Art. 35 Disciplinari di produzione 1. Nei disciplinari di produzione dei vini a DOP e IGP proposti unitamente alla domanda di protezione dal soggetto legittimato, nell'ambito della procedura prevista dal decreto di cui all'articolo 32, comma 2, devono essere stabiliti: a) la denominazione di origine o indicazione geografica; b) la delimitazione della zona di produzione; c) la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del vino o dei vini e, in particolare, il titolo alcolometrico volumico minimo totale richiesto al consumo e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia; le regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare; limitatamente ai vini a IGT la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche; d) la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino o la resa massima di vino per ettaro sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente. Fatte salve disposizioni piu' restrittive previste dai disciplinari, per i vini spumanti, per i vini frizzanti e per i vini liquorosi la resa di vino ad ettaro e' riferita alla partita di vino base destinato all'elaborazione. L'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti e l'aggiunta dello sciroppo zuccherino per la presa di spuma dei vini spumanti, nonche' l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio per i vini spumanti, e' aumentativa di tale resa. In assenza di disposizioni specifiche nel disciplinare, le regioni e le province autonome possono definire con proprio provvedimento condizioni di resa diverse rispetto a quanto stabilito dalla presente lettera. Fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, per i soli vini a DO e' consentito un esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva a ettaro o della resa massima di vino per ettaro, che non puo' essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre puo' essere destinato alla produzione di vini a DOC o IGT a partire da un vino a DOCG, oppure di vini a DOC o IGT a partire da un vino a DOC, ove vengano rispettati le condizioni e i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 38. Superata la percentuale del 20 per cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della DO. Le regioni, su proposta dei consorzi di tutela di cui all'articolo 41 e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli, possono annualmente destinare il predetto esubero massimo di resa del 20 per cento alla produzione del relativo vino a DOP, nel rispetto delle misure gestionali di cui all'articolo 39, comma 1. Nel caso in cui dal medesimo vigneto, destinato alla produzione di vini a DO, l'eccedenza di uva, se previsto nel disciplinare, venga destinata ad altra DOC o IGT, la resa massima di uva, comprensiva dell'eccedenza stessa, non deve essere superiore alla resa massima di uva prevista nel disciplinare della DOC o IGT di destinazione. L'esubero di produzione deve essere vinificato nel rispetto della resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare di produzione della DOP o IGP di destinazione; e) l'indicazione della o delle varieta' di uve da cui il vino e' ottenuto, con eventuale riferimento alle relative percentuali, fatta salva la tolleranza nella misura massima dell'1 per cento da calcolare su ciascun vitigno impiegato e se collocato in maniera casuale all'interno del vigneto; f) le condizioni ambientali e di produzione, in particolare: 1) le caratteristiche naturali, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine, l'esposizione; 2) le norme per la viticoltura, quali le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura, tra le quali non e' considerata l'irrigazione di soccorso, ed eventuali altre specifiche pratiche agronomiche. Per i nuovi impianti relativi alla produzione di vini a DOCG e' obbligatorio prevedere la densita' minima di ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto. Nei disciplinari in cui sia indicata la densita' d'impianto, eventuali fallanze, entro il limite del 10 per cento, non incidono sulla determinazione della capacita' produttiva; oltre tale limite la resa di uva a ettaro e' ridotta proporzionalmente all'incidenza percentuale delle fallanze; 3) gli elementi che evidenziano il legame del prodotto a DOP o IGP con il territorio, ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013; g) il nome e l'indirizzo dell'organismo di controllo e le relative attribuzioni, ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013. 2. Nei disciplinari di cui al comma 1 possono essere stabiliti i seguenti ulteriori elementi: a) le deroghe per la vinificazione ed elaborazione nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata o in una zona situata nell'unita' amministrativa o in un'unita' amministrativa limitrofa oppure, limitatamente ai vini a DOP spumanti e frizzanti, al di la' delle immediate vicinanze dell'area delimitata purche' sempre in ambito nazionale, alle condizioni stabilite dalla specifica normativa dell'Unione europea; b) il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, in recipienti di legno o di altro materiale, e di affinamento in bottiglia. Fatte salve le disposizioni piu' restrittive degli specifici disciplinari, detto periodo di invecchiamento e' riferito ad almeno l'85 per cento della relativa partita di prodotto; c) l'imbottigliamento in zona delimitata; d) le capacita' e i sistemi di chiusura delle bottiglie e degli altri recipienti ammessi dalla vigente normativa; e) le pratiche enologiche utilizzabili e le relative restrizioni, compresi lo stoccaggio e la conservazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati, del vino nuovo in fermentazione; f) le ulteriori condizioni facoltative previste dalla legislazione dell'Unione europea e nazionale. 3. La previsione dell'eventuale imbottigliamento in zona delimitata di cui al comma 2, lettera c), puo' essere inserita nei disciplinari di produzione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea, alle seguenti condizioni: a) la delimitazione della zona di imbottigliamento deve corrispondere a quella della zona di vinificazione o elaborazione, ivi comprese le eventuali deroghe di cui al comma 2, lettera a); b) in caso di presentazione di domanda di protezione per una nuova DOP o IGP, la stessa richiesta deve essere rappresentativa di almeno il 66 per cento, inteso come media, della superficie dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio; c) in caso di presentazione di domanda di modifica del disciplinare intesa ad inserire la delimitazione della zona di imbottigliamento, in aggiunta alle condizioni di cui alla lettera b), la richiesta deve essere avallata da un numero di produttori che rappresentino almeno il 51 per cento, inteso come media, della produzione imbottigliata nell'ultimo biennio. In tal caso le imprese imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata a condizione che presentino apposita istanza al Ministero allegando idonea documentazione atta a comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della specifica DOP o IGP per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della modifica in questione; d) in caso di inserimento della delimitazione della zona di imbottigliamento nel disciplinare a seguito del passaggio da una preesistente IGT ad una DOC, ovvero a seguito del passaggio da una DOC ad una DOCG, si applicano le disposizioni di cui alla lettera c). 4. Quanto previsto al comma 3 si applica fatte salve le disposizioni vigenti relative alle DO i cui disciplinari gia' prevedono la delimitazione della zona di imbottigliamento.
Note all'art. 35: - Si riporta il testo dell'art. 94 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347: «Art. 94 - (Domande di protezione). 1. Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono un fascicolo tecnico contenente: a) il nome di cui e' chiesta la protezione; b) il nome e l'indirizzo del richiedente; c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2 e d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2. 2. Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all'indicazione geografica. Il disciplinare di produzione contiene almeno: a) il nome di cui e' chiesta la protezione; b) una descrizione del vino o dei vini: i) per quanto riguarda una denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche; ii) per quanto riguarda una indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche; c) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini nonche' le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione; d) la delimitazione della zona geografica interessata; e) le rese massime per ettaro; f) un'indicazione della o delle varieta' di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti; g) gli elementi che evidenziano il legame di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, al paragrafo 1, lettera b), punto i) dell'art. 93; h) le condizioni applicabili previste dalla legislazione unionale o nazionale oppure, se cosi' previsto dagli Stati membri, da un'organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell'Unione; i) il nome e l'indirizzo delle autorita' o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonche' le relative attribuzioni. 3. La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli elementi che comprovano che la denominazione e' protetta nel suo paese di origine.».