Art. 35. Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia 1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilita', dei dirigenti di prima fascia pari a € 55.397,39, e' incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per tredici mensilita': dal 1° gennaio 2016 di € 43,00; rideterminato dal 1° gennaio 2017 in € 130,00; rideterminato dal 1° gennaio 2018 in € 160,00. 2. A decorrere dal 31 dicembre 2018, l'indennita' di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed e' conglobata nello stipendio tabellare. 3. A seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilita' dello stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, e' rideterminato in € 57.892,87. 4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianita' nonche' gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun dirigente. 5. La retribuzione di posizione parte fissa, di cui all'art. 2, comma 3, del CCNL del 28 luglio 2010 Area VII biennio economico 2008-2009, e' rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2018, in € 37.593,20 annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilita'.