Art. 35 
 
 
                         Morte del debitore 
 
    1. Se il  debitore  muore  dopo  l'apertura  della  procedura  di
liquidazione concorsuale, questa prosegue nei confronti degli  eredi,
anche se hanno accettato con beneficio d'inventario. 
    2. Se ci sono piu' eredi, la procedura prosegue nei confronti  di
quello che e' designato come rappresentante. In mancanza  di  accordo
sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi
provvede il giudice delegato. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.