Art. 35 
 
                      Altre modifiche normative 
 
  1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189,
l'ultimo periodo e' soppresso. 
  2. Alla legge 29 ottobre 1965,  n.  1218,  le  parole:  «Scuola  di
polizia  tributaria»,  ovunque  ricorrono,  sono   sostituite   dalle
seguenti: «Scuola di polizia economico-finanziaria». 
  3. Alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) l'articolo 4 e' abrogato; 
  b) all'articolo 5: 
  1) al comma 1, le parole: «corso superiore di  polizia  tributaria»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «corso   superiore   di   polizia
economico-finanziaria»; 
  2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  Alla  frequenza  del
corso superiore di polizia economico finanziaria, della durata di due
anni, sono  ammessi  i  tenenti  colonnelli  in  servizio  permanente
effettivo del ruolo normale, vincitori di un concorso per  titoli  ed
esami, da bandire con determinazione annuale del Comandante  generale
della Guardia di finanza. Alla data  di  indizione  del  concorso,  i
tenenti colonnelli devono aver maturato un'anzianita' nel  grado  non
inferiore a un anno e non superiore a quattro anni.»; 
  3) al  comma  4,  le  parole:  «dal  Comandante  in  seconda»  sono
sostituite dalle seguenti: «da un generale di corpo d'armata». 
    c) alla tabella n. 2, le  parole:  «corso  superiore  di  polizia
tributaria» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «corso  superiore  di
polizia economico-finanziaria». 
  4. Al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 32 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 32 (Avanzamento per il maestro direttore). - 1. L'avanzamento
dell'ufficiale maestro direttore della banda musicale  della  Guardia
di finanza ha luogo, ad anzianita', al grado di tenente colonnello e,
a scelta, al grado di colonnello. 
  2. L'ufficiale e' valutato per l'avanzamento  dopo  aver  raggiunto
l'anzianita' di grado prevista dalla tabella G  annessa  al  presente
decreto. Qualora iscritto in quadro, e' promosso al  grado  superiore
anche in soprannumero. L'eventuale eccedenza e'  riassorbita  con  la
prima vacanza. La promozione al grado di colonnello non e'  computata
tra le promozioni tabellari previste per l'anno di riferimento.»; 
  b) all'articolo 33, comma 1, la parola:  «capitano»  e'  sostituita
dalla seguente: «maggiore»; 
  c) la tabella G allegata al medesimo decreto  e'  sostituita  dalla
corrispondente tabella allegata al presente decreto. 
  5. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 35, comma 3, le parole: «d'intesa con il  Ministero
dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore  al
cinque per cento per le  esigenze  della  sanita'  della  Polizia  di
Stato» sono sostituite con le seguenti: «d'intesa  con  il  Ministero
dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore  al
cinque  per  cento  per  le  esigenze   di   sanita'   e   formazione
specialistica della Polizia di Stato e, qualora non coperti, d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze, per  le  esigenze  di
sanita'  e  formazione  specialistica  del  Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
  b) l'articolo 35, comma  3,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Per il personale della Polizia di Stato e del  Corpo  della
guardia di finanza si applicano, in quanto compatibili, le previsioni
di cui agli articoli 757,  comma  3,  758,  964  e  965  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»; 
  c)  all'articolo  36,  comma  1,  lettera  d),  dopo   le   parole:
«disposizioni di cui» sono aggiunte le seguenti: «all'articolo 35 del
presente decreto e». 
  6. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, dopo l'articolo  8,
e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 8-bis (Qualifiche degli appartenenti al Corpo  della  guardia
di finanza). - 1. Agli appartenenti  ai  ruoli  degli  ufficiali  del
Corpo della guardia di  finanza  sono  attribuite  le  qualifiche  di
ufficiale di polizia giudiziaria,  esclusi  gli  ufficiali  generali,
ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza. 
  2.  Agli  appartenenti  al  ruolo  ispettori  sono  attribuite   le
qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, ufficiale di  polizia
tributaria e agente di pubblica sicurezza. 
  3. Agli appartenenti al ruolo  sovrintendenti  sono  attribuite  le
qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, ufficiale di  polizia
tributaria e agente di pubblica sicurezza. 
  4.  Agli  appartenenti  al  ruolo  appuntati  e   finanzieri   sono
attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente  di
polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza. 
