(Allegato-art. 34)
                              Art. 34. 
 
 
                      Permessi orari a recupero 
 
    1. Il dipendente, a domanda, puo' assentarsi  dal  lavoro  previa
autorizzazione  del  responsabile  dell'ufficio  presso  cui   presta
servizio. Tali permessi non possono essere di durata  superiore  alla
meta' dell'orario  di  lavoro  giornaliero  e  non  possono  comunque
superare le 36 ore annue. 
    2. Per consentire al responsabile  dell'ufficio  di  adottare  le
misure ritenute necessarie per garantire la continuita' del servizio,
la richiesta del permesso deve essere effettuata in  tempo  utile  e,
comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della  giornata  lavorativa,
salvo  casi  di  particolare  urgenza  o  necessita',  valutati   dal
responsabile. 
    3. Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro
il  mese   successivo,   secondo   le   modalita'   individuate   dal
responsabile;  in  caso  di  mancato  recupero,   si   determina   la
proporzionale decurtazione della retribuzione.