Art. 35 
 
                            Indipendenza 
 
  1. L'emittente di  identificativi  e  i  fornitori  di  servizi  di
repertori e di dispositivi antimanomissione e, se applicabile, i loro
subfornitori sono indipendenti ed esercitano le loro funzioni in modo
imparziale. 
  2. Ai fini del comma 1, per valutare l'indipendenza si utilizzano i
seguenti criteri: 
    a) indipendenza dall'industria del tabacco in  termini  di  forma
giuridica, organizzazione e processo decisionale. Viene  valutato  in
particolare che l'impresa o il gruppo di imprese  non  sia  sotto  il
controllo diretto  o  indiretto  dell'industria  del  tabacco,  anche
attraverso quote di minoranza; 
    b) indipendenza dall'industria del tabacco in termini finanziari,
che sara' presunta se, prima di assumere le funzioni, l'impresa o  il
gruppo di imprese in questione ha ricavato, nel  corso  degli  ultimi
due anni civili, meno del 10% del fatturato annuo mondiale, al  netto
dell'IVA e di altre imposte indirette,  dalla  fornitura  di  beni  e
servizi al settore del tabacco, come puo'  essere  determinato  sulla
base  dei  conti  approvati  piu'  recenti.  Per  ogni  anno   solare
successivo, il fatturato annuo mondiale, al netto dell'IVA e di altre
imposte indirette, derivante dalla fornitura di  beni  e  servizi  al
settore del tabacco non supera il 20%; 
    c) assenza di conflitti di interessi con l'industria del  tabacco
delle persone responsabili della direzione dell'impresa o del  gruppo
di imprese, compresi i membri del consiglio di amministrazione  o  di
qualsiasi altra forma di organo di gestione. In particolare, essi: 
      1) negli ultimi cinque anni non hanno fatto parte di  strutture
societarie dell'industria del tabacco; 
      2)  agiscono  in  piena  indipendenza  da  qualsiasi  interesse
pecuniario o  non  pecuniario  connesso  all'industria  del  tabacco,
compreso  il  possesso  di   azioni,   partecipazioni   a   programmi
pensionistici privati o interesse detenuto dai loro partner,  coniugi
o parenti diretti in linea ascendente o discendente. 
  3. Qualora l'emittente di identificativi, i fornitori di servizi di
repertori e i fornitori di dispositivi antimanomissione  ricorrano  a
subfornitori, e' loro responsabilita' garantire che tali subfornitori
rispettino i criteri di indipendenza di cui al comma 2. 
  4. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma
8, lettera a), gli amministratori nazionali e la Commissione  possono
esigere dagli emittenti di identificativi, dai fornitori  di  servizi
di  repertori  e  dai  fornitori  di  dispositivi   antimanomissione,
compresi, se applicabile, i loro subfornitori, la  presentazione  dei
documenti necessari per valutare il rispetto dei criteri  di  cui  al
comma 2. Tali documenti possono includere le dichiarazioni annuali di
conformita' al criterio dell'indipendenza di  cui  al  comma  2.  Gli
amministratori nazionali e la Commissione possono richiedere  che  le
dichiarazioni annuali comprendano  un  elenco  completo  dei  servizi
forniti all'industria del tabacco durante l'ultimo anno di calendario
e   dichiarazioni    individuali    di    indipendenza    finanziaria
dall'industria del tabacco fornite da tutti i membri della  dirigenza
del fornitore indipendente. 
  5. Qualsiasi mutamento di circostanze in relazione  ai  criteri  di
cui al  comma  2,  in  grado  di  pregiudicare  l'indipendenza  degli
emittenti di identificativi, dei fornitori di servizi di repertori  e
dei  fornitori  di   dispositivi   antimanomissione   (compresi,   se
applicabile, i loro subfornitori), che persista per due  anni  civili
consecutivi  sara'  comunicato  senza  indugio  agli   Stati   membri
interessati e alla Commissione. 
  6. Qualora dalle informazioni ottenute in conformita' al comma 4, o
dalla comunicazione di cui al comma 5,  emerga  che  i  fornitori  di
servizi di repertori e i fornitori  di  dispositivi  antimanomissione
(compresi, se applicabile, i loro subfornitori) non  soddisfano  piu'
le prescrizioni di cui al comma 2,  entro  un  ragionevole  lasso  di
tempo e non oltre la fine dell'anno civile successivo all'anno civile
in cui le informazioni o la comunicazione sono  state  ricevute,  gli
amministratori nazionali e - per quanto  riguarda  il  fornitore  del
repertorio secondario - la  Commissione,  adottano  tutte  le  misure
necessarie per garantire la conformita' ai criteri di cui al comma 2. 
  7.  L'emittente  di  identificativi,  i  fornitori  di  servizi  di
repertori e i fornitori  di  dispositivi  antimanomissione  informano
senza indugio gli  Stati  membri  interessati  e  la  Commissione  di
eventuali casi di minacce o altri tentativi di esercizio di influenza
indebita che possano effettivamente o potenzialmente compromettere la
loro indipendenza. 
  8. Le autorita' pubbliche o le imprese  di  diritto  pubblico  e  i
relativi subfornitori sono  considerati  indipendenti  dall'industria
del tabacco. 
  9.  La  Commissione  riesamina  periodicamente  le  procedure   che
disciplinano la designazione degli emittenti di  identificativi,  dei
fornitori di servizi di repertori  e  dei  fornitori  di  dispositivi
antimanomissione e il controllo della loro conformita' ai criteri  di
indipendenza di cui al comma 2, per valutarne la conformita'  con  le
prescrizioni  dell'art.  15  della  direttiva  n.  2014/40/UE  e  del
presente decreto.  Le  conclusioni  del  riesame  sono  pubblicate  e
costituiscono  parte  integrante  della  relazione  sull'applicazione
della direttiva n. 2014/40/UE prevista all'art.  28  della  direttiva
stessa.