Art. 35 Indipendenza 1. L'emittente di identificativi e i fornitori di servizi di repertori e di dispositivi antimanomissione e, se applicabile, i loro subfornitori sono indipendenti ed esercitano le loro funzioni in modo imparziale. 2. Ai fini del comma 1, per valutare l'indipendenza si utilizzano i seguenti criteri: a) indipendenza dall'industria del tabacco in termini di forma giuridica, organizzazione e processo decisionale. Viene valutato in particolare che l'impresa o il gruppo di imprese non sia sotto il controllo diretto o indiretto dell'industria del tabacco, anche attraverso quote di minoranza; b) indipendenza dall'industria del tabacco in termini finanziari, che sara' presunta se, prima di assumere le funzioni, l'impresa o il gruppo di imprese in questione ha ricavato, nel corso degli ultimi due anni civili, meno del 10% del fatturato annuo mondiale, al netto dell'IVA e di altre imposte indirette, dalla fornitura di beni e servizi al settore del tabacco, come puo' essere determinato sulla base dei conti approvati piu' recenti. Per ogni anno solare successivo, il fatturato annuo mondiale, al netto dell'IVA e di altre imposte indirette, derivante dalla fornitura di beni e servizi al settore del tabacco non supera il 20%; c) assenza di conflitti di interessi con l'industria del tabacco delle persone responsabili della direzione dell'impresa o del gruppo di imprese, compresi i membri del consiglio di amministrazione o di qualsiasi altra forma di organo di gestione. In particolare, essi: 1) negli ultimi cinque anni non hanno fatto parte di strutture societarie dell'industria del tabacco; 2) agiscono in piena indipendenza da qualsiasi interesse pecuniario o non pecuniario connesso all'industria del tabacco, compreso il possesso di azioni, partecipazioni a programmi pensionistici privati o interesse detenuto dai loro partner, coniugi o parenti diretti in linea ascendente o discendente. 3. Qualora l'emittente di identificativi, i fornitori di servizi di repertori e i fornitori di dispositivi antimanomissione ricorrano a subfornitori, e' loro responsabilita' garantire che tali subfornitori rispettino i criteri di indipendenza di cui al comma 2. 4. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 8, lettera a), gli amministratori nazionali e la Commissione possono esigere dagli emittenti di identificativi, dai fornitori di servizi di repertori e dai fornitori di dispositivi antimanomissione, compresi, se applicabile, i loro subfornitori, la presentazione dei documenti necessari per valutare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Tali documenti possono includere le dichiarazioni annuali di conformita' al criterio dell'indipendenza di cui al comma 2. Gli amministratori nazionali e la Commissione possono richiedere che le dichiarazioni annuali comprendano un elenco completo dei servizi forniti all'industria del tabacco durante l'ultimo anno di calendario e dichiarazioni individuali di indipendenza finanziaria dall'industria del tabacco fornite da tutti i membri della dirigenza del fornitore indipendente. 5. Qualsiasi mutamento di circostanze in relazione ai criteri di cui al comma 2, in grado di pregiudicare l'indipendenza degli emittenti di identificativi, dei fornitori di servizi di repertori e dei fornitori di dispositivi antimanomissione (compresi, se applicabile, i loro subfornitori), che persista per due anni civili consecutivi sara' comunicato senza indugio agli Stati membri interessati e alla Commissione. 6. Qualora dalle informazioni ottenute in conformita' al comma 4, o dalla comunicazione di cui al comma 5, emerga che i fornitori di servizi di repertori e i fornitori di dispositivi antimanomissione (compresi, se applicabile, i loro subfornitori) non soddisfano piu' le prescrizioni di cui al comma 2, entro un ragionevole lasso di tempo e non oltre la fine dell'anno civile successivo all'anno civile in cui le informazioni o la comunicazione sono state ricevute, gli amministratori nazionali e - per quanto riguarda il fornitore del repertorio secondario - la Commissione, adottano tutte le misure necessarie per garantire la conformita' ai criteri di cui al comma 2. 7. L'emittente di identificativi, i fornitori di servizi di repertori e i fornitori di dispositivi antimanomissione informano senza indugio gli Stati membri interessati e la Commissione di eventuali casi di minacce o altri tentativi di esercizio di influenza indebita che possano effettivamente o potenzialmente compromettere la loro indipendenza. 8. Le autorita' pubbliche o le imprese di diritto pubblico e i relativi subfornitori sono considerati indipendenti dall'industria del tabacco. 9. La Commissione riesamina periodicamente le procedure che disciplinano la designazione degli emittenti di identificativi, dei fornitori di servizi di repertori e dei fornitori di dispositivi antimanomissione e il controllo della loro conformita' ai criteri di indipendenza di cui al comma 2, per valutarne la conformita' con le prescrizioni dell'art. 15 della direttiva n. 2014/40/UE e del presente decreto. Le conclusioni del riesame sono pubblicate e costituiscono parte integrante della relazione sull'applicazione della direttiva n. 2014/40/UE prevista all'art. 28 della direttiva stessa.