(Regolamento-art. 35)
 
                              Art. 35. 
 
                               Quesiti 
 
    1. Con riferimento al compito di promuovere la  consapevolezza  e
favorire  la  comprensione  riguardo  ai  rischi,  alle  norme,  alle
garanzie, ai diritti e obblighi in materia di protezione dei dati  di
cui  all'art.  57,  paragrafo  1,  lettere  b)  e  d),  del  RGPD,  e
subordinatamente alle linee  di  priorita'  di  cui  all'art.  4  del
presente  regolamento,  il  dipartimento,  servizio  o  altra  unita'
organizzativa competente puo', anche tenuto conto di quanto  previsto
dall'art. 3, fornire riscontro a quesiti quando riguardano  questioni
di specifico interesse per la protezione dei dati personali. 
    2. L'Ufficio relazioni con il pubblico, cui  sono  assegnati  gli
altri quesiti ai quali, in base a quanto previsto dal  comma  1,  non
puo' essere  fornito  un  riscontro  analitico,  informa  per  quanto
possibile i soggetti richiedenti di tale circostanza, o fornisce loro
eventuali succinte informazioni anche su iniziative  e  provvedimenti
gia' adottati dall'Autorita'.