Art. 35
Disciplinari di produzione
1. Nei disciplinari di produzione dei vini a DOP e IGP proposti
unitamente alla domanda di protezione dal soggetto legittimato,
nell'ambito della procedura prevista dal decreto di cui all'articolo
32, comma 2, devono essere stabiliti:
a) la denominazione di origine o indicazione geografica;
b) la delimitazione della zona di produzione;
c) la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche e
organolettiche del vino o dei vini e, in particolare, il titolo
alcolometrico volumico minimo totale richiesto al consumo e il titolo
alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla
vendemmia; le regioni possono consentire un titolo alcolometrico
volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito
dal disciplinare; limitatamente ai vini a IGT la valutazione o
indicazione delle caratteristiche organolettiche;
d) la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di
trasformazione in vino o la resa massima di vino per ettaro sulla
base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio
precedente. Fatte salve disposizioni piu' restrittive previste dai
disciplinari, per i vini spumanti, per i vini frizzanti e per i vini
liquorosi la resa di vino ad ettaro e' riferita alla partita di vino
base destinato all'elaborazione. L'aggiunta del mosto concentrato e
del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini
frizzanti e l'aggiunta dello sciroppo zuccherino per la presa di
spuma dei vini spumanti, nonche' l'aggiunta dello sciroppo di
dosaggio per i vini spumanti, e' aumentativa di tale resa. In assenza
di disposizioni specifiche nel disciplinare, le regioni e le province
autonome possono definire con proprio provvedimento condizioni di
resa diverse rispetto a quanto stabilito dalla presente lettera.
Fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, per i soli
vini a DO e' consentito un esubero di produzione fino al 20 per cento
della resa massima di uva a ettaro o della resa massima di vino per
ettaro, che non puo' essere destinato alla produzione della relativa
DO, mentre puo' essere destinato alla produzione di vini a DOC o IGT
a partire da un vino a DOCG, oppure di vini a DOC o IGT a partire da
un vino a DOC, ove vengano rispettati le condizioni e i requisiti dei
relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle
condizioni di cui all'articolo 38. Superata la percentuale del 20 per
cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione
della DO. Le regioni, su proposta dei consorzi di tutela di cui
all'articolo 41 e sentite le organizzazioni professionali di
categoria, in annate climaticamente favorevoli, possono annualmente
destinare il predetto esubero massimo di resa del 20 per cento alla
produzione del relativo vino a DOP, nel rispetto delle misure
gestionali di cui all'articolo 39, comma 1. Nel caso in cui dal
medesimo vigneto, destinato alla produzione di vini a DO, l'eccedenza
di uva, se previsto nel disciplinare, venga destinata ad altra DOC o
IGT, la resa massima di uva, comprensiva dell'eccedenza stessa, non
deve essere superiore alla resa massima di uva prevista nel
disciplinare della DOC o IGT di destinazione. L'esubero di produzione
deve essere vinificato nel rispetto della resa massima di
trasformazione prevista nel disciplinare di produzione della DOP o
IGP di destinazione;
e) l'indicazione della o delle varieta' di uve da cui il vino e'
ottenuto, con eventuale riferimento alle relative percentuali, fatta
salva la tolleranza nella misura massima dell'1 per cento da
calcolare su ciascun vitigno impiegato e se collocato in maniera
casuale all'interno del vigneto;
f) le condizioni ambientali e di produzione, in particolare:
1) le caratteristiche naturali, quali il clima, il terreno, la
giacitura, l'altitudine, l'esposizione;
2) le norme per la viticoltura, quali le forme di allevamento,
i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura, tra le
quali non e' considerata l'irrigazione di soccorso, ed eventuali
altre specifiche pratiche agronomiche. Per i nuovi impianti relativi
alla produzione di vini a DOCG e' obbligatorio prevedere la densita'
minima di ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto. Nei
disciplinari in cui sia indicata la densita' d'impianto, eventuali
fallanze, entro il limite del 10 per cento, non incidono sulla
determinazione della capacita' produttiva; oltre tale limite la resa
di uva a ettaro e' ridotta proporzionalmente all'incidenza
percentuale delle fallanze;
3) gli elementi che evidenziano il legame del prodotto a DOP o
IGP con il territorio, ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2,
lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
g) il nome e l'indirizzo dell'organismo di controllo e le
relative attribuzioni, ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2,
lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Nei disciplinari di cui al comma 1 possono essere stabiliti i
seguenti ulteriori elementi:
a) le deroghe per la vinificazione ed elaborazione nelle
immediate vicinanze della zona geografica delimitata o in una zona
situata nell'unita' amministrativa o in un'unita' amministrativa
limitrofa oppure, limitatamente ai vini a DOP spumanti e frizzanti,
al di la' delle immediate vicinanze dell'area delimitata purche'
sempre in ambito nazionale, alle condizioni stabilite dalla specifica
normativa dell'Unione europea;
b) il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, in
recipienti di legno o di altro materiale, e di affinamento in
bottiglia. Fatte salve le disposizioni piu' restrittive degli
specifici disciplinari, detto periodo di invecchiamento e' riferito
ad almeno l'85 per cento della relativa partita di prodotto;
c) l'imbottigliamento in zona delimitata;
d) le capacita' e i sistemi di chiusura delle bottiglie e degli
altri recipienti ammessi dalla vigente normativa;
e) le pratiche enologiche utilizzabili e le relative restrizioni,
compresi lo stoccaggio e la conservazione dei mosti, dei mosti
parzialmente fermentati, del vino nuovo in fermentazione;
f) le ulteriori condizioni facoltative previste dalla
legislazione dell'Unione europea e nazionale.
