono  periodicamente
rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che  trova
diretta applicazione alla data di entrata in vigore a  seguito  della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
  4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di  lavori,
servizi e forniture e' basato sull'importo totale pagabile, al  netto
dell'IVA, valutato dall'amministrazione  aggiudicatrice  o  dall'ente
aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo  massimo  stimato,
ivi compresa qualsiasi forma  di  eventuali  opzioni  o  rinnovi  del
contratto esplicitamente stabiliti  nei  documenti  di  gara.  Quando
l'amministrazione aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  prevedono
premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne  tengono  conto
nel calcolo del valore stimato dell'appalto. 
  5. Se un'amministrazione aggiudicatrice  o  un  ente  aggiudicatore
sono composti da unita' operative distinte,  il  calcolo  del  valore
stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte
le singole unita'  operative.  Se  un'unita'  operativa  distinta  e'
responsabile  in  modo  indipendente  del  proprio   appalto   o   di
determinate categorie di esso, il  valore  dell'appalto  puo'  essere
stimato con riferimento al valore  attribuito  dall'unita'  operativa
distinta. 
  6. La scelta del metodo per il calcolo del  valore  stimato  di  un
appalto o concessione non  puo'  essere  fatta  con  l'intenzione  di
escluderlo  dall'ambito  di  applicazione  delle   disposizioni   del
presente codice relative alle soglie europee.  Un  appalto  non  puo'
essere frazionato allo scopo di evitare  l'applicazione  delle  norme
del presente codice tranne nel  caso  in  cui  ragioni  oggettive  lo
giustifichino. 
  7. Il  valore  stimato  dell'appalto  e'  quantificato  al  momento
dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando  di  gara  o,
nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento  in
cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia  la
procedura di affidamento del contratto. 
  8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato
tiene  conto  dell'importo  dei  lavori  stessi  nonche'  del  valore
complessivo  stimato  di  tutte  le  forniture  e  servizi  messi   a
disposizione dell'aggiudicatario dall'amministrazione  aggiudicatrice
o  dall'ente  aggiudicatore,  a  condizione   che   siano   necessari
all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture  o  dei  servizi
non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di  lavori  non
puo' essere aggiunto al valore dell'appalto  di  lavori  in  modo  da
sottrarre l'acquisto di tali forniture  o  servizi  dall'applicazione
delle disposizioni del presente codice. 
  9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: 
  a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi puo'  dare
luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per  lotti  distinti,
e' computato il valore complessivo stimato della  totalita'  di  tali
lotti; 
  b) quando il valore cumulato dei lotti e'  pari  o  superiore  alle
soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice  si
applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
  10. Per gli appalti di forniture: 
  a) quando un progetto volto ad  ottenere  forniture  omogenee  puo'
dare  luogo  ad  appalti  aggiudicati  contemporaneamente  per  lotti
distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi  1  e  2  e'
computato il valore  complessivo  stimato  della  totalita'  di  tali
lotti; 
  b) quando il valore cumulato dei lotti e'  pari  o  superiore  alle
soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice  si
applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
  11.  In  deroga  a  quanto  previsto  dai  commi  8,  9  e  10,  le
amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori  possono
aggiudicare  l'appalto  per  singoli   lotti   senza   applicare   le
disposizioni del presente codice, quando il valore stimato  al  netto
dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture  o  i
servizi oppure a euro 1.000.000  per  i  lavori,  purche'  il  valore
cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del  valore
complessivo di tutti i lotti in cui  sono  stati  frazionati  l'opera
prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o  il
progetto di prestazione servizi. 
  12. Se gli appalti pubblici di forniture o  di  servizi  presentano
caratteri di regolarita' o sono destinati ad essere  rinnovati  entro
un determinato periodo, e' posto come base per il calcolo del  valore
stimato dell'appalto: 
  a) il valore reale complessivo dei  contratti  analoghi  successivi
conclusi nel  corso  dei  dodici  mesi  precedenti  o  dell'esercizio
precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere  conto  dei
cambiamenti in termini  di  quantita'  o  di  valore  che  potrebbero
sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; 
  b)  il  valore  stimato  complessivo   dei   contratti   successivi
aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima  consegna
o nel corso dell'esercizio, se questo e' superiore ai dodici mesi. 
