(Allegato I-art. 35)
 
                             Articolo 35 
 
                              Decisioni 
 
  1. Nelle sedute del collegio con un  numero  pari  di  giudici,  le
decisioni del tribunale sono adottate a maggioranza  dei  membri  del
collegio. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 
 
  2. In caso di impedimento di un giudice  di  un  collegio  si  puo'
ricorrere  al  giudice  di  un  altro   collegio   conformemente   al
regolamento di procedura. 
 
  3. Se il presente statuto prevede che la corte d'appello adotti una
decisione in seduta plenaria,  detta  decisione  e'  valida  solo  se
adottata da almeno 3/4 dei giudici costituenti la seduta plenaria. 
 
  4. Nelle decisioni del tribunale figurano i nomi  dei  giudici  che
hanno partecipato alla deliberazione. 
 
  5. Le decisioni sono firmate dai giudici che hanno partecipato alla
deliberazione  e  dal  cancelliere  per  le  decisioni  della   corte
d'appello e dal cancelliere aggiunto per le decisioni  del  tribunale
di primo grado. Esse sono lette in pubblica udienza.