  5. In conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 2,  comma
1, lettera c), numero 1), e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 177, gli ufficiali e gli ispettori  del  Corpo  della  guardia  di
finanza, comandanti dei reparti navali e delle  unita'  navali,  sono
ufficiali  di  pubblica  sicurezza,   limitatamente   alle   funzioni
esercitate in mare. 
  6. Restano ferme le qualifiche, i poteri e le  facolta'  attribuiti
dalla legge o da altre fonti normative in  relazione  agli  specifici
compiti assegnati alla Guardia di finanza o ai suoi reparti.». 
  7. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2136, al comma 1: 
  1) alla lettera a), dopo le parole: «Titolo IV», sono  aggiunte  le
seguenti: «, eccetto l'articolo 806»; 
  2)  dopo  la  lettera  d),  sono  aggiunte  le  seguenti:   «d-bis)
l'articolo 794; d-ter) l'articolo 858;»; 
  3) dopo  la  lettera  g-bis),  e'  aggiunta  la  seguente:  «g-ter)
l'articolo 894;»; 
  4) alla lettera bb), la parola: «il» e' sostituita dalle  seguenti:
«la sezione I del»; 
  5)  dopo  la  lettera  ff),  e'  aggiunta  la  seguente:   «ff-bis)
l'articolo 1780.»; 
    b) all'articolo 2140: 
      1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  «a)
siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b),  c),  d),
e), f), g) e g-bis) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 69»; 
  2) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.  Gli  allievi  che
superano gli esami di fine corso  sono  nominati  tenenti  del  Corpo
della guardia di finanza in ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
tecnico-logistico-amministrativo.»; 
  3) al comma 4, le parole: «ai concorsi per  il  reclutamento  degli
ufficiali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 69» sono sostituite dalle  seguenti:  «al  concorso  per  il
reclutamento degli  ufficiali  di  cui  all'articolo  9  del  decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69»; 
  c) all'articolo 2141, le parole da: «per il contingente  ordinario»
fino alla fine  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ovvero,  per  il
comparto aeronavale e il contingente di mare, nel ruolo dei  militari
di truppa della Marina militare, senza alcun grado.»; 
  d)  all'articolo  2142,  dopo  le  parole:  «l'innovazione»,   sono
aggiunte le seguenti: «nonche' secondo le ulteriori procedure di  cui
al predetto articolo 930.  Al  personale  transitato  si  applica  il
regime  pensionistico   e   previdenziale   dell'amministrazione   di
destinazione.»; 
  e) all'articolo 2143-bis, il comma 2 e' abrogato; 
  f) all'articolo 2161, i commi 3 e 4 sono sostituiti  dai  seguenti:
«3. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della  guardia  di
finanza ammessi ai corsi  di  pilotaggio  per  il  conseguimento  del
brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto della nomina a
ufficiale, una ferma volontaria, decorrente dalla menzionata data  di
nomina, di durata pari a sedici anni. L'ufficiale  che  non  porta  a
termine o non supera il  corso  di  pilotaggio  e'  prosciolto  dalla
ferma, salvo l'obbligo di completare  le  ferme  contratte  ai  sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. 
  4. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia  di
finanza in possesso  del  brevetto  di  pilota  militare,  che  hanno
ultimato, alternativamente: 
  a) la ferma obbligatoria di cui al comma 3; 
  b) una delle ferme gia' previste dall'articolo  3  della  legge  28
febbraio 2000, n. 42, sono ammessi a una ferma volontaria  di  durata
biennale, rinnovabile  per  non  piu'  di  quattro  volte,  entro  il
quarantacinquesimo anno di eta'. 
  4-bis. Agli  ufficiali  in  servizio  permanente  del  Corpo  della
guardia di finanza, in possesso  del  brevetto  di  pilota  militare,
ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui al  comma  4,
sono corrisposti, per ciascun periodo di ferma volontaria  contratta,
i premi di cui all'articolo 1803.». 
  8. In relazione a quanto previsto ai commi 2, 3, lettera b), numero
1) e lettera c), nelle disposizioni di legge,  di  regolamento  e  di
decreto di natura non regolamentare vigenti le parole: 
  a) «nucleo di polizia tributaria» o «nuclei di polizia tributaria»,
ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle  seguenti:
«nucleo  di  polizia  economico-finanziaria»  e  «nuclei  di  polizia
economico-finanziaria»; 
  b) «corso superiore di polizia tributaria»  e  «scuola  di  polizia
tributaria», ovunque  ricorrono,  sono  sostituite,  rispettivamente,
dalle seguenti: «corso superiore di polizia economico-finanziaria»  e
«scuola di polizia economico-finanziaria». 
