Art. 35 
 
Accordi tra organismi di gestione collettiva per  la  concessione  di
  licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online 
 
  1. Eventuali accordi di rappresentanza  tra  diversi  organismi  di
gestione collettiva aventi ad oggetto licenze multiterritoriali per i
diritti su opere musicali online del proprio repertorio musicale sono
di  natura  non  esclusiva.  L'organismo   di   gestione   collettiva
mandatario  gestisce  tali  diritti  in   base   a   condizioni   non
discriminatorie. 
  2.  L'organismo  mandatario  informa  l'organismo  mandante   delle
principali condizioni cui devono essere concesse le licenze su  opere
musicali  online   di   quest'ultimo,   inclusa   la   natura   dello
sfruttamento, di tutte le disposizioni che riguardano o influenzano i
diritti di licenza, della durata della licenza, dei periodi contabili
e dei territori coperti. 
  3. L'organismo mandante informa i propri  membri  delle  principali
condizioni dell'accordo, inclusi la durata  e  i  costi  dei  servizi
forniti dall'organismo mandatario.