Articolo 35 Centro di mediazione e arbitrato per i brevetti 1. E' istituito un centro di mediazione e arbitrato per i brevetti («centro»). Il centro ha sede a Lubiana e a Lisbona. 2. Il centro fornisce i servizi di mediazione e arbitrato delle controversie in materia di brevetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo. L'articolo 82 si applica mutatis mutandis a qualsiasi composizione conseguita utilizzando le strutture del centro, anche mediante mediazione. Tuttavia, un brevetto non puo' essere revocato o limitato nell'ambito di un procedimento di mediazione o arbitrato. 3. Il centro stabilisce norme in materia di mediazione e arbitrato. 4. Il centro stila un elenco dei mediatori e arbitri che possono assistere le parti nella composizione delle loro controversie.