Art. 35 Altre modifiche normative 1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, l'ultimo periodo e' soppresso. 2. Alla legge 29 ottobre 1965, n. 1218, le parole: «Scuola di polizia tributaria», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Scuola di polizia economico-finanziaria». 3. Alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 4 e' abrogato; b) all'articolo 5: 1) al comma 1, le parole: «corso superiore di polizia tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «corso superiore di polizia economico-finanziaria»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Alla frequenza del corso superiore di polizia economico finanziaria, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo normale, vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire con determinazione annuale del Comandante generale della Guardia di finanza. Alla data di indizione del concorso, i tenenti colonnelli devono aver maturato un'anzianita' nel grado non inferiore a un anno e non superiore a quattro anni.»; 3) al comma 4, le parole: «dal Comandante in seconda» sono sostituite dalle seguenti: «da un generale di corpo d'armata». c) alla tabella n. 2, le parole: «corso superiore di polizia tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «corso superiore di polizia economico-finanziaria». 4. Al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 32 e' sostituito dal seguente: «Art. 32 (Avanzamento per il maestro direttore). - 1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza ha luogo, ad anzianita', al grado di tenente colonnello e, a scelta, al grado di colonnello. 2. L'ufficiale e' valutato per l'avanzamento dopo aver raggiunto l'anzianita' di grado prevista dalla tabella G annessa al presente decreto. Qualora iscritto in quadro, e' promosso al grado superiore anche in soprannumero. L'eventuale eccedenza e' riassorbita con la prima vacanza. La promozione al grado di colonnello non e' computata tra le promozioni tabellari previste per l'anno di riferimento.»; b) all'articolo 33, comma 1, la parola: «capitano» e' sostituita dalla seguente: «maggiore»; c) la tabella G allegata al medesimo decreto e' sostituita dalla corrispondente tabella allegata al presente decreto. 5. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 35, comma 3, le parole: «d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanita' della Polizia di Stato» sono sostituite con le seguenti: «d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze di sanita' e formazione specialistica della Polizia di Stato e, qualora non coperti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per le esigenze di sanita' e formazione specialistica del Corpo della guardia di finanza»; b) l'articolo 35, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il personale della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui agli articoli 757, comma 3, 758, 964 e 965 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»; c) all'articolo 36, comma 1, lettera d), dopo le parole: «disposizioni di cui» sono aggiunte le seguenti: «all'articolo 35 del presente decreto e». 6. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, dopo l'articolo 8, e' aggiunto il seguente: «Art. 8-bis (Qualifiche degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza). - 1. Agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, esclusi gli ufficiali generali, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza. 2. Agli appartenenti al ruolo ispettori sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza. 3. Agli appartenenti al ruolo sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza. 4. Agli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza. 5. In conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettera c), numero 1), e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, gli ufficiali e gli ispettori del Corpo della guardia di finanza, comandanti dei reparti navali e delle unita' navali, sono ufficiali di pubblica sicurezza, limitatamente alle funzioni esercitate in mare. 6. Restano ferme le qualifiche, i poteri e le facolta' attribuiti dalla legge o da altre fonti normative in relazione agli specifici compiti assegnati alla Guardia di finanza o ai suoi reparti.». 7. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2136, al comma 1: 1) alla lettera a), dopo le parole: «Titolo IV», sono aggiunte le seguenti: «, eccetto l'articolo 806»; 2) dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti: «d-bis) l'articolo 794; d-ter) l'articolo 858;»; 3) dopo la lettera g-bis), e' aggiunta la seguente: «g-ter) l'articolo 894;»; 4) alla lettera bb), la parola: «il» e' sostituita dalle seguenti: «la sezione I del»; 5) dopo la lettera ff), e' aggiunta la seguente: «ff-bis) l'articolo 1780.»; b) all'articolo 2140: 1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e g-bis) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69»; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati tenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico-logistico-amministrativo.»; 3) al comma 4, le parole: «ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69» sono sostituite dalle seguenti: «al concorso per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69»; c) all'articolo 2141, le parole da: «per il contingente ordinario» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, per il comparto aeronavale e il contingente di mare, nel ruolo dei militari di truppa della Marina militare, senza alcun grado.»; d) all'articolo 2142, dopo le parole: «l'innovazione», sono aggiunte le seguenti: «nonche' secondo le ulteriori procedure di cui al predetto articolo 930. Al personale transitato si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione.»; e) all'articolo 2143-bis, il comma 2 e' abrogato; f) all'articolo 2161, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto della nomina a ufficiale, una ferma volontaria, decorrente dalla menzionata data di nomina, di durata pari a sedici anni. