Art. 35 
 
 
               (Misure urgenti in tema di riscossione) 
 
  Al  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 3, le parole da "dei comuni" a "essi" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "delle  amministrazioni  locali,   come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  con
esclusione delle societa' di riscossione, e,  fermo  restando  quanto
previsto  dall'articolo  17,  commi  3-bis  e  3-ter,   del   decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa' da esse"; 
  b) all'articolo 2, il comma 2, e' sostituito dal  seguente:  "2.  A
decorrere dal 1°  luglio  2017,  le  amministrazioni  locali  di  cui
all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare  al  soggetto
preposto alla riscossione  nazionale  le  attivita'  di  riscossione,
spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie
e, fermo restando quanto previsto dall'articolo  17,  commi  3-bis  e
3-ter, del  decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46,  delle
societa' da esse partecipate.".