Art. 35 
 
 
                        Tutela dei lavoratori 
 
  1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione,  al
ripristino o alla ricostruzione  di  edifici  privati  danneggiati  o
distrutti dagli eventi sismici, per i quali e' concesso un contributo
ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, e'  assoggettata  alle
disposizioni  previste   per   le   stazioni   appaltanti   pubbliche
relativamente alla osservanza integrale del trattamento  economico  e
normativo   stabilito   dai   contratti   collettivi   nazionali    e
territoriali, nonche' con riguardo al possesso del documento unico di
regolarita' contributiva (DURC). 
  2. La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie  o  esecutrici
dei lavori di cui al comma 1, deve  essere  effettuata  dagli  uffici
speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3  con  riferimento
ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi. 
  3. Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al  comma
1 e di lavori di riparazione o  ricostruzione  di  immobili  pubblici
danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e  di  versamento
degli oneri contributivi presso le  Casse  edili  delle  Province  di
Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo,  Perugia,  l'Aquila  e  Teramo
riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  4. Le imprese di cui al comma 4 sono obbligate a provvedere ad  una
adeguata sistemazione  alloggiativa  dei  propri  dipendenti  e  sono
tenute a comunicare ai Sindaci dei Comuni ove sono ubicati i cantieri
interessati dai lavori ed ai comitati paritetici territoriali per  la
prevenzione infortuni, l'igiene  e  l'ambiente  di  lavoro  (CPT)  le
modalita'  di  sistemazione  alloggiativa  dei  suddetti  dipendenti,
l'indirizzo della loro dimora e quant'altro ritenuto utile. 
  5. Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul  territorio
possono definire gli standard minimi alloggiativi per i lavoratori di
cui al comma 5. 
  6. Le imprese di cui al comma 4 sono altresi' tenute a  fornire  ai
propri dipendenti un  badge,  con  un  ologramma  non  riproducibile,
riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia e in  particolare
di quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010,  n.
136, gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi. 
  7. Presso i centri per l'impiego e le casse  edili  delle  Province
interessate  sono  istituite  apposite  liste  di  prenotazione   per
l'accesso al lavoro.  Dette  liste  si  articolano  in  due  distinte
sezioni, una per i lavoratori  residenti  nei  territori  interessati
dagli eventi sismici e un'altra per  i  lavoratori  residenti  al  di
fuori. 
  8.  Presso  le  prefetture  interessate  sono  stipulati   appositi
protocolli  di  legalita',  al  fine  di  definire  in  dettaglio  le
procedure per l'assunzione dei lavoratori edili  da  impegnare  nella
ricostruzione,  prevedendo  altresi'  l'istituzione  di   un   tavolo
permanente.