 
          Note all'art. 35: 
              - Si riporta l'art. 4,  terzo  comma,  della  legge  23
          aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del corpo della Guardia di
          finanza),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
          generale - n. 98 del 24 aprile 1959,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art.  4  (omissis).  -  Il  Comandante   generale   e'
          coadiuvato  nell'esercizio  delle  sue   funzioni   ed   e'
          sostituito,  in  caso  di  assenza  o  d'impedimento,   dal
          Comandante in seconda, che attende anche,  in  particolare,
          alla trattazione degli affari che gli vengono delegati  dal
          Comandante generale. 
              (omissis).". 
              - La legge 29 ottobre 1965, n. 1218 (Istituzione di una
          Scuola di polizia tributaria), e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale - Serie Generale - n. 283 del 13 novembre 1965. 
              - Si riportano gli articoli 4 e 5 e la  tabella  n.  2,
          della legge 24 ottobre  1966,  n.  887  (Avanzamento  degli
          ufficiali  della  Guardia  di  finanza),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 274 del 3 novembre
          1966, come modificati dal presente decreto: 
              "Art. 4 (abrogato).". 
              "Art.  5.  -  1.  Il   corso   superiore   di   polizia
          economico-finanziaria  provvede   all'alta   qualificazione
          professionale degli ufficiali del ruolo normale  del  Corpo
          della Guardia di finanza, mediante il perfezionamento e  il
          completamento della loro preparazione tecnica e  culturale,
          ai fini dell'assolvimento di incarichi di comando, di stato
          maggiore  o   di   elevato   impegno,   anche   in   ambito
          internazionale, che richiedono  la  soluzione  di  problemi
          complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse
          umane e organizzative. 
              2.  Alla  frequenza  del  corso  superiore  di  polizia
          economico finanziaria,  della  durata  di  due  anni,  sono
          ammessi  i  tenenti  colonnelli  in   servizio   permanente
          effettivo del ruolo normale, vincitori di un  concorso  per
          titoli ed esami, da bandire con determinazione annuale  del
          Comandante generale della guardia di finanza. Alla data  di
          indizione del concorso, i tenenti  colonnelli  devono  aver
          maturato un'anzianita' nel grado non inferiore a un anno  e
          non superiore a quattro anni. 
              3. Per essere ammessi alla procedura  concorsuale,  gli
          ufficiali superiori: 
              a)  devono  aver  riportato,  nell'ultimo  quinquennio,
          calcolato  a  ritroso  dal  termine   di   scadenza   della
          presentazione delle domande, la qualifica di «eccellente» o
          equivalente; 
              b) non devono essere,  al  termine  di  scadenza  della
          presentazione  delle  domande,  imputati  in   procedimenti
          penali  per  delitto  non   colposo,   ne'   sottoposti   a
          procedimento  disciplinare  da  cui  possa   derivare   una
          sanzione  di  stato  ovvero  sospesi  dall'impiego   o   in
          aspettativa; 
              c)  devono  essere  in  possesso  di  una   laurea   in
          discipline giuridiche o economiche. 
              4. La partecipazione al concorso  non  e'  ammessa  per
          piu' di due volte, ancorche' non consecutive.  Dal  computo
          di tale limite sono escluse le partecipazioni  ai  concorsi
          al termine dei quali il  concorrente  sia  stato  giudicato
          idoneo  e  classificato  nella  graduatoria  di  merito  in
          soprannumero con punteggio  non  inferiore  a  26/30.  Alla
          valutazione dei  titoli  e  delle  prove  d'esame  provvede
          apposita commissione presieduta da  un  generale  di  corpo
          d'armata della Guardia di finanza.  Tale  commissione  puo'
          essere suddivisa in sottocommissioni  ed  e'  nominata  con
          determinazione del Comandante  Generale  della  Guardia  di
          finanza. 
              5. Le finalita', gli obiettivi e  l'organizzazione  del
          corso  superiore,  nonche'  le  modalita'  concorsuali  per
          l'accesso sono stabilite con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze da emanarsi ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n.  400.  Il  corso  si  svolge
          secondo  programmi  e  modalita'  coerenti  con  le   norme
          concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Le  materie
          ed i relativi programmi sono approvati  con  determinazione
          del Comandante Generale della Guardia di finanza. 