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio e' prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme contratte ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. 4. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza in possesso del brevetto di pilota militare, che hanno ultimato, alternativamente: a) la ferma obbligatoria di cui al comma 3; b) una delle ferme gia' previste dall'articolo 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, sono ammessi a una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non piu' di quattro volte, entro il quarantacinquesimo anno di eta'. 4-bis. Agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza, in possesso del brevetto di pilota militare, ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui al comma 4, sono corrisposti, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta, i premi di cui all'articolo 1803.». 8. In relazione a quanto previsto ai commi 2, 3, lettera b), numero 1) e lettera c), nelle disposizioni di legge, di regolamento e di decreto di natura non regolamentare vigenti le parole: a) «nucleo di polizia tributaria» o «nuclei di polizia tributaria», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «nucleo di polizia economico-finanziaria» e «nuclei di polizia economico-finanziaria»; b) «corso superiore di polizia tributaria» e «scuola di polizia tributaria», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «corso superiore di polizia economico-finanziaria» e «scuola di polizia economico-finanziaria».
Note all'art. 35: - Si riporta l'art. 4, terzo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del corpo della Guardia di finanza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 98 del 24 aprile 1959, come modificato dal presente decreto: "Art. 4 (omissis). - Il Comandante generale e' coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni ed e' sostituito, in caso di assenza o d'impedimento, dal Comandante in seconda, che attende anche, in particolare, alla trattazione degli affari che gli vengono delegati dal Comandante generale. (omissis).". - La legge 29 ottobre 1965, n. 1218 (Istituzione di una Scuola di polizia tributaria), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 283 del 13 novembre 1965. - Si riportano gli articoli 4 e 5 e la tabella n. 2, della legge 24 ottobre 1966, n. 887 (Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 274 del 3 novembre 1966, come modificati dal presente decreto: "Art. 4 (abrogato).". "Art. 5. - 1. Il corso superiore di polizia economico-finanziaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza, mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di comando, di stato maggiore o di elevato impegno, anche in ambito internazionale, che richiedono la soluzione di problemi complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse umane e organizzative. 2. Alla frequenza del corso superiore di polizia economico finanziaria, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo normale, vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire con determinazione annuale del Comandante generale della guardia di finanza. Alla data di indizione del concorso, i tenenti colonnelli devono aver maturato un'anzianita' nel grado non inferiore a un anno e non superiore a quattro anni. 3. Per essere ammessi alla procedura concorsuale, gli ufficiali superiori: a) devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio, calcolato a ritroso dal termine di scadenza della presentazione delle domande, la qualifica di «eccellente» o equivalente; b) non devono essere, al termine di scadenza della presentazione delle domande, imputati in procedimenti penali per delitto non colposo, ne' sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero sospesi dall'impiego o in aspettativa; c) devono essere in possesso di una laurea in discipline giuridiche o economiche. 4. La partecipazione al concorso non e' ammessa per piu' di due volte, ancorche' non consecutive. Dal computo di tale limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30. Alla valutazione dei titoli e delle prove d'esame provvede apposita commissione presieduta da un generale di corpo d'armata della Guardia di finanza. Tale commissione puo' essere suddivisa in sottocommissioni ed e' nominata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. 5. Le finalita', gli obiettivi e l'organizzazione del corso superiore, nonche' le modalita' concorsuali per l'accesso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il corso si svolge secondo programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Le materie ed i relativi programmi sono approvati con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. 6. La disposizione di cui al comma 3, lettera c), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.". "Tabella N. 2 Vantaggi di carriera per gli ufficiali in servizio permanente Titolo per conseguire Aliquote di organico il vantaggio di carriera per gradi [a] Maggiore 1. Corso superiore di polizia economico-finanziaria Avere superato il corso [b]. 1/4 dell'organico del grado 2. Corso superiore di Stato maggiore. Avere superato il corso [b]. 1/4 dell'organico del grado [a] Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unita' per eccesso. [b] I capitani ammessi alla frequenza dei corsi superiori di polizia tributaria o di Stato maggiore conseguono il vantaggio di carriera nel grado di maggiore.". - Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 (Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 62 del 14 marzo 1991. - Si riporta l'art. 33 del citato decreto legislativo n. 79 del 1991, come modificato dal presente decreto: "Art. 33 (Avanzamento per il maestro vice direttore). - 1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza ha luogo ad anzianita', fino al grado di maggiore. 