Art. 35 
 
 
                     Disciplinari di produzione 
 
  1. Nei disciplinari di produzione dei vini a  DOP  e  IGP  proposti
unitamente alla  domanda  di  protezione  dal  soggetto  legittimato,
nell'ambito della procedura prevista dal decreto di cui  all'articolo
32, comma 2, devono essere stabiliti: 
    a) la denominazione di origine o indicazione geografica; 
    b) la delimitazione della zona di produzione; 
    c)  la  descrizione  delle  caratteristiche   fisico-chimiche   e
organolettiche del vino o dei  vini  e,  in  particolare,  il  titolo
alcolometrico volumico minimo totale richiesto al consumo e il titolo
alcolometrico volumico minimo  naturale  potenziale  delle  uve  alla
vendemmia; le regioni  possono  consentire  un  titolo  alcolometrico
volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello  stabilito
dal disciplinare; limitatamente  ai  vini  a  IGT  la  valutazione  o
indicazione delle caratteristiche organolettiche; 
    d) la resa massima  di  uva  a  ettaro  e  la  relativa  resa  di
trasformazione in vino o la resa massima di  vino  per  ettaro  sulla
base  dei  risultati  quantitativi  e  qualitativi  del   quinquennio
precedente. Fatte salve disposizioni piu'  restrittive  previste  dai
disciplinari, per i vini spumanti, per i vini frizzanti e per i  vini
liquorosi la resa di vino ad ettaro e' riferita alla partita di  vino
base destinato all'elaborazione. L'aggiunta del mosto  concentrato  e
del mosto concentrato rettificato per la  presa  di  spuma  dei  vini
frizzanti e l'aggiunta dello sciroppo  zuccherino  per  la  presa  di
spuma  dei  vini  spumanti,  nonche'  l'aggiunta  dello  sciroppo  di
dosaggio per i vini spumanti, e' aumentativa di tale resa. In assenza
di disposizioni specifiche nel disciplinare, le regioni e le province
autonome possono definire con  proprio  provvedimento  condizioni  di
resa diverse rispetto a  quanto  stabilito  dalla  presente  lettera.
Fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, per  i  soli
vini a DO e' consentito un esubero di produzione fino al 20 per cento
della resa massima di uva a ettaro o della resa massima di  vino  per
ettaro, che non puo' essere destinato alla produzione della  relativa
DO, mentre puo' essere destinato alla produzione di vini a DOC o  IGT
a partire da un vino a DOCG, oppure di vini a DOC o IGT a partire  da
un vino a DOC, ove vengano rispettati le condizioni e i requisiti dei
relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle
condizioni di cui all'articolo 38. Superata la percentuale del 20 per
cento, tutta la produzione decade  dal  diritto  alla  rivendicazione
della DO. Le regioni, su proposta  dei  consorzi  di  tutela  di  cui
all'articolo  41  e  sentite  le  organizzazioni   professionali   di
categoria, in annate climaticamente favorevoli,  possono  annualmente
destinare il predetto esubero massimo di resa del 20 per  cento  alla
produzione del  relativo  vino  a  DOP,  nel  rispetto  delle  misure
gestionali di cui all'articolo 39, comma  1.  Nel  caso  in  cui  dal
medesimo vigneto, destinato alla produzione di vini a DO, l'eccedenza
di uva, se previsto nel disciplinare, venga destinata ad altra DOC  o
IGT, la resa massima di uva, comprensiva dell'eccedenza  stessa,  non
deve  essere  superiore  alla  resa  massima  di  uva  prevista   nel
disciplinare della DOC o IGT di destinazione. L'esubero di produzione
deve  essere  vinificato  nel  rispetto   della   resa   massima   di
trasformazione prevista nel disciplinare di produzione  della  DOP  o
IGP di destinazione; 
    e) l'indicazione della o delle varieta' di uve da cui il vino  e'
ottenuto, con eventuale riferimento alle relative percentuali,  fatta
salva  la  tolleranza  nella  misura  massima  dell'1  per  cento  da
calcolare su ciascun vitigno impiegato  e  se  collocato  in  maniera
casuale all'interno del vigneto; 
    f) le condizioni ambientali e di produzione, in particolare: 
      1) le caratteristiche naturali, quali il clima, il terreno,  la
giacitura, l'altitudine, l'esposizione; 
      2) le norme per la viticoltura, quali le forme di  allevamento,
i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di  forzatura,  tra  le
quali non e' considerata  l'irrigazione  di  soccorso,  ed  eventuali