              6. La disposizione di cui al comma 3,  lettera  c),  si
          applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.". 
 
                                                        "Tabella N. 2 
 
          Vantaggi  di  carriera  per  gli  ufficiali   in   servizio
                                  permanente 
 
                
            Titolo per conseguire            Aliquote di organico 
          il vantaggio di  carriera             per gradi [a] 
                                                  Maggiore 
          1. Corso superiore di polizia  
             economico-finanziaria 
              Avere superato il corso [b].   1/4 dell'organico  
                                             del grado 
          2. Corso superiore di  
             Stato maggiore. 
              Avere superato il corso [b].   1/4 dell'organico  
                                             del grado 
              [a]  Le  frazioni  uguali  o  superiori  a   0,5   sono
          arrotondate all'unita' per eccesso. 
              [b]  I  capitani  ammessi  alla  frequenza  dei   corsi
          superiori  di  polizia  tributaria  o  di  Stato   maggiore
          conseguono  il  vantaggio  di   carriera   nel   grado   di
          maggiore.". 
              - Il  decreto  legislativo  27  febbraio  1991,  n.  79
          (Riordinamento  della  banda  musicale  della  Guardia   di
          finanza), e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 62  del  14  marzo
          1991. 
              - Si riporta l'art. 33 del citato  decreto  legislativo
          n. 79 del 1991, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 33 (Avanzamento per il maestro vice direttore). -
          1.  L'avanzamento  dell'ufficiale  maestro  vice  direttore
          della banda musicale della Guardia di finanza ha  luogo  ad
          anzianita', fino al grado di maggiore. 
              2. L'ufficiale e' valutato per l'avanzamento dopo  aver
          raggiunto l'anzianita' di grado prevista  della  tabella  G
          annessa al presente decreto. L'ufficiale, qualora  iscritto
          in quadro, viene promosso  al  grado  superiore,  anche  in
          soprannumero,  con  decorrenza  dal  giorno  successivo  al
          compimento dell'anzianita' del grado rivestito. L'eventuale
          eccedenza e' riassorbita con la prima vacanza.". 
              - Si riportano gli articoli 35, comma 3 e 36, comma  1,
          del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368  (Attuazione
          della direttiva 93/16/CE in materia di libera  circolazione
          dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro  diplomi,
          certificati ed altri titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
          98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano  la  direttiva
          93/16/CE),  pubblicato  nel  supplemento   ordinario   alla
          Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 250 del 23 ottobre
          1999: 
              "Art.  35  (omissis).  -  3.  Nell'ambito   dei   posti
          risultanti dalla programmazione  di  cui  al  comma  1,  e'
          stabilita, d'intesa  con  il  Ministero  dell'interno,  una
          riserva di posti complessivamente non superiore  al  cinque
          per  cento  per  le  esigenze  di  sanita'   e   formazione
          specialistica  della  Polizia  di  Stato  e,  qualora   non
          coperti, d'intesa con il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,  per  le  esigenze   di   sanita'   e   formazione
          specialistica del Corpo della guardia di  finanza,  nonche'
          d'intesa con il Ministero degli affari  esteri,  il  numero
          dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti  dai
          Paesi in via di sviluppo. La ripartizione  tra  le  singole
          scuole dei posti riservati e' effettuata con il decreto  di
          cui al comma 2. Per il personale della Polizia di  Stato  e
          del Corpo della guardia di finanza si applicano, in  quanto
          compatibili, le previsioni di cui agli articoli 757,  comma
          3, 758, 964 e 965 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
          66. 
              (omissis).". 
              "Art. 36. - 1. Entro centottanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto  legislativo,  con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica sono determinati le modalita' per
          l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e
          le  modalita'  delle  prove,  nonche'  i  criteri  per   la
          valutazione  dei  titoli  e  per  la   composizione   della
          commissione nel rispetto dei seguenti principi: 
              a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale,
          in una  medesima  data  per  ogni  singola  tipologia,  con
          contenuti  definiti  a  livello   nazionale,   secondo   un
          calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente
          pubblicizzato; 
              b) i  punteggi  delle  prove  sono  attribuiti  secondo
          parametri oggettivi; 
              c) appositi punteggi sono assegnati, secondo  parametri
          oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi; 
              d) all'esito delle prove  e'  formata  una  graduatoria
          nazionale in base alla quale  i  vincitori  sono  destinati
          alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria.  Sono  fatte
          salve le disposizioni di cui all'articolo 35  del  presente
          decreto  e  all'articolo   757,   comma   2,   del   codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66. 