3. La previsione dell'eventuale imbottigliamento in zona delimitata
di cui al comma 2, lettera c), puo' essere inserita nei disciplinari
di produzione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione
europea, alle seguenti condizioni:
a) la delimitazione della zona di imbottigliamento deve
corrispondere a quella della zona di vinificazione o elaborazione,
ivi comprese le eventuali deroghe di cui al comma 2, lettera a);
b) in caso di presentazione di domanda di protezione per una
nuova DOP o IGP, la stessa richiesta deve essere rappresentativa di
almeno il 66 per cento, inteso come media, della superficie dei
vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;
c) in caso di presentazione di domanda di modifica del
disciplinare intesa ad inserire la delimitazione della zona di
imbottigliamento, in aggiunta alle condizioni di cui alla lettera b),
la richiesta deve essere avallata da un numero di produttori che
rappresentino almeno il 51 per cento, inteso come media, della
produzione imbottigliata nell'ultimo biennio. In tal caso le imprese
imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per
continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di
fuori della zona delimitata a condizione che presentino apposita
istanza al Ministero allegando idonea documentazione atta a
comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della specifica DOP o
IGP per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni
precedenti l'entrata in vigore della modifica in questione;
d) in caso di inserimento della delimitazione della zona di
imbottigliamento nel disciplinare a seguito del passaggio da una
preesistente IGT ad una DOC, ovvero a seguito del passaggio da una
DOC ad una DOCG, si applicano le disposizioni di cui alla lettera c).
4. Quanto previsto al comma 3 si applica fatte salve le
disposizioni vigenti relative alle DO i cui disciplinari gia'
prevedono la delimitazione della zona di imbottigliamento.
Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'art. 94 del citato
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i
regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre
2013, n. L 347:
«Art. 94 - (Domande di protezione). 1. Le domande di
protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o
indicazioni geografiche comprendono un fascicolo tecnico
contenente:
a) il nome di cui e' chiesta la protezione;
b) il nome e l'indirizzo del richiedente;
c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo
2 e
d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di
produzione di cui al paragrafo 2.
2. Il disciplinare di produzione permette agli
interessati di verificare le condizioni di produzione
relative alla denominazione di origine o all'indicazione
geografica.
Il disciplinare di produzione contiene almeno:
a) il nome di cui e' chiesta la protezione;
b) una descrizione del vino o dei vini:
i) per quanto riguarda una denominazione di origine, la
descrizione delle principali caratteristiche analitiche e
organolettiche;
ii) per quanto riguarda una indicazione geografica, la
descrizione delle principali caratteristiche analitiche e
la valutazione o indicazione delle caratteristiche
organolettiche;
c) se del caso, le pratiche enologiche specifiche
utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini nonche' le
relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;
d) la delimitazione della zona geografica interessata;
e) le rese massime per ettaro;
f) un'indicazione della o delle varieta' di uve da cui
il vino o i vini sono ottenuti;
g) gli elementi che evidenziano il legame di cui al
paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi,
al paragrafo 1, lettera b), punto i) dell'art. 93;
h) le condizioni applicabili previste dalla
legislazione unionale o nazionale oppure, se cosi' previsto
dagli Stati membri, da un'organizzazione che gestisce la
designazione di origine protetta o l'indicazione geografica
protetta, tenendo conto del fatto che tali condizioni
devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili
con il diritto dell'Unione;
i) il nome e l'indirizzo delle autorita' o degli
organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del
disciplinare di produzione, nonche' le relative
attribuzioni.
3. La domanda di protezione relativa a una zona
geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli
elementi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli elementi che
comprovano che la denominazione e' protetta nel suo paese
di origine.».