Art. 35 Disposizioni di attuazione relative alle modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore della magistratura adotta i provvedimenti per dare attuazione all'articolo 7-bis, comma 2-sexies, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 33 della presente legge. Nei successivi sessanta giorni i dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 34-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 12 della presente legge. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) sono emanati i decreti ministeriali e i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compresi quelli relativi al Fondo unico giustizia, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; b) sono istituiti o nominati gli organi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge. 4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, con delibera del Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, adotta i criteri per l'individuazione del personale e degli altri soggetti di cui al comma 2-ter dell'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.
Note all'art. 35: - Per il testo dell'articolo 7-bis del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), si veda nelle note all'articolo 33. - Per il testo dell'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si veda nelle note all'articolo 14. - Si riporta il testo dell'articolo 112 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159: «Art. 112. (Attribuzioni degli organi dell'Agenzia). - 1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, puo' nominare uno o piu' delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresi', all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attivita' svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo. 2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni confiscati anche in via non definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalita' istituzionali e sociali, secondo le modalita' indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione. 3. L'Agenzia per le attivita' connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni. 4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo: a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati; b) programma l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca; c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati; d) richiede all'autorita' di vigilanza di cui all'articolo 110, comma 1, l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera b); e) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalita' istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici; f) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; g) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione; h) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalita' indicate nonche' negli altri casi stabiliti dalla legge; i) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalita' del presente decreto; l) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie nelle regioni ove sono presenti in quantita' significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata; m) adotta un regolamento di organizzazione interna. 5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, di enti e associazioni di volta in volta interessati e l'autorita' giudiziaria. 6. Il collegio dei revisori provvede: a) al riscontro degli atti di gestione; b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.».