  13. Per gli appalti pubblici di forniture  aventi  per  oggetto  la
locazione finanziaria,  la  locazione  o  l'acquisto  a  riscatto  di
prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo  del  valore
stimato dell'appalto e' il seguente: 
  a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o  inferiore
a  dodici  mesi,  il  valore  stimato  complessivo  per   la   durata
dell'appalto o,  se  la  durata  supera  i  dodici  mesi,  il  valore
complessivo, ivi compreso il valore stimato dell'importo residuo; 
  b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non  puo'
essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto. 
  14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore  da  porre  come
base per il calcolo del valore stimato dell'appalto,  a  seconda  del
tipo di servizio, e' il seguente: 
  a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di
remunerazione; 
  b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari:  gli  onorari,
le  commissioni  da  pagare,  gli  interessi   e   altre   forme   di
remunerazione; 
  c) per gli appalti riguardanti la progettazione:  gli  onorari,  le
commissioni da pagare e altre forme di remunerazione; 
  d) per gli appalti pubblici di servizi che non  fissano  un  prezzo
complessivo: 
  1) in caso di appalti di durata  determinata  pari  o  inferiore  a
quarantotto mesi, il valore complessivo  stimato  per  l'intera  loro
durata; 
  2) in caso  di  appalti  di  durata  indeterminata  o  superiore  a
quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto. 
  15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi  e
forniture si fonda sul valore totale dei servizi e  delle  forniture,
prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore
delle operazioni di posa e di installazione. 
  16.  Per  gli  accordi  quadro  e  per  i   sistemi   dinamici   di
acquisizione, il valore da prendere in considerazione  e'  il  valore
massimo  stimato  al  netto  dell'IVA  del  complesso  dei  contratti
previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o  del  sistema
dinamico di acquisizione. 
  17. Nel caso  di  partenariati  per  l'innovazione,  il  valore  da
prendere in considerazione e' il valore  massimo  stimato,  al  netto
dell'IVA, delle attivita' di ricerca e sviluppo  che  si  svolgeranno
per tutte le fasi del previsto partenariato, nonche' delle forniture,
dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla  fine  del
partenariato. 
  18. Sul  valore  stimato  dell'appalto  viene  calcolato  l'importo
dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento  da  corrispondere
all'appaltatore  entro  quindici  giorni  dall'effettivo  inizio  dei
lavori.   L'erogazione   dell'anticipazione   e'   subordinata   alla
costituzione di garanzia  fideiussoria  bancaria  o  assicurativa  di
importo pari all'anticipazione  maggiorato  del  tasso  di  interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia  e'
rilasciata da imprese  bancarie  autorizzate  ai  sensi  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  o  assicurative  autorizzate
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che
rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi  che  ne
disciplinano  la  rispettiva  attivita'.  La  garanzia  puo'  essere,
altresi', rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
degli intermediari finanziari di cui  all'articolo  106  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene
gradualmente ed automaticamente ridotto  nel  corso  dei  lavori,  in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione  da  parte  delle
stazioni appaltanti. Il beneficiario decade  dall'anticipazione,  con
obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede,  per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.  Sulle  somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data
di erogazione della anticipazione. 
 
          Note all'art. 35 
              - Il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  settembre  1993,
          n. 230, S.O.. 
              - Si riporta l'articolo 106 del decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in  materia
          bancaria e creditizia): 
              "Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari) 
              1.   L'esercizio    nei    confronti    del    pubblico
          dell'attivita'  di  concessione  di   finanziamenti   sotto
          qualsiasi forma e' riservato agli  intermediari  finanziari
          autorizzati, iscritti in  un  apposito  albo  tenuto  dalla
          Banca d'Italia. 
              2.  Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1   gli
          intermediari finanziari possono: 
              a) emettere moneta elettronica e  prestare  servizi  di
          pagamento a condizione che  siano  a  cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti  nel
          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a
          condizione  che  siano  a   cio'   autorizzati   ai   sensi
          dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel  relativo
          albo; 
              b) prestare servizi di investimento se  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58; 
              c) esercitare le altre attivita' a  loro  eventualmente
          consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'   connesse   o
          strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate  dalla
          Banca d'Italia. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico.".