Art. 35 
 
              Obblighi informativi erogazioni pubbliche 
 
  1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, i commi da 125
a 129 sono sostituiti dai seguenti: 
    «125. A partire dall'esercizio finanziario 2018,  i  soggetti  di
cui al secondo periodo sono  tenuti  a  pubblicare  nei  propri  siti
internet o analoghi portali digitali, entro  il  30  giugno  di  ogni
anno, le informazioni  relative  a  sovvenzioni,  sussidi,  vantaggi,
contributi o aiuti, in denaro  o  in  natura,  non  aventi  carattere
generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria,
agli  stessi  effettivamente   erogati   nell'esercizio   finanziario
precedente dalle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti
di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.
33. Il presente comma si applica: 
      a) ai soggetti di cui all'articolo  13  della  legge  8  luglio
1986, n. 349; 
      b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto  legislativo
6 settembre 2005, n. 206; 
      c) alle associazioni, Onlus e fondazioni; 
      d) alle cooperative sociali che  svolgono  attivita'  a  favore
degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
    125-bis.  I  soggetti  che  esercitano  le   attivita'   di   cui
all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative
del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio  consolidato  gli
importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi,  vantaggi,
contributi o aiuti, in denaro  o  in  natura,  non  aventi  carattere
generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria,
agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165  e  dai  soggetti  di  cui  all'articolo  2-bis  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio
ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e  quelli  comunque
non  tenuti  alla  redazione   della   nota   integrativa   assolvono
all'obbligo di cui al  primo  periodo  mediante  pubblicazione  delle
medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno,  su
propri siti internet, secondo modalita'  liberamente  accessibili  al
pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali  delle
associazioni di categoria di appartenenza. 
    125-ter. A partire dal  1°  gennaio  2020,  l'inosservanza  degli
obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis  comporta  una  sanzione  pari
all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000
euro, nonche' la sanzione accessoria dell'adempimento  agli  obblighi
di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che  il
trasgressore abbia ottemperato agli  obblighi  di  pubblicazione,  si
applica la sanzione della restituzione  integrale  del  beneficio  ai
soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate
dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  che  hanno  erogato  il
beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante  o
competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689,
in quanto compatibile. 
    125-quater. Qualora i  soggetti  eroganti  sovvenzioni,  sussidi,
vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di  natura
corrispettiva, retributiva o risarcitoria  di  cui  ai  commi  125  e
125-bis  siano  amministrazioni  centrali  dello  Stato  ed   abbiano
adempiuto agli obblighi di pubblicazione  previsti  dall'articolo  26
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  le  somme  di  cui  al
comma 125-ter sono versate  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate  ai  pertinenti  capitoli
degli  stati  di  previsione  delle  amministrazioni  originariamente
competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti di cui al
primo periodo non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di
cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  le
somme di cui al comma 125-ter sono versate all'entrata  del  bilancio
dello Stato per  essere  riassegnate  al  Fondo  per  la  lotta  alla
poverta' e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1,  comma  386,
della legge 8 dicembre 2015, n. 208. 
    125-quinquies. Per gli aiuti di Stato  e  gli  aiuti  de  minimis
contenuti  nel  Registro  nazionale  degli  aiuti  di  Stato  di  cui
all'articolo  52  della  legge  24  dicembre   2012,   n.   234,   la
registrazione degli  aiuti  nel  predetto  sistema,  con  conseguente
pubblicazione nella sezione trasparenza  ivi  prevista,  operata  dai
soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della
relativa disciplina, tiene  luogo  degli  obblighi  di  pubblicazione
posti a carico dei  soggetti  di  cui  ai  commi  125  e  125-bis,  a
condizione che venga  dichiarata  l'esistenza  di  aiuti  oggetto  di
obbligo di pubblicazione nell'ambito  del  Registro  nazionale  degli
aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio  oppure,  ove  non
tenute alla  redazione  della  nota  integrativa,  sul  proprio  sito
internet o, in mancanza, sul portale digitale delle  associazioni  di
categoria di appartenenza. 
    125-sexies. Le cooperative sociali di cui al comma  125,  lettera
d), sono altresi' tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti
internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono  versate
somme per lo svolgimento  di  servizi  finalizzati  ad  attivita'  di
integrazione, assistenza e protezione sociale. 
    126.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018,   gli   obblighi   di
pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle societa' controllati
di  diritto  o  di  fatto,  direttamente  o   indirettamente,   dalle
amministrazioni  dello  Stato,  mediante  pubblicazione  nei   propri
documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio.  In
caso  di  inosservanza  di  tale  obbligo  si  applica  una  sanzione
amministrativa pari alle somme erogate. 
    127. Al fine di evitare  la  pubblicazione  di  informazioni  non
rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis  e
126 non si applica ove l'importo monetario di  sovvenzioni,  sussidi,
vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di  natura
corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente  erogati  al
soggetto  beneficiario  sia  inferiore  a  10.000  euro  nel  periodo
considerato. 
    128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo  14  marzo
2013, n. 33, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «Ove i
soggetti beneficiari siano controllati di diritto o  di  fatto  dalla
stessa persona fisica o  giuridica  ovvero  dagli  stessi  gruppi  di
persone fisiche o giuridiche,  vengono  altresi'  pubblicati  i  dati
consolidati di gruppo.». 
    129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da  125
a 128 le amministrazioni, gli enti e le societa' di cui  ai  predetti
commi provvedono  nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
  2. Il comma 2 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 14  dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n. 12, e' abrogato.