              (omissis).". 
              -  Il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.   68,
          (Adeguamento  dei  compiti  del  Corpo  della  Guardia   di
          finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000,
          n.  78),  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 71  del  26  marzo
          2001. 
              - Si riportano gli articoli 2136, comma 1, 2140,  2141,
          2142 e 2143-bis, del citato decreto legislativo n.  66  del
          2010, come modificati dal presente decreto: 
              "Art. 2136 (Disposizioni applicabili al personale della
          Guardia di finanza). - 1. Si  applicano  al  personale  del
          Corpo della Guardia di finanza, in quanto  compatibili,  le
          seguenti   disposizioni   del   libro   IV    del    codice
          dell'ordinamento militare: 
              a) il capo II del titolo IV, eccetto l'articolo 806; 
              b) la sezione IV del capo I del titolo V; 
              c) l'articolo 622; 
              d) l'articolo 721; 
              d-bis) l'articolo 794; 
              d-ter) l'articolo 858; 
              e) gli articoli 878 e 879; 
              f) l'articolo 881; 
              g) l'articolo 886; 
              g-bis) l'articolo 892; 
              g-ter) l'articolo 894; 
              h) l'articolo 897; 
              i) l'articolo 898; 
              l) l'articolo 900; 
              m) l'articolo 911; 
              n) l'articolo 932; 
              o) l'articolo 938, nonche' l'articolo 992, per  la  cui
          disposizione  prevista   al   comma   1,   il   riferimento
          all'articolo 909, comma 4, e'  da  intendersi  all'articolo
          2145, comma 5; 
              p) l'articolo 1008, per la cui disposizione prevista al
          comma 1, lettera b), il riferimento all'articolo 909, comma
          4, e' da intendersi all'articolo 2145, comma 5; 
              q) l'articolo 1056, commi 2, 3 e 4; 
              r) l'articolo 1091, nonche' l'articolo 1099, intendendo
          per numeri o contingenti  massimi  i  volumi  organici  dei
          colonnelli previsti dal decreto legislativo 19 marzo  2001,
          n. 69; 
              s) la sezione IV del capo III del titolo V; 
              t) la sezione III del capo VII del titolo V; 
              u) la sezione VIII del capo VII del titolo V; 
              z) la sezione IV del capo IV del titolo VII; 
              aa) l'articolo 1394; 
              bb) la sezione I del capo XVI del titolo VII; 
              cc) la sezione I del capo XVII del titolo VII; 
              dd) il capo XVIII del titolo VII; 
              ee) il titolo VIII; 
              ff) l'articolo 1493; 
              ff-bis) l'articolo 1780. 
              (omissis).". 
              "Art. 2140 (Ufficiali in  ferma  prefissata  del  Corpo
          della Guardia di finanza). - 1. Il Corpo della  guardia  di
          finanza puo' arruolare ufficiali in  ferma  prefissata  con
          durata della ferma di due  anni  e  sei  mesi,  incluso  il
          periodo di formazione, da reclutare tra  coloro  che  hanno
          superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi.
          Ai corsi si  accede  tramite  pubblico  concorso  al  quale
          possono partecipare i cittadini italiani che: 
              a) siano in possesso dei requisiti di cui alle  lettere
          a), b), c), d), e), f), g) e g-bis) dell'articolo 5,  comma
          1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69; 
              b) non abbiano superato il 32° anno  d'eta'  alla  data
          indicata nel bando di concorso; 
              c)  siano  riconosciuti  in   possesso   dell'idoneita'
          psico-fisica  e  attitudinale  al  servizio  incondizionato
          quale ufficiale; 
              d) non siano gia' in servizio quali ufficiali ausiliari
          in ferma prefissata ovvero si trovino  nella  posizione  di
          congedo  per  aver  completato  la  ferma  quali  ufficiali
          ausiliari in ferma prefissata. 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono stabiliti: 
              a) i titoli di studio  richiesti  per  l'ammissione  ai
          singoli corsi, ed  eventualmente  ulteriori  requisiti,  le
          tipologie e le modalita' dei  concorsi  e  delle  eventuali
          prove di esame, prevedendo anche la durata  dei  corsi;  le
          modalita'  per  lo  svolgimento  dei  rispettivi  corsi  di
          formazione  e  relativi  programmi  sono  determinati   dal
          Comando generale del Corpo della guardia di finanza; 
              b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai
          fini  dell'esercizio  delle  mansioni  previste   per   gli
          ufficiali in ferma prefissata. 
