Art. 35
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234,
in materia di aiuti di Stato
1. All'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Le amministrazioni centrali e territoriali che intendono
concedere aiuti di Stato soggetti a previa notifica, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, predispongono la notifica secondo le modalita'
prescritte dalla normativa europea e la trasmettono alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee
attraverso il sistema di notificazione elettronica. Il Dipartimento
per le politiche europee effettua un esame della completezza della
documentazione contenuta nella notifica, entro i termini stabiliti
dal decreto di cui al comma 3. Il successivo inoltro alla Commissione
europea e' effettuato conformemente alla normativa europea.
1-bis. Per gli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e
delle zone rurali, la completezza della documentazione contenuta
nella notifica e' verificata direttamente dall'amministrazione
competente»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
disciplinate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, le modalita' di attuazione del presente
articolo».
2. All'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «adottate in data successiva alla data
di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al
comma l, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica, il
Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua, ove
necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta
gli importi dovuti e determina le modalita' e i termini del
pagamento. Nel caso di piu' amministrazioni competenti, il Presidente
del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, entro
quindici giorni dalla data di notifica della decisione di recupero,
un commissario straordinario, da individuare all'interno delle
amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della decisione
di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure di
aiuto, e definisce le modalita' di attuazione della decisione di
recupero di cui al comma 1. Il commissario straordinario, con proprio
provvedimento, individua, entro quarantacinque giorni dal decreto di
nomina, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli
importi dovuti e determina le modalita' e i termini del pagamento. Le
amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della procedura di
recupero forniscono tempestivamente al commissario straordinario, su
sua richiesta, i dati e ogni altro elemento necessario alla corretta
esecuzione della decisione di recupero di cui al comma 1. Al
commissario straordinario non spetta alcun compenso. Il commissario
straordinario svolge le attivita' connesse all'incarico conferito con
le risorse umane, finanziarie e strumentali delle amministrazioni
competenti, previste a legislazione vigente. Il decreto del Ministro
competente, il provvedimento del commissario straordinario e il
provvedimento di cui al comma 3 costituiscono titoli esecutivi nei
confronti degli obbligati»;
c) al comma 3, le parole: «il provvedimento di cui al comma 2»
sono sostituite dalle seguenti: «il provvedimento per
l'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto,
l'accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle
modalita' e dei termini del pagamento».
3. Agli articoli 46, 48, 49 e 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, le parole: «articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio, del 22 marzo 1999», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del
Consiglio, del 13 luglio 2015». All'articolo 51 della medesima legge
n. 234 del 2012, le parole: «regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio, del 22 marzo 1999» sono sostituite dalle seguenti:
«regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015».
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si
applicano alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1°
gennaio 2015.
Note all'art. 35:
- I testi degli articoli 45 e 48 della legge n.
234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia
alla formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, come modificato dalla
presente legge, cosi' recitano:
«Art. 45 (Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato).
- 1. Le amministrazioni centrali e territoriali che
intendono concedere aiuti di Stato soggetti a previa
notifica, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, predispongono la
notifica secondo le modalita' prescritte dalla normativa
europea e la trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per le politiche europee attraverso
il sistema di notificazione elettronica. Il Dipartimento
per le politiche europee effettua un esame della
completezza della documentazione contenuta nella notifica,
entro i termini stabiliti dal decreto di cui al comma 3. Il
successivo inoltro alla Commissione europea e' effettuato
conformemente alla normativa europea.
1-bis. Per gli aiuti nei settori agricolo, forestale,
della pesca e delle zone rurali, la completezza della
documentazione contenuta nella notifica e' verificata
direttamente dall'amministrazione competente.
2. A prescindere dalla forma dell'aiuto, le
informazioni richieste dalla Commissione europea in merito
a presunti aiuti di Stato non notificati ai sensi dell'art.
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea sono fornite dalle amministrazioni
competenti per materia, per il tramite della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
europee.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare di concerto con il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e con il
Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono
disciplinate, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, le modalita' di
attuazione del presente articolo.».
«Art. 48 (Procedure di recupero). - 1. La societa'
Equitalia Spa effettua la riscossione degli importi dovuti
per effetto delle decisioni di recupero di cui art. 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto
che l'ha concesso.
2. A seguito della notifica di una decisione di
recupero di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni
dalla data di notifica, il Ministro competente per materia,
con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti
tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi
dovuti e determina le modalita' e i termini del pagamento.
Nel caso di piu' amministrazioni competenti, il Presidente
del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto,
entro quindici giorni dalla data di notifica della
decisione di recupero, un commissario straordinario, da
individuare all'interno delle amministrazioni che hanno
concesso gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di
quelle territorialmente interessate dalle misure di aiuto,
e definisce le modalita' di attuazione della decisione di
recupero di cui al comma 1. Il commissario straordinario,
con proprio provvedimento, individua, entro quarantacinque
giorni dal decreto di nomina, i soggetti tenuti alla
restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e
determina le modalita' e i termini del pagamento. Le
amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della
procedura di recupero forniscono tempestivamente al
commissario straordinario, su sua richiesta, i dati e ogni
altro elemento necessario alla corretta esecuzione della
decisione di recupero di cui al comma 1. Al commissario
straordinario non spetta alcun compenso. Il commissario
straordinario svolge le attivita' connesse all'incarico
conferito con le risorse umane, finanziarie e strumentali
delle amministrazioni competenti, previste a legislazione
vigente. Il decreto del Ministro competente, il
provvedimento del commissario straordinario e il
provvedimento di cui al comma 3 costituiscono titoli
esecutivi nei confronti degli obbligati.
3. Nei casi in cui l'ente competente e' diverso dallo
Stato, il provvedimento per l'individuazione dei soggetti
tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli
importi dovuti e la determinazione delle modalita' e dei
termini del pagamento e' adottato dalla regione, dalla
provincia autonoma o dall'ente territoriale competente. Le
attivita' di cui al comma 1 sono effettuate dal
concessionario per la riscossione delle entrate dell'ente
territoriale interessato.
4. Le informazioni richieste dalla Commissione europea
sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono
fornite dalle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche europee e per il suo
tramite.».
- Il testo degli articoli 46, 48, 49, 51 e 52 della
legge n. 234/2012, modificati dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
- Il testo dell'art. 16 del regolamento (CE) del
Consiglio n. 2015/1589, recante modalita' di applicazione
dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (codificazione), pubblicato nella G.U.U.E. 24
settembre 2015, n. L 248, cosi' recita:
«Art. 16 (Recupero degli aiuti). - 1. Nel caso di
decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la
Commissione adotta una decisione con la quale impone allo
Stato membro interessato di adottare tutte le misure
necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario
("decisione di recupero"). La Commissione non impone il
recupero dell'aiuto qualora cio' sia in contrasto con un
principio generale del diritto dell'Unione.
2. All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di
recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un
tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi
decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale e' divenuto
disponibile per il beneficiario, fino alla data del
recupero.
3. Fatta salva un'eventuale ordinanza della Corte di
giustizia dell'Unione emanata ai sensi dell'art. 278 TFUE,
il recupero va effettuato senza indugio secondo le
procedure previste dalla legge dello Stato membro
interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione
immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A
tal fine e in caso di procedimento dinanzi alle autorita'
giudiziarie nazionali, gli Stati membri interessati
adottano tutte le misure necessarie disponibili nei
rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure
provvisorie, fatto salvo il diritto dell'Unione.».