altre specifiche pratiche agronomiche. Per i nuovi impianti  relativi
alla produzione di vini a DOCG e' obbligatorio prevedere la  densita'
minima di ceppi per  ettaro,  calcolata  sul  sesto  d'impianto.  Nei
disciplinari in cui sia indicata la  densita'  d'impianto,  eventuali
fallanze, entro il limite  del  10  per  cento,  non  incidono  sulla
determinazione della capacita' produttiva; oltre tale limite la  resa
di  uva  a  ettaro   e'   ridotta   proporzionalmente   all'incidenza
percentuale delle fallanze; 
      3) gli elementi che evidenziano il legame del prodotto a DOP  o
IGP con il  territorio,  ai  sensi  dell'articolo  94,  paragrafo  2,
lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013; 
    g) il  nome  e  l'indirizzo  dell'organismo  di  controllo  e  le
relative  attribuzioni,  ai  sensi  dell'articolo  94,  paragrafo  2,
lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013. 
  2. Nei disciplinari di cui al comma 1 possono  essere  stabiliti  i
seguenti ulteriori elementi: 
    a)  le  deroghe  per  la  vinificazione  ed  elaborazione   nelle
immediate vicinanze della zona geografica delimitata o  in  una  zona
situata nell'unita'  amministrativa  o  in  un'unita'  amministrativa
limitrofa oppure, limitatamente ai vini a DOP spumanti  e  frizzanti,
al di la' delle  immediate  vicinanze  dell'area  delimitata  purche'
sempre in ambito nazionale, alle condizioni stabilite dalla specifica
normativa dell'Unione europea; 
    b)  il  periodo  minimo  di   invecchiamento   obbligatorio,   in
recipienti di legno  o  di  altro  materiale,  e  di  affinamento  in
bottiglia.  Fatte  salve  le  disposizioni  piu'  restrittive   degli
specifici disciplinari, detto periodo di invecchiamento  e'  riferito
ad almeno l'85 per cento della relativa partita di prodotto; 
    c) l'imbottigliamento in zona delimitata; 
    d) le capacita' e i sistemi di chiusura delle bottiglie  e  degli
altri recipienti ammessi dalla vigente normativa; 
    e) le pratiche enologiche utilizzabili e le relative restrizioni,
compresi lo stoccaggio  e  la  conservazione  dei  mosti,  dei  mosti
parzialmente fermentati, del vino nuovo in fermentazione; 
    f)   le   ulteriori   condizioni   facoltative   previste   dalla
legislazione dell'Unione europea e nazionale. 
  3. La previsione dell'eventuale imbottigliamento in zona delimitata
di cui al comma 2, lettera c), puo' essere inserita nei  disciplinari
di  produzione,  conformemente  alla  vigente  normativa  dell'Unione
europea, alle seguenti condizioni: 
    a)  la  delimitazione  della  zona   di   imbottigliamento   deve
corrispondere a quella della zona di  vinificazione  o  elaborazione,
ivi comprese le eventuali deroghe di cui al comma 2, lettera a); 
    b) in caso di presentazione di  domanda  di  protezione  per  una
nuova DOP o IGP, la stessa richiesta deve essere  rappresentativa  di
almeno il 66 per cento,  inteso  come  media,  della  superficie  dei
vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio; 
    c)  in  caso  di  presentazione  di  domanda  di   modifica   del
disciplinare intesa  ad  inserire  la  delimitazione  della  zona  di
imbottigliamento, in aggiunta alle condizioni di cui alla lettera b),
la richiesta deve essere avallata da  un  numero  di  produttori  che
rappresentino almeno il  51  per  cento,  inteso  come  media,  della
produzione imbottigliata nell'ultimo biennio. In tal caso le  imprese
imbottigliatrici  interessate  possono   ottenere   la   deroga   per
continuare l'imbottigliamento nei  propri  stabilimenti  siti  al  di
fuori della zona delimitata  a  condizione  che  presentino  apposita
istanza  al  Ministero  allegando  idonea   documentazione   atta   a
comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della  specifica  DOP  o
IGP per almeno due anni, anche  non  continuativi,  nei  cinque  anni
precedenti l'entrata in vigore della modifica in questione; 
    d) in caso di  inserimento  della  delimitazione  della  zona  di
imbottigliamento nel disciplinare a  seguito  del  passaggio  da  una
preesistente IGT ad una DOC, ovvero a seguito del  passaggio  da  una
DOC ad una DOCG, si applicano le disposizioni di cui alla lettera c). 