              3. Gli allievi che superano gli  esami  di  fine  corso
          sono nominati tenenti del Corpo della guardia di finanza in
          ferma      prefissata,      ausiliari       del       ruolo
          tecnico-logistico-amministrativo. 
              4. Fermi restando gli  ulteriori  requisiti  prescritti
          dalla normativa vigente, gli ufficiali in ferma  prefissata
          che abbiano completato diciotto mesi di servizio nel  Corpo
          della   guardia    di    finanza    possono    partecipare,
          esclusivamente in relazione  ai  posti  loro  riservati  ai
          sensi  dell'articolo   2143-bis,   al   concorso   per   il
          reclutamento degli ufficiali  di  cui  all'articolo  9  del
          decreto legislativo 19 marzo 2001,  n.  69  sempreche'  gli
          ufficiali   interessati    non    abbiano    superato    il
          trentaquattresimo anno di eta'.  Il  servizio  prestato  in
          qualita'  di  ufficiale  in  ferma  prefissata  costituisce
          titolo  ai  fini  della  formazione  della  graduatoria  di
          merito. 
              5. Per quanto non espressamente previsto, si  applicano
          al Corpo della guardia di finanza, in  quanto  compatibili,
          le norme sugli ufficiali in ferma prefissata contenute  nel
          presente codice.". 
              "Art. 2141 (Perdita del grado per gli  appartenenti  al
          Corpo della Guardia di finanza). - 1. Per gli  appartenenti
          ai ruoli del Corpo della Guardia di finanza, la perdita del
          grado, qualora non consegua all'iscrizione in altro  ruolo,
          comporta l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei  militari  di
          truppa dell'Esercito italiano, senza alcun  grado,  ovvero,
          per il comparto aeronavale e il contingente  di  mare,  nel
          ruolo dei militari di truppa della Marina  militare,  senza
          alcun grado.". 
              "Art.  2142  (Transito  nell'impiego  civile   per   il
          personale delle Forze di polizia ad ordinamento  militare).
          - 1. Il personale dell'Arma dei  carabinieri  e  del  Corpo
          della Guardia di finanza, nei casi  di  cui  all'  articolo
          930,  transita  -  rispettivamente   -   nelle   qualifiche
          funzionali del personale civile del Ministero della  difesa
          e del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  secondo
          modalita'  e  procedure  analoghe  a  quelle  previste  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          339, da definire  con  decreto  dei  Ministri  interessati,
          emanato di concerto con i Ministri  dell'economia  e  delle
          finanze e della pubblica  amministrazione  e  l'innovazione
          nonche' secondo le ulteriori procedure di cui  al  predetto
          articolo 930. Al personale transitato si applica il  regime
          pensionistico  e  previdenziale   dell'amministrazione   di
          destinazione. 
              "Art. 2143-bis (Incentivi  per  il  reclutamento  degli
          ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza).  -
          1.  Per  gli  ufficiali  in  ferma  prefissata  con  almeno
          diciotto mesi di servizio, per gli ufficiali di complemento
          e per  gli  ufficiali  delle  forze  di  completamento  che
          abbiano prestato servizio senza demerito  nel  Corpo  della
          guardia di finanza sono  previste  riserve  di  posti  fino
          all'80 per cento  dei  posti  annualmente  disponibili  per
          l'accesso  al  ruolo  tecnico-logistico-amministrativo  del
          Corpo  medesimo,  di  cui  all'articolo   9   del   decreto
          legislativo 19 marzo 2001, n. 69. 
              2. (abrogato).". 
              - Si riportano gli  articoli  703  e  2199  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del 2010: 
              "Art. 703 (Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze
          di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco).  -
          1.  Nei  concorsi  relativi  all'accesso   nelle   carriere
          iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le
          riserve di posti per i volontari in ferma  prefissata  sono
          cosi determinate: 
              a) Arma dei carabinieri: 70 per cento; 
              b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento; 
              c) Polizia di Stato: 45 per cento; 
              d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento; 
              e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento; 
              f) Corpo forestale dello Stato: 45 per cento. 
