Art. 35. I Gruppi consiliari Sulla base dei rispettivi regolamenti istituzionali, i Consiglieri eletti nelle liste della Lega per Salvini Premier si costituiscono in gruppo, il cui Capogruppo riferisce direttamente al Segretario regionale per quanto riguarda i Consiglieri regionali. Si fara' riferimento al Segretario provinciale per quanto riguarda i Consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali. Il Capogruppo cura che le iniziative del gruppo e dei singoli membri si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio direttivo regionale. L'adesione al gruppo da parte di eletti in altre liste dovra' essere preventivamente concordata con il Segretario regionale e ratificata dal Consiglio direttivo regionale, qualora sia ravvisata l'opportunita', politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito. L'adesione ad altro gruppo da parte degli eletti nelle liste di Lega per Salvini Premier dovra' essere altresi' concordata con il Segretario regionale e ratificata dal Consiglio direttivo regionale. Disposizioni finali I. Il Consiglio federale, con propria delibera, fermo restando l'osservanza dell'art. 4, comma 4 del decreto-legge n. 149 del 2013, puo' correggere eventuali errori materiali o meri difetti di coordinamento tra gli articoli contenuti nel presente Statuto, nonche' introdurre disposizioni d'ordine legislativo nazionale od europeo. Lo stesso e' competente ad emanare norme interpretative autentiche del presente Statuto. II. La mancata e ingiustificata partecipazione, ancorche' parziale dei delegati elettivi e di diritto al Congresso federale e regionale, comporta la perdita di detta qualifica. La legittimita' di eventuali giustificazioni sara' valutata dal Consiglio federale. III. Le articolazioni territoriali regionali devono organizzare Scuole Quadri permanenti, utili per la formazione politica dei militanti. La frequentazione di tali scuole e' requisito preliminare per la presa in esame delle candidature alle elezioni amministrative. I Parlamentari e i Consiglieri regionali devono prestare obbligatoriamente e gratuitamente la loro opera, a seconda delle proprie specifiche competenze, al fine di contribuire attivamente alla formazione dei tesserati all'attivita' amministrativa e politica. Un apposito regolamento della Lega per Salvini Premier stabilira' le modalita' di partecipazione e le sanzioni in caso di inottemperanza. IV. Il numero dei mandati per le cariche elettive interne ed esterne alla Lega per Salvini Premier e alle articolazioni territoriali regionali, i requisiti di anzianita' ed esperienze politico/organizzative nella Lega per Salvini Premier per le candidature interne ed esterne, nonche' la procedura per l'acquisizione della qualifica di Socio ordinario militante sono determinati in un apposito regolamento. Disposizioni transitorie I. A far data dalla costituzione della Lega per Salvini Premier, i Soci fondatori compongono il Congresso federale e agiscono, altresi', in qualita' di Consiglio federale sino al successivo Congresso federale elettivo, che dovra' essere svolto entro 12 mesi dall'approvazione del presente statuto. II. Il Segretario federale, su conforme delibera del Consiglio federale, ha il potere di modificare la sede della Lega per Salvini Premier, fermo restando l'osservanza dell'art. 4, comma 4 del decreto-legge n. 149 del 2013. III. Le relazioni e gli accordi con altre associazioni o partiti politici sono disciplinati da specifici regolamenti.