Art. 35 Personale in servizio nelle scuole europee 1. Al personale in servizio nelle scuole europee si applicano le disposizioni dei pertinenti accordi internazionali. 2. Con le modalita' di cui all'articolo 18 comma 1, e' stabilito il contingente del personale destinato alle scuole europee i cui oneri non sono a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, individua i candidati italiani ai posti di direttore e di direttore aggiunto di scuola europea, previa pubblicazione di un bando che regola modalita' e criteri di selezione. Al personale di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni delle scuole europee, gli articoli 14 e 19. 3. La durata del servizio nelle scuole europee e' regolata dall'articolo 21, in quanto compatibile con le specifiche disposizioni delle scuole europee. Il personale gia' in servizio presso una scuola europea, in caso di nomina a direttore o a direttore aggiunto di una scuola europea, puo' svolgere, nella nuova funzione, un mandato pieno di cinque anni. Al segretario generale e al vice segretario generale si applicano le specifiche disposizioni delle scuole europee. 4. Il periodo di servizio nelle scuole europee e' computato come servizio all'estero agli effetti di cui all'articolo 21. La permanenza all'estero ai sensi dell'articolo 21 e' computata agli effetti di cui al comma 2.