              1-bis.  I  posti  riservati  di   cui   al   comma   1,
          eventualmente non ricoperti per insufficienza di  candidati
          idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
          concorso. 
              2. Le riserve di posti di cui al comma  1  non  operano
          nei confronti dei volontari in rafferma biennale. 
              3. Con decreto  interministeriale  del  Ministro  della
          difesa  e  dei  Ministri  interessati  sono  stabilite   le
          modalita' attuative riguardanti l'immissione dei  volontari
          nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco.". 
              "Art. 2199 (Concorsi per il reclutamento nelle carriere
          iniziali delle Forze di polizia). -  1.  Nel  rispetto  dei
          vincoli normativi previsti in  materia  di  assunzioni  del
          personale e fatte salve le riserve del  10  per  cento  dei
          posti,  di  cui  all'articolo  13,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2015,
          in  deroga  all'articolo  703,  per  il  reclutamento   del
          personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia  a
          ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente  a
          concorso, determinati  sulla  base  di  una  programmazione
          quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna
          delle amministrazioni interessate e trasmessa entro  il  30
          settembre al Ministero  della  difesa,  sono  riservati  ai
          volontari in ferma prefissata di  un  anno  o  quadriennale
          ovvero in rafferma annuale, in servizio o  in  congedo,  in
          possesso dei requisiti previsti dai rispettivi  ordinamenti
          per l'accesso alle predette carriere. 
              2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda  di
          partecipazione   al   concorso   per   una    sola    delle
          amministrazioni di cui al comma 1. Il presente comma non si
          applica ai volontari in ferma prefissata in congedo. 
              3.  Le  procedure  di  selezione  sono  determinate  da
          ciascuna  delle  amministrazioni  interessate  con  decreto
          adottato  dal  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro della difesa, e si concludono  con  la  formazione
          delle  graduatorie  di  merito.  Nella   formazione   delle
          graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali  titoli
          di merito, del periodo di servizio svolto e delle  relative
          caratterizzazioni  riferite   a   contenuti,   funzioni   e
          attivita' affini a quelli propri della carriera per cui  e'
          stata   fatta   domanda   di    accesso    nonche'    delle
          specializzazioni  acquisite  durante  la  ferma  prefissata
          annuale, considerati  utili.  L'attuazione  delle  predette
          procedure  e'  di  esclusiva   competenza   delle   singole
          amministrazioni interessate. 
              4.  Dei  concorrenti  giudicati  idonei   e   utilmente
          collocati nelle graduatorie di cui al comma 3: 
              a) una parte e'  immessa  direttamente  nelle  carriere
          iniziali  di  cui  al  comma  1,  secondo  l'ordine   delle
          graduatorie  e  nel  numero  corrispondente  alle  seguenti
          misure minime percentuali: 
              1) 30 per cento per il ruolo  appuntati  e  carabinieri
          dell'Arma dei carabinieri; 
              2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
          Corpo della guardia di finanza; 
              3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e  assistenti
          della Polizia di Stato; 
              4) 55 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo forestale dello Stato; 
              5) 40 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo di polizia penitenziaria; 
              b) la  restante  parte  viene  immessa  nelle  carriere
          iniziali di cui al comma 1  dopo  avere  prestato  servizio
          nelle Forze armate  in  qualita'  di  volontario  in  ferma
          prefissata quadriennale,  nel  numero  corrispondente  alle
          seguenti misure massime percentuali: 
              1) 70 per cento per il ruolo  appuntati  e  carabinieri
          dell'Arma dei carabinieri; 
              2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
          Corpo della Guardia di finanza; 
              3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e  assistenti
          della Polizia di Stato; 
              4) 45 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo forestale dello stato; 
              5) 60 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo di polizia penitenziaria. 
              5. Per le immissioni di cui al comma 4,  i  concorrenti
          di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere
          completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno
          e la ferma prefissata quadriennale. 
              6. I  criteri  e  le  modalita'  per  l'ammissione  dei
          concorrenti di cui al  comma  4,  lettera  b),  alla  ferma
          prefissata quadriennale, la relativa  ripartizione  tra  le
          singole Forze armate e le modalita' di incorporazione  sono
          stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla  base
          delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate  e
          tenuto  conto  dell'ordine  delle   graduatorie   e   delle
          preferenze espresse dai candidati. 
