Art. 35. Quesiti 1. Con riferimento al compito di promuovere la consapevolezza e favorire la comprensione riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie, ai diritti e obblighi in materia di protezione dei dati di cui all'art. 57, paragrafo 1, lettere b) e d), del RGPD, e subordinatamente alle linee di priorita' di cui all'art. 4 del presente regolamento, il dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa competente puo', anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, fornire riscontro a quesiti quando riguardano questioni di specifico interesse per la protezione dei dati personali. 2. L'Ufficio relazioni con il pubblico, cui sono assegnati gli altri quesiti ai quali, in base a quanto previsto dal comma 1, non puo' essere fornito un riscontro analitico, informa per quanto possibile i soggetti richiedenti di tale circostanza, o fornisce loro eventuali succinte informazioni anche su iniziative e provvedimenti gia' adottati dall'Autorita'.