2. L'ufficiale e' valutato per l'avanzamento dopo aver raggiunto l'anzianita' di grado prevista della tabella G annessa al presente decreto. L'ufficiale, qualora iscritto in quadro, viene promosso al grado superiore, anche in soprannumero, con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianita' del grado rivestito. L'eventuale eccedenza e' riassorbita con la prima vacanza.". - Si riportano gli articoli 35, comma 3 e 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 250 del 23 ottobre 1999: "Art. 35 (omissis). - 3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al comma 1, e' stabilita, d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze di sanita' e formazione specialistica della Polizia di Stato e, qualora non coperti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per le esigenze di sanita' e formazione specialistica del Corpo della guardia di finanza, nonche' d'intesa con il Ministero degli affari esteri, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati e' effettuata con il decreto di cui al comma 2. Per il personale della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui agli articoli 757, comma 3, 758, 964 e 965 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (omissis).". "Art. 36. - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati le modalita' per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalita' delle prove, nonche' i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione nel rispetto dei seguenti principi: a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato; b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi; c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi; d) all'esito delle prove e' formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 35 del presente decreto e all'articolo 757, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (omissis).". - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 71 del 26 marzo 2001. - Si riportano gli articoli 2136, comma 1, 2140, 2141, 2142 e 2143-bis, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificati dal presente decreto: "Art. 2136 (Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza). - 1. Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell'ordinamento militare: a) il capo II del titolo IV, eccetto l'articolo 806; b) la sezione IV del capo I del titolo V; c) l'articolo 622; d) l'articolo 721; d-bis) l'articolo 794; d-ter) l'articolo 858; e) gli articoli 878 e 879; f) l'articolo 881; g) l'articolo 886; g-bis) l'articolo 892; g-ter) l'articolo 894; h) l'articolo 897; i) l'articolo 898; l) l'articolo 900; m) l'articolo 911; n) l'articolo 932; o) l'articolo 938, nonche' l'articolo 992, per la cui disposizione prevista al comma 1, il riferimento all'articolo 909, comma 4, e' da intendersi all'articolo 2145, comma 5; p) l'articolo 1008, per la cui disposizione prevista al comma 1, lettera b), il riferimento all'articolo 909, comma 4, e' da intendersi all'articolo 2145, comma 5; q) l'articolo 1056, commi 2, 3 e 4; r) l'articolo 1091, nonche' l'articolo 1099, intendendo per numeri o contingenti massimi i volumi organici dei colonnelli previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69; s) la sezione IV del capo III del titolo V; t) la sezione III del capo VII del titolo V; u) la sezione VIII del capo VII del titolo V; z) la sezione IV del capo IV del titolo VII; aa) l'articolo 1394; bb) la sezione I del capo XVI del titolo VII; cc) la sezione I del capo XVII del titolo VII; dd) il capo XVIII del titolo VII; ee) il titolo VIII; ff) l'articolo 1493; ff-bis) l'articolo 1780. (omissis).". "Art. 2140 (Ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di finanza). - 1. Il Corpo della guardia di finanza puo' arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Ai corsi si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che: a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e g-bis) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69; b) non abbiano superato il 32° anno d'eta' alla data indicata nel bando di concorso; c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale; d) non siano gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti: a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalita' dei concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo anche la durata dei corsi; le modalita' per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza; b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata. 3. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati tenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico-logistico-amministrativo. 4. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 2143-bis, al concorso per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di eta'. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione della graduatoria di merito. 5. Per quanto non espressamente previsto, si applicano al Corpo della guardia di finanza, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali in ferma prefissata contenute nel presente codice.". "Art. 2141 (Perdita del grado per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza). - 1. Per gli appartenenti ai ruoli del Corpo della Guardia di finanza, la perdita del grado, qualora non consegua all'iscrizione in altro ruolo, comporta l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito italiano, senza alcun grado, ovvero, per il comparto aeronavale e il contingente di mare, nel ruolo dei militari di truppa della Marina militare, senza alcun grado.". "Art. 2142 (Transito nell'impiego civile per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare). - 1. Il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nei casi di cui all' articolo 930, transita - rispettivamente - nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l'innovazione nonche' secondo le ulteriori procedure di cui al predetto articolo 930. Al personale transitato si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione. "Art. 2143-bis (Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza). - 1. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali delle forze di completamento che abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo medesimo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. 2. (abrogato).". - Si riportano gli articoli 703 e 2199 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010: "Art. 703 (Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono cosi determinate: a) Arma dei carabinieri: 70 per cento; b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento; c) Polizia di Stato: 45 per cento; d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento; e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento; f) Corpo forestale dello Stato: 45 per cento. 1-bis. I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso. 2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti dei volontari in rafferma biennale. 3. Con decreto interministeriale del Ministro della difesa e dei Ministri interessati sono stabilite le modalita' attuative riguardanti l'immissione dei volontari nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.". "Art. 2199 (Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia). - 1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2015, in deroga all'articolo 703, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere. 2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1. Il presente comma non si applica ai volontari in ferma prefissata in congedo. 3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e' stata fatta domanda di accesso nonche' delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure e' di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate. 4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3: a) una parte e' immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure minime percentuali: 1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; 2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza; 3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato; 4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato; 5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria; b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure massime percentuali: 1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; 2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza; 3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato; 4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello stato; 5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria. 5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale. 6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati. 7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalita' sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. 7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018, in relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, alle eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e 2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018, nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di polizia, ai sensi dell'articolo 703, per l'accesso, mediante concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, nonche' per la parte restante, nella misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio e nella misura del 30 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in congedo. Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale gia' vincitori di concorso. Gli eventuali posti relativi ai volontari, non ricoperti per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono portati in aumento per le medesime aliquote riservate ai volontari di quelli previsti per l'anno successivo. 7-ter. Per le immissioni relative ai volontari di cui al comma 7-bis, i concorrenti devono avere completato la ferma prefissata di un anno.". - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2004 n. 94 (Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aereonavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 86 del 13 aprile 2004. - Si riporta l'articolo 1099 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010: "Art. 1099 (Promozione dei tenenti colonnelli a disposizione). - 1. Se nel grado di colonnello, dopo che sono state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno, non si raggiunge il numero massimo stabilito dal presente codice, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti colonnelli. 2. Per effettuare le promozioni previste dal comma 1 sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione». 3. L'avanzamento si effettua a scelta. 4. L'ufficiale promosso non e' piu' valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di «a disposizione» anche nel nuovo grado.". - Per l'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, si vedano le note all'articolo 35. - Per i riferimenti del decreto legislativo n. 79 del 1991, si vedano le note all'art. 35. - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, (Codice dell'ordinamento militare), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 106 dell'8 maggio 2010, S.O. - Si riporta l'articolo 806 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010: "Art. 806 (Personale militare iscritto nel ruolo d'onore decorato al valor militare o civile). - 1. Al personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valor militare o al valor civile o con la croce d'onore di cui alla legge 10 ottobre 2005, n. 207, ovvero comunque iscritto in seguito a eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa di servizio, anche in Patria, che ne hanno determinato l'invalidita' permanente pari o superiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, e' attribuito il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in servizio, fino ai limiti di eta' previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente. 2. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.".