              7. In  relazione  all'andamento  dei  reclutamenti  dei
          volontari  in  ferma  prefissata  delle  Forze  armate,   a
          decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti  riservati  ai
          volontari di cui al comma  1  e'  rideterminato  in  misura
          percentuale con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  difesa,   di
          concerto con i Ministri interessati,  previa  delibera  del
          Consiglio dei Ministri.  Con  le  medesime  modalita'  sono
          rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
          al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso  dal  Governo
          alla Camera dei deputati e al Senato  della  Repubblica  al
          fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
          parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. 
              7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016  e  sino  al  31
          dicembre 2018, in relazione all'andamento dei  reclutamenti
          dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate,  alle
          eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle
          singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i
          posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e
          2017, nella misura del 50 per cento  e,  per  l'anno  2018,
          nella misura del 75 per cento dell'aliquota  riservata  per
          il  concorso  pubblico  prevista  per  ciascuna  Forza   di
          polizia,  ai  sensi  dell'articolo  703,   per   l'accesso,
          mediante concorso pubblico, nelle carriere  iniziali  delle
          Forze di polizia, nonche'  per  la  parte  restante,  nella
          misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei
          volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
          annuale in servizio e nella  misura  del  30  per  cento  a
          favore dei volontari in ferma  prefissata  di  un  anno  in
          congedo ovvero in  ferma  quadriennale  in  servizio  o  in
          congedo. Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in
          ferma prefissata quadriennale gia' vincitori  di  concorso.
          Gli eventuali posti relativi ai  volontari,  non  ricoperti
          per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono
          devoluti  in  aggiunta  ai  candidati   idonei   dell'altra
          aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono
          portati in aumento per le medesime  aliquote  riservate  ai
          volontari di quelli previsti per l'anno successivo. 
              7-ter. Per le immissioni relative ai volontari  di  cui
          al comma 7-bis, i concorrenti devono  avere  completato  la
          ferma prefissata di un anno.". 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          5 marzo 2004 n. 94 (Regolamento concernente le modalita' di
          svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai  ruoli
          normale,          aereonavale,          speciale          e
          tecnico-logistico-amministrativo  degli   ufficiali   della
          Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle
          graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di
          espulsione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  Serie
          generale - n. 86 del 13 aprile 2004. 
              -  Si  riporta  l'articolo  1099  del  citato   decreto
          legislativo n. 66 del 2010: 
              "Art.  1099  (Promozione  dei  tenenti   colonnelli   a
          disposizione). - 1. Se nel grado di  colonnello,  dopo  che
          sono state effettuate le promozioni dei tenenti  colonnelli
          in servizio permanente effettivo, previste per l'anno,  non
          si raggiunge  il  numero  massimo  stabilito  dal  presente
          codice, i rimanenti posti sono  colmati  promuovendo  altri
          tenenti colonnelli. 
              2. Per effettuare le promozioni previste  dal  comma  1
          sono  valutati  i  tenenti   colonnelli   collocati   nella
          posizione di «a disposizione». 
              3. L'avanzamento si effettua a scelta. 
              4.  L'ufficiale  promosso  non  e'  piu'  valutato  per
          l'avanzamento, rimane nella posizione di  «a  disposizione»
          anche nel nuovo grado.". 
              - Per l'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887,
          si vedano le note all'articolo 35. 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo n.  79  del
          1991, si vedano le note all'art. 35. 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  (Codice
          dell'ordinamento militare), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - Serie generale - n.  106  dell'8  maggio  2010,
          S.O. 
              -  Si  riporta  l'articolo  806  del   citato   decreto
          legislativo n. 66 del 2010: 
              "Art.  806  (Personale  militare  iscritto  nel   ruolo
          d'onore decorato al valor  militare  o  civile).  -  1.  Al
          personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato  al
          valor militare o al valor civile o con la croce d'onore  di
          cui alla legge 10 ottobre 2005,  n.  207,  ovvero  comunque
          iscritto in seguito a  eventi  traumatici  verificatisi  in
          servizio e per causa di servizio, anche in Patria,  che  ne
          hanno determinato l'invalidita' permanente pari o superiore
          all'80 per cento della capacita' lavorativa, e'  attribuito
          il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato  in
          servizio, fino ai limiti di eta' previsti per i gradi  e  i
          ruoli del servizio permanente. 
              2. Il trattenimento o  il  richiamo  in  servizio  sono
          disposti  con  decreto  del  Ministero  della  difesa,   di
          concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.".