  4.  Quanto  previsto  al  comma  3  si  applica  fatte   salve   le
disposizioni  vigenti  relative  alle  DO  i  cui  disciplinari  gia'
prevedono la delimitazione della zona di imbottigliamento. 
 
          Note all'art. 35: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  94   del   citato
          regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 17  dicembre  2013,  recante  organizzazione
          comune dei mercati dei prodotti agricoli  e  che  abroga  i
          regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE)  n.  234/79,  (CE)  n.
          1037/2001 e (CE) n.  1234/2007  del  Consiglio,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  20  dicembre
          2013, n. L 347:  
              «Art. 94 - (Domande di protezione). 1.  Le  domande  di
          protezione di nomi in quanto  denominazioni  di  origine  o
          indicazioni geografiche comprendono  un  fascicolo  tecnico
          contenente: 
              a) il nome di cui e' chiesta la protezione; 
              b) il nome e l'indirizzo del richiedente; 
              c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo
          2 e 
              d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di
          produzione di cui al paragrafo 2. 
              2.  Il  disciplinare  di   produzione   permette   agli
          interessati  di  verificare  le  condizioni  di  produzione
          relative alla denominazione di  origine  o  all'indicazione
          geografica. 
              Il disciplinare di produzione contiene almeno: 
              a) il nome di cui e' chiesta la protezione; 
              b) una descrizione del vino o dei vini: 
              i) per quanto riguarda una denominazione di origine, la
          descrizione delle principali caratteristiche  analitiche  e
          organolettiche; 
              ii) per quanto riguarda una indicazione geografica,  la
          descrizione delle principali caratteristiche  analitiche  e
          la  valutazione   o   indicazione   delle   caratteristiche
          organolettiche; 
              c) se  del  caso,  le  pratiche  enologiche  specifiche
          utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini nonche' le
          relative restrizioni applicabili a detta elaborazione; 
              d) la delimitazione della zona geografica interessata; 
              e) le rese massime per ettaro; 
              f) un'indicazione della o delle varieta' di uve da  cui
          il vino o i vini sono ottenuti; 
              g) gli elementi che evidenziano il  legame  di  cui  al
          paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i  casi,
          al paragrafo 1, lettera b), punto i) dell'art. 93; 
              h)   le   condizioni   applicabili    previste    dalla
          legislazione unionale o nazionale oppure, se cosi' previsto
          dagli Stati membri, da un'organizzazione  che  gestisce  la
          designazione di origine protetta o l'indicazione geografica
          protetta, tenendo  conto  del  fatto  che  tali  condizioni
          devono essere oggettive, non discriminatorie e  compatibili
          con il diritto dell'Unione; 
              i) il  nome  e  l'indirizzo  delle  autorita'  o  degli
          organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del
          disciplinare   di   produzione,   nonche'    le    relative
          attribuzioni. 
              3.  La  domanda  di  protezione  relativa  a  una  zona
          geografica situata in un paese terzo contiene,  oltre  agli
          elementi di cui ai  paragrafi  1  e  2,  gli  elementi  che
          comprovano che la denominazione e' protetta nel  suo  